Sentenza del 30/09/2019 n. 24296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento IRAP relativo al 2004, sostenendo che la minusvalenza derivante dalla svalutazione della partecipazione detenuta nella Monte Sicav Equity Global fosse stata correttamente dedotta integralmente nell'anno, anziché ripartita in cinque anni. Nel giudizio di revocazione e poi in Cassazione, la società denunciava inoltre un errore di fatto della Commissione Tributaria Regionale, che aveva richiamato l'art. 4 del regolamento organizzativo dell'Agenzia delle Entrate, relativo alle Direzioni regionali, anziché l'art. 3, relativo alla Direzione Centrale Accertamento, sostenendo che quest'ultima non fosse competente a svolgere la verifica e a redigere il processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse comunque esaminato la questione riguardante i poteri della Direzione Centrale e che il richiamo all'art. 4, anziché all'art. 3, costituisse al più un errore non decisivo, poiché entrambe le disposizioni consentivano lo svolgimento di attività operative di particolare rilevanza, comprese le verifiche fiscali e la redazione del processo verbale di constatazione. La Corte ha inoltre chiarito che la revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione delle norme o il ragionamento giuridico del giudice, né per riesaminare un punto controverso tra le parti. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa solo per un errore percettivo obiettivo, immediatamente rilevabile dagli atti e decisivo per la decisione; non consente di censurare l'interpretazione giuridica o il ragionamento del giudice.
Art. 335 c.p.c.
Prevede la riunione dei procedimenti connessi, ma la Corte ha ritenuto possibile evitarla poiché il giudizio di revocazione riguardava soltanto l'esistenza dell'errore revocatorio e non il merito del rapporto tributario.
Art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, in collegamento con i motivi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Art. 3 del Regolamento dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 novembre 2000
Attribuisce alle strutture centrali, tra l'altro, lo svolgimento di indagini e controlli di particolare rilevanza e complessità.
Art. 4 del Regolamento dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 novembre 2000
Attribuisce alle Direzioni regionali lo svolgimento di attività di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso. Il richiamo errato a tale disposizione non è stato ritenuto decisivo perché la disciplina è sostanzialmente sovrapponibile, per gli aspetti rilevanti, a quella dell'art. 3.
Art. 61 del D.Lgs. n. 300/1999
Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico ... autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria
Riconosce alle agenzie fiscali autonomia organizzativa e regolamentare, sulla cui base è stato adottato il regolamento che disciplina i compiti delle strutture centrali e regionali.
Art. 7, comma 13, legge n. 358/1991, come modificato dall'art. 23 del D.P.R. n. 107/2001
Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite alla esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza
La Corte ha ritenuto che, dopo la soppressione del rinvio agli uffici periferici, la disposizione non possa più essere utilizzata per distinguere rigidamente i poteri degli uffici centrali da quelli periferici dell'Agenzia delle Entrate.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale: richiede una falsa percezione immediata e obiettiva di un fatto non controverso, decisiva per la sentenza, e non può trasformarsi in un nuovo appello.
- Un errore nel richiamo di una norma o nell'individuazione della struttura amministrativa competente non è decisivo se la motivazione dimostra che il giudice ha comunque esaminato la questione corretta e la decisione resta giuridicamente sostenibile sulla base di disposizioni equivalenti.
- Non costituisce errore revocatorio la diversa valutazione delle prove, degli atti processuali o delle competenze amministrative quando tali aspetti siano stati discussi e controversi tra le parti; in questi casi si tratta di errore di giudizio, da far valere con i rimedi ordinari e nei relativi limiti.
- Nel valutare la decisività dell'errore, il giudice deve verificare in via controfattuale se, sostituendo l'affermazione errata con quella corretta, la decisione perderebbe la propria base logico-giuridica.
- Per contestare la validità di una verifica fiscale occorre dimostrare non solo l'eventuale inesattezza formale nell'indicazione dell'ufficio o della norma, ma anche che l'ufficio fosse concretamente privo del potere di operare e che tale vizio abbia inciso in modo decisivo sull'esito della controversia.
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