Sentenza del 21/01/2021 n. 1154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti impugnavano una cartella esattoriale per l'anno 2006 (complessivi Euro 9.506,53, di cui Euro 5.788,00 per I.R.A.P.). Le commissioni di merito avevano ritenuto che nello studio legale non sussistesse autonoma organizzazione (esigui investimenti, assenza di dipendenti) e quindi non fosse dovuta l'I.R.A.P. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'esercizio in forma associata presuma l'esistenza di autonoma organizzazione e, quindi, l'assoggettabilità ad I.R.A.P. Parallelamente i contribuenti avevano impugnato il diniego dell'ufficio alla domanda di definizione agevolata (Decreto Legge n.119/2018), contestandone notifica e legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata (motivando che la cartella emessa ai sensi del DPR n.600/1973, art.36-bis è atto di riscossione non assoggettabile alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 art.6). Ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso l'I.R.A.P., ritenendo che l'esercizio in forma associata presuma l'esistenza di un'autonoma organizzazione e, in assenza di prova contraria specifica (che non è stata fornita), l'associazione è soggetta a I.R.A.P.; ha rinviato la causa alla C.T.R. di Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. L. 17/12/2018, n.136), articolo 6
La norma sulla definizione agevolata si applica ai giudizi aventi ad oggetto atti impositivi; non si estende alle cartelle di pagamento originate da verifiche automatiche ex DPR n.600/1973, art.36-bis.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis
Le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione si traducono in cartelle di pagamento di mera liquidazione dei tributi indicati dal contribuente; tali ruoli non sono riconducibili a provvedimenti impositivi discrezionali e non sono definibili con le procedure agevolative richiamate.
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 2 e 3
L'esercizio dell'attività in forma associata (o societaria) costituisce presunzione legale dell'esistenza di autonoma organizzazione ai fini I.R.A.P.; l'onere probatorio grava sul contribuente che intenda dimostrare che il reddito deriva esclusivamente dal lavoro personale dei professionisti e non dall'attività in forma associata.
Codice Civile, articolo 2967
Richiamato nel ricorso dell'Amministrazione in relazione alla nozione di organizzazione; la Corte lo contestualizza insieme alle norme tributarie per sostenere la presunzione di organizzazione minima nelle attività esercitate in forma associata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., sent. 14/04/2016, n. 7371)
Cass. Sez. U. 14/04/2016 n. 7371
Conferma il principio secondo cui l'esercizio in forma associata presuppone di per sé l'esistenza di autonoma organizzazione ai fini I.R.A.P., salvo prova contraria incentrata sull'inesistenza dell'esercizio in forma associata.
Massime di principio
- Le cartelle di pagamento derivanti da controlli automatizzati ex DPR n.600/1973, art.36-bis sono atti di riscossione e non rientrano nelle definizioni agevolative previste dal D.L. n.119/2018 (art.6): pertanto le istanze di definizione sono da rigettare.
- L'esercizio di professioni in forma associata o societaria fa sorgere una presunzione di autonoma organizzazione ai fini dell'I.R.A.P.; questa presunzione può essere superata solo con prova specifica che dimostri che il reddito deriva esclusivamente dall'attività individuale dei singoli professionisti e che non sussisteva esercizio in forma associata.
- Elementi come esigui investimenti, assenza di dipendenti o uso limitato di beni strumentali non sono, di per sé, sufficienti a escludere l'esistenza di autonoma organizzazione quando l'attività è svolta in forma associata.
- In contenziosi simili il contribuente ha l'onere di allegare e dimostrare circostanze concrete che attestino l'insussistenza dell'esercizio in forma associata; l'assenza di tale prova conduce all'assoggettamento ad I.R.A.P.
- Nel valutare la possibilità di definizione agevolata è necessario distinguere tra atti impositivi (potenzialmente definibili) e atti di riscossione derivanti da liquidazioni automatiche (non definibili).
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