Sentenza del 28/12/2016 n. 27083 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto sostenendo che il giudice del rinvio non avesse rispettato il principio di diritto stabilito dalla precedente sentenza della Cassazione n. 15529/2010. In particolare, per gli immobili iscritti al catasto fabbricati, la ruralità rilevante ai fini dell'esenzione ICI avrebbe dovuto risultare dall'attribuzione delle categorie catastali A/6 o D/10. La CTR, invece, aveva riconosciuto la ruralità sulla base di visure catastali che indicavano genericamente l'immobile come fabbricato rurale, senza verificare l'effettiva attribuzione di tali categorie né accertare complessivamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà verificare, sulla base di tutti gli elementi probatori acquisiti, se l'immobile possedesse effettivamente i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/1993, rispettando il principio secondo cui la classificazione catastale rileva per gli immobili iscritti al catasto fabbricati. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sull'esenzione ICI o sul rimborso, ma ha escluso che la mera indicazione catastale generica di fabbricato rurale fosse sufficiente.
Norme richiamate
Art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Il giudice del rinvio deve rispettare il principio giuridico fissato dalla Cassazione e non può sostituirlo con una diversa regola di decisione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il ricorso del Comune è stato esaminato sotto questo profilo.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a
La nozione di fabbricato ai fini ICI deve essere coordinata con il regime dei fabbricati rurali, che possono essere esclusi dall'imposizione quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 13
La disposizione è stata richiamata nella precedente fase della controversia in relazione alla decadenza dal diritto al rimborso delle somme ICI pagate per il periodo anteriore al 30 giugno 1999.
D.L. n. 557/1993, art. 9, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. n. 133/1994
Definisce i requisiti sostanziali per il riconoscimento della ruralità degli immobili, inclusa la strumentalità del fabbricato rispetto all'attività agricola. Per gli immobili non iscritti al catasto fabbricati, tali requisiti possono essere accertati direttamente dal giudice; per quelli iscritti, assume rilievo la classificazione catastale.
D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009
Riconduce il trattamento di esenzione ICI alla ruralità catastalmente riconosciuta dell'immobile, in particolare mediante l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10.
Cass., Sezioni Unite, n. 18565/2009
Ha stabilito che, per dimostrare la ruralità ai fini dell'esenzione ICI, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10. Se l'immobile è iscritto in una categoria diversa, il contribuente deve impugnare il classamento per far riconoscere la ruralità; per gli immobili non iscritti al catasto fabbricati, il giudice può invece accertare direttamente i requisiti sostanziali.
Massime di principio
- Per un immobile iscritto al catasto fabbricati, la ruralità ai fini dell'esenzione ICI non si dimostra normalmente con una generica indicazione di fabbricato rurale, ma richiede la verifica della classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10.
- Se il fabbricato è classificato in una categoria catastale diversa, il contribuente che chiede l'esenzione deve contestare tempestivamente il classamento catastale; il giudice tributario non può semplicemente disapplicarlo senza una specifica impugnazione.
- Per gli immobili non iscritti al catasto fabbricati, il giudice può accertare direttamente la ruralità, ma il contribuente deve provare tutti i requisiti sostanziali previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993.
- Nel giudizio di rinvio, quando la Cassazione ha cassato la decisione per violazione di legge, il giudice deve attenersi rigorosamente al principio di diritto enunciato e riesaminare i fatti secondo quel criterio.
- La strumentalità del fabbricato all'attività agricola e la natura agricola dell'attività non sostituiscono automaticamente la verifica della posizione catastale quando l'immobile risulta iscritto al catasto fabbricati.
- La sentenza non riconosce né nega definitivamente il rimborso: dispone un nuovo esame, quindi l'esito finale dipenderà dalla verifica della categoria catastale e, se necessario, degli ulteriori requisiti sostanziali di ruralità.
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