Sentenza n. 944/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura dello stabilimento balneare e del pubblico esercizio, atti connessi, nonché successivi provvedimenti di irricevibilità di una SCIA e di rigetto dell’istanza di sospensione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Catanzaro che disponeva la chiusura dello stabilimento balneare, compreso il pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, unitamente ad alcune note connesse. Con motivi aggiunti ha impugnato la dichiarazione di irricevibilità di una SCIA presentata successivamente e il rigetto dell’istanza di sospensione. Sono state inoltre formulate domande risarcitorie. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha rinunciato al ricorso prima della decisione di merito.
La decisione
La ricorrente, con dichiarazione notificata alle controparti l’8 aprile 2026, ha rinunciato al ricorso. Il TAR ha ritenuto che la rinuncia rispettasse le prescrizioni dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. e ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito gli atti impugnati né le domande risarcitorie. Le spese sono state compensate, tenuto conto delle condanne già disposte in sede cautelare e dell’assenza di ulteriore attività difensiva rilevante.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, se conforme alle modalità previste dalla disposizione e ritualmente portata a conoscenza delle parti, determina l’estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza di smaltimento; il testo non ne esplicita ulteriormente l’applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso conforme alle prescrizioni dell’art. 84 c.p.a. e notificata alle controparti comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia preclude l’esame nel merito degli atti impugnati e delle eventuali domande risarcitorie proposte nel medesimo giudizio.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando siano già state disposte condanne in sede cautelare e non vi sia stata ulteriore attività difensiva rilevante.
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