Sentenza del 18/07/2016 n. 1348 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Operazioni imponibili - Cessione di beni immobili da parte di un soggetto d'imposta - Accertamento del valore normale - Valori O.M.I. e Studi di settore - Presunzione accertata per mezzo di altra presunzione - Ammissibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata ritenuta non adeguatamente dimostrata. Non è ammesso utilizzare una presunzione, come le quotazioni O.M.I., per dare sostanza a un'altra presunzione, come lo studio di settore, poiché si realizzerebbe una presunzione da presunzione. I fatti posti a fondamento dell'accertamento devono essere corroborati da elementi concreti e autonomamente riferibili alla specifica operazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento del valore normale di cessioni immobiliari ai fini IVA. L'Ufficio aveva utilizzato le quotazioni O.M.I. per corroborare i risultati di uno studio di settore e sostenere l'esistenza di un maggior valore imponibile. Il ricorrente ha contestato tale metodo, rilevando che l'Amministrazione aveva fondato una presunzione — quella derivante dallo studio di settore — su un'altra presunzione — le quotazioni O.M.I. — senza ulteriori elementi concreti riferibili direttamente alle operazioni contestate.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento induttivo e delle presunzioni nel procedimento tributario
Le presunzioni possono concorrere alla ricostruzione della base imponibile solo se sorrette da elementi concreti, gravi, precisi e concordanti; non possono essere utilizzate in modo meramente circolare, facendo derivare una presunzione esclusivamente da un'altra presunzione.
Quotazioni O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
I valori O.M.I. costituiscono elementi di riferimento e non provano, da soli, il valore effettivo di una specifica compravendita. Devono essere accompagnati da ulteriori elementi oggettivi e individualizzanti.
Studi di settore
Gli studi di settore possono costituire uno strumento di accertamento, ma la loro applicazione deve essere supportata da un contraddittorio e da elementi concreti riferiti al contribuente e alla sua effettiva situazione economica; non possono essere rafforzati unicamente mediante altri dati presuntivi generici.
Massime di principio
- Un accertamento tributario non può fondarsi esclusivamente sulla combinazione di due elementi presuntivi generici, se il secondo serve soltanto a confermare il primo.
- Le quotazioni O.M.I. hanno funzione orientativa e non costituiscono, da sole, prova del maggior valore di un immobile o dell'occultamento di corrispettivi.
- Ogni presunzione deve essere sostenuta da fatti concreti, verificabili e specificamente riferibili all'operazione o al contribuente interessato.
- Quando l'Amministrazione utilizza studi di settore, valori medi o banche dati, il contribuente può contestare l'accertamento se mancano elementi individualizzanti, il contraddittorio o una motivazione effettivamente specifica.
- La cosiddetta presunzione da presunzione non è sufficiente a dimostrare una maggiore base imponibile: occorre almeno un complesso di indizi autonomi, coerenti e concretamente verificati.
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