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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11919/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società era stata destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015 con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRES e IRAP, disconoscendo: (i) costi relativi a operazioni che l’Ufficio riteneva oggettivamente inesistenti, riferite a sette fornitori; (ii) costi che l’Ufficio considerava non documentati o solo parzialmente documentati, perché supportati da fatture generiche o prive dei requisiti formali richiesti. La contribuente impugnava l’atto; la CGT di primo grado accoglieva il ricorso solo in parte, annullando la ripresa sui costi per operazioni inesistenti e confermando quella sui costi non documentati. In appello, la CGT di secondo grado rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della società. La contribuente ricorreva allora per cassazione con tre motivi: 1) difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ex art. 7 L. 212/2000, limitatamente ai costi ritenuti non documentati; 2) violazione degli artt. 21 d.P.R. 633/1972, 109 TUIR e 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che le irregolarità formali delle fatture non bastassero a negare deduzione e detrazione; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, per avere ritenuto non assolto dall’Agenzia l’onere della prova. L’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con due motivi, censurando la sentenza per avere erroneamente preteso dall’Ufficio la prova con indizi gravi, precisi e concordanti e per avere escluso la sufficienza degli elementi presuntivi raccolti sulla natura fittizia di alcuni fornitori e sulle criticità fiscali e contabili degli altri.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente i motivi del ricorso principale della società, ritenendo infondate le censure sulla motivazione dell’avviso e sulla deducibilità/detraibilità dei costi documentati con fatture irregolari, nonché inammissibile e comunque infondato il motivo sull’onere della prova relativo a tali costi. Ha invece accolto i due motivi del ricorso incidentale dell’Agenzia: ha ritenuto corretto l’orientamento secondo cui, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni semplici e, una volta forniti elementi presuntivi convergenti sulla fittizietà delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi incidentali accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l’onere dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. 600/1973

    legittima l’accertamento induttivo del reddito d’impresa in presenza dei presupposti previsti dalla norma; nel caso, l’Ufficio lo ha utilizzato per rettificare costi e reddito.

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. 600/1973

    richiamato dall’Agenzia per sostenere che l’accertamento induttivo puro consente di fondare la pretesa anche su presunzioni più elastiche di quelle richieste per altri tipi di accertamento.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    i requisiti formali della fattura rispondono a finalità di trasparenza e controllo; la loro violazione può far venir meno la presunzione di veridicità del documento e renderlo inidoneo a giustificare deduzione del costo e detrazione IVA.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    la detrazione dell’IVA presuppone operazioni effettive e correttamente documentate; non è sufficiente la sola regolarità formale quando l’operazione sia contestata come inesistente.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986

    per la deduzione dei costi occorre la sussistenza dei requisiti di certezza, competenza e inerenza; in difetto di documentazione attendibile il costo può essere disconosciuto.

  • art. 7, legge 212/2000

    l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum.

  • art. 2697 c.c.

    riparto dell’onere probatorio: per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Ufficio abbia indicato elementi presuntivi idonei, spetta al contribuente provare l’effettività delle operazioni.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla contribuente in tema di onere della prova nel processo tributario; la Corte lo tratta nel quadro del riparto probatorio, senza attribuirgli un contenuto derogatorio rispetto ai principi sopra ricordati.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla parte ricorrente a supporto della doglianza sull’onere della prova, senza specifica autonoma statuizione della Corte.

  • art. 97 Cost.

    invocato dalla parte ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 23 Cost.

    richiamato nel motivo sulla deducibilità/detraibilità, senza autonoma incidenza sulla decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dall’Agenzia nel ricorso incidentale per evidenziare la mancata contestazione specifica di alcuni elementi di fatto da parte della contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo; la Corte conferma la possibilità di fondare la prova dell’inesistenza delle operazioni su presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici, se convergenti, possono dimostrare l’oggettiva inesistenza delle operazioni e spostare l’onere della prova sul contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o parziale accoglimento del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento, la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente su an e quantum; non è necessario che l’atto contenga già la prova piena di tutti i fatti contestati.
  • Le fatture che non rispettano i requisiti formali richiesti dall’art. 21 d.P.R. 633/1972 possono perdere la loro efficacia probatoria e non essere idonee, da sole, a fondare la deduzione del costo o la detrazione dell’IVA quando l’Amministrazione contesti la reale riferibilità dell’operazione.
  • Quando l’Amministrazione finanziaria contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, grava sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni e della legittimità della deduzione/detrazione.
  • La mera esibizione della fattura, della contabilità formalmente tenuta o dei mezzi di pagamento non basta a superare la contestazione di operazioni fittizie, perché tali documenti possono essere parte dello schema fraudolento volto a simulare la realtà dell’operazione.
  • In presenza di contabilità gravemente irregolare o inattendibile, l’Ufficio può procedere a rettifica induttiva senza dover dimostrare ulteriormente l’inattendibilità con mezzi di prova particolarmente rigorosi; il contribuente resta onerato della prova contraria sui requisiti di deducibilità dei costi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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