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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22585/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: (1) omissione da parte della Corte d'appello di revocare le pene accessorie disposte in primo grado in conseguenza dell'estinzione del reato per prescrizione, deducendo violazione degli artt. 20 e 157 c.p. e norme procedurali; (2) illegittimità e mancata revoca della confisca (confisca per equivalente e compendio aziendale) dopo che i reati fiscali a cui la confisca era collegata erano stati dichiarati estinti per prescrizione, con richiamo agli artt. 240, 322-ter, 578-bis c.p.p., art. 7 CEDU e normative fiscali (D.Lgs. n. 74/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima questione ha ritenuto che le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna (art. 20 c.p.) e pertanto vengono travolte dall'estinzione del reato per prescrizione senza necessità di statuizione espressa di revoca; il primo motivo è quindi infondato. Sul secondo motivo ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Esposito) secondo cui la disposizione dell'art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale e non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; conseguentemente la confisca per equivalente collegata a reati poi estinti per prescrizione è eliminata ipso iure. La Corte ha altresì constatato la restituzione dei beni aziendali. Non sono state imposte spese né sanzioni per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 20 cod. pen.

    Le pene accessorie sono effetti della condanna e, quando la pena principale è estinta per prescrizione, le pene accessorie vengono travolte automaticamente senza bisogno di una pronuncia espressa di revoca.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa agli effetti dell'estinzione del reato sulle statuizioni penali accessorie; la Corte ha confermato che l'estinzione impedisce l'applicazione delle pene accessorie.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'accusa principale (associazione per delinquere) del capo A oggetto del giudizio e della prescrizione dichiarata in sede di rinvio.

  • art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

    Riferimento alla normativa fiscale contestata (dichiarazione fraudolenta) che era stata oggetto di prescrizione; usata per inquadrare le condotte per cui era stata disposta confisca in primo grado.

  • art. 12 D.Lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina le pene accessorie per i reati fiscali, richiamata nella prima doglianza; la Corte ha ritenuto comunque che le pene accessorie siano travolte dall'estinzione.

  • art. 240 cod. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla qualificazione e al mantenimento della confisca; la Corte non ha ritenuto possibile mantenere la confisca deterrente-sanzionatoria dopo la prescrizione, alla luce del principio delle Sezioni Unite.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile base per la confisca, ma la Corte ha ritenuto che la confisca disposta non potesse essere salvata in conseguenza della prescrizione e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini del mantenimento della confisca dopo la prescrizione, richiamando il principio di inapplicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    Secondo le Sezioni Unite richiamate dalla Corte, l'art. 578-bis non può essere applicato retroattivamente; la confisca per equivalente collegata a reati prescritti è eliminata ipso iure.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    Riferimento temporale utile a determinare la non retroattività dell'art. 578-bis c.p.p.; le condotte anteriori a questa entrata in vigore non possono beneficiare dell'intervento normativo favorevole in termini di mantenimento della confisca.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure procedurali; la Corte ha esaminato le questioni attinenti alla decisione in sede di rinvio ma ha ritenuto il ricorso inammissibile sul piano dei profili dedotti.

  • art. 578 bis cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo formale alla norma sulla confisca per equivalente; la Corte ha interpretato la questione alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite che ne nega l'applicazione retroattiva.

  • art. 7 CEDU

    Citato dal ricorrente in relazione alla tutela contro sanzioni penali non previste dalla legge; la Corte non ha ravvisato profili tali da ritenere applicabile la norma per far restare la confisca dopo la prescrizione.

  • Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)

    La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio vincolante: la confisca per equivalente non può essere mantenuta per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma che l'ha disciplinata e viene eliminata ipso iure se il reato è annullato per prescrizione.

Massime di principio

  • L'estinzione del reato per prescrizione travolge anche le pene accessorie che si collegano alla condanna: non è necessaria una pronuncia espressa di revoca per farle cessare.
  • La confisca per equivalente con componente sanzionatoria non può essere mantenuta se il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione quando la norma che disciplina la confisca non è applicabile retroattivamente (principio delle Sezioni Unite, Esposito).
  • Se la giurisprudenza di legittimità ha già risolto la questione di diritto (Sezioni Unite), la doglianza sulla conservazione della confisca può risultare inammissibile o manifestamente infondata.
  • In caso di confisca disposta in primo grado, l'annullamento della condanna per prescrizione comporta la restituzione dei beni e l'eliminazione della statuizione confiscatoria, salvo che vi siano basi normative diverse applicabili retroattivamente.
  • Chi impugna ha interesse a valutare preliminarmente la giurisprudenza di legittimità e l'epoca dei fatti rispetto all'entrata in vigore di norme nuove prima di proporre ricorsi basati su questioni di retroattività normativa.

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