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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25094/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice di sorveglianza che aveva revocato la detenzione domiciliare sostitutiva applicata in esecuzione di una condanna a tre anni di reclusione per tentata rapina. Sosteneva, da un lato, che la revoca fosse stata fondata sulla mera trasgressione alle prescrizioni della misura, senza adeguata motivazione sulla gravità delle violazioni; dall'altro, che il giudice avrebbe dovuto convertire la pena sostitutiva in una misura sostitutiva più grave, anziché nella pena detentiva originaria, richiamando l'art. 66 della legge n. 689 del 1981 come modificato dalla riforma Cartabia.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso. Ha osservato che il giudice di sorveglianza aveva valorizzato, ai fini della revoca, la ripetuta violazione delle prescrizioni mediante la commissione di due furti in supermercato in concorso con la stessa complice e secondo uno schema collaudato, ricavando da tali condotte una prognosi negativa sul rispetto futuro delle prescrizioni. Ha inoltre chiarito che l'art. 66 della legge n. 689 del 1981 attribuisce al giudice un potere discrezionale: dopo la revoca per violazione grave o reiterata, la parte residua può essere convertita nella pena detentiva sostituita oppure in altra pena sostitutiva più grave. Nel caso concreto, la motivazione implicita era sufficiente a escludere l'applicazione di una misura più grave, anche perché la semilibertà sostitutiva non era stata neppure richiesta in udienza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 66 l. n. 689 del 1981

    "Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave"

    La norma attribuisce al giudice un potere discrezionale: in caso di mancata esecuzione o di violazione grave o reiterata delle prescrizioni della pena sostitutiva, la revoca è seguita dalla conversione della parte residua nella pena detentiva sostituita oppure in un'altra pena sostitutiva più grave.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata solo per giustificare la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La revoca della pena sostitutiva può essere disposta quando risulti una violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura, e tale valutazione può fondarsi su condotte concrete incompatibili con la prosecuzione del trattamento sostitutivo.
  • Dopo la revoca della pena sostitutiva, il giudice non è obbligato ad applicare automaticamente una misura sostitutiva più grave: la scelta tra conversione nella pena detentiva sostituita e applicazione di altra pena sostitutiva più grave è rimessa al suo potere discrezionale.
  • La motivazione sulla scelta del tipo di conversione può essere anche implicita, purché desumibile dal complessivo percorso argomentativo che evidenzi la prognosi negativa sul rispetto futuro delle prescrizioni.
  • La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura della gravità delle violazioni o della disciplina delle pene sostitutive, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, è inidonea a scalfire la decisione e può condurre all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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