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Circolare

Circolare numero 266 del 28-12-1998

1 - contratti di formazione e lavoro; 2 - assunzione con contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. a) dell'art.16 legge 451/94; 3 - assunzione con contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b) dell'art.16 legge 451/94; 4 - cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli legge 240/84; 5 - codici identificativi aziende con processo produttivo di tipo industriale. 6 - socio volontario di cooperativa o consorzio legge n. 381/1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare interviene per correggere errori di compilazione del modello DMAG emersi nella tariffazione delle dichiarazioni della manodopera agricola dei primi due trimestri 1998. Fornisce istruzioni operative sui codici "tipo contratto" relativi ai contratti di formazione e lavoro ex art. 16 l. 451/1994, sui codici "tipo ditta" per cooperative di trasformazione ex l. 240/1984 e per aziende con processo produttivo industriale, oltre a un chiarimento sul codice contratto 15 per i soci volontari delle cooperative sociali. L’obiettivo è evitare lo scarto delle denunce e assicurare il corretto calcolo del contributo e delle eventuali agevolazioni.

Chiarimenti sui codici DMAG per contratti di formazione e lavoro e codici "tipo ditta"

Chiarimenti sui codici DMAG per contratti di formazione e lavoro e codici "tipo ditta"

La circolare interviene per correggere alcune incongruenze riscontrate in sede di tariffazione delle dichiarazioni DMAG relative alla manodopera agricola dei primi due trimestri del 1998. L’obiettivo è evitare scarti della denuncia e assicurare la corretta determinazione del carico contributivo, fornendo istruzioni puntuali sull’uso dei codici "tipo contratto" e "tipo ditta".

Origine del problema e finalità operative

Sono stati riscontrati errori nella compilazione del nuovo modello DMAG, dovuti soprattutto alla non corretta indicazione dei codici numerici identificativi della ditta o del contratto. In particolare, alcuni abbinamenti tra codici "tipo ditta" e "tipo contratto" risultano incompatibili e hanno determinato la mancata determinazione del contributo.

La circolare, quindi, ha funzione correttiva e operativa: individua le combinazioni corrette da utilizzare per i contratti di formazione e lavoro, per le cooperative di trasformazione ex lege 240/1984, per le aziende con processo produttivo di tipo industriale e per il caso del socio volontario di cooperativa sociale.

Contratti di formazione e lavoro: disciplina generale e agevolazioni

Richiamando l’art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451, la circolare distingue due forme di contratto di formazione e lavoro:

  • contratto mirato all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate, di cui alla lett. a);
  • contratto mirato ad agevolare l’inserimento professionale, di cui alla lett. b).

Per i datori di lavoro che assumono con tali contratti sono previste agevolazioni contributive diverse a seconda dell’area geografica:

  • nelle aree del Mezzogiorno di cui al D.P.R. 3 marzo 1978, n. 218 e nelle circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta in misura fissa, pari a quella prevista per gli apprendisti;
  • nel restante territorio nazionale si applica una riduzione del 25% delle aliquote contributive.

Anche il momento di fruizione del beneficio è diverso:

  • per i contratti di tipo a), l’agevolazione spetta subito, dalla data di inizio del rapporto di formazione, per una durata massima di 24 mesi;
  • per i contratti di tipo b), l’agevolazione spetta solo se il rapporto viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, poiché nel periodo di formazione si applica la contribuzione ordinaria per un massimo di 12 mesi.

La circolare rinvia per approfondimenti alla circ. n. 93 del 16 aprile 1997 e al messaggio n. 5802 del 16 aprile 1997.

Modalità di dichiarazione per i contratti di formazione e lavoro di tipo a)

Per le assunzioni ex art. 16, lett. a), legge n. 451/1994, i dati retributivi e occupazionali devono essere dichiarati nel modello DMAG, sin dal momento dell’assunzione e per tutta la durata della formazione, con tipo denuncia 1, cioè operai a tempo determinato.

I codici contratto da utilizzare, tenendo conto della zona geografica e della qualifica del lavoratore, sono:

  • 02: operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni agevolate;
  • 06: operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del centro-nord;
  • 07: operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o delle circoscrizioni agevolate;
  • 09: operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del centro-nord.

Se il rapporto di formazione e lavoro viene spontaneamente convertito in rapporto a tempo indeterminato durante il suo svolgimento, il datore di lavoro continua a beneficiare delle agevolazioni fino alla scadenza originariamente prevista. In tal caso, i dati del periodo residuo devono essere dichiarati con tipo denuncia 2, cioè operai a tempo indeterminato, utilizzando i medesimi codici contratto sopra indicati.

Modalità di dichiarazione per i contratti di formazione e lavoro di tipo b)

Per i contratti ex art. 16, lett. b), legge n. 451/1994, durante il periodo di formazione non spetta alcuna agevolazione. Di conseguenza, la dichiarazione DMAG deve essere resa con tipo denuncia 1 e con i codici contratto ordinari:

  • 01: operaio tradizionale assunto con ordinario contratto di lavoro;
  • 04: operaio extracomunitario assunto con ordinario contratto di lavoro.

Se il rapporto viene convertito in tempo indeterminato, per un numero di trimestri corrispondente a quelli della formazione, i dati retributivi e occupazionali vanno dichiarati con tipo denuncia 2 e con uno dei seguenti codici contratto:

  • 34 o 35: operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del centro-nord ex art. 16, lett. b);
  • 36: operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o delle circoscrizioni agevolate ex art. 16, lett. b);
  • 37: operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del centro-nord ex art. 16, lett. b).

La tariffazione delle basi imponibili dichiarate con tali codici determina un carico contributivo intero, perché il beneficio è subordinato alla conversione del rapporto, ma resta collegato al trattamento retributivo corrisposto durante il periodo di formazione. Per questo la sede che riceve la dichiarazione trimestrale OTI con codici 34-35-36-37 deve attivare la procedura di rideterminazione del carico contributivo relativo al periodo pregresso.

La rideterminazione comporta uno sgravio contributivo da calcolare tramite l’apposita procedura, valorizzando la variazione dei codici contratto delle dichiarazioni già presentate per i periodi di formazione. Lo sgravio va concesso per tanti trimestri quanti sono quelli di formazione e, per ciascuna dichiarazione trimestrale OTI, può corrispondere una sola variazione del periodo di formazione.

Per agevolare la gestione amministrativa, viene annunciata l’implementazione della procedura di acquisizione del DMAG: al momento dell’acquisizione della dichiarazione trimestrale OTI, il sistema segnalerà la presenza dei codici 34-35-36-37, in modo da evidenziare le fattispecie che richiedono gli adempimenti di rideterminazione dello sgravio pregresso.

Si ribadisce inoltre che l’uso di tali codici è ammesso solo per il periodo in cui spettano le agevolazioni. Terminato tale periodo, l’azienda deve tornare a utilizzare i codici ordinari 01 e 04.

Cooperative e consorzi di trasformazione ex lege 240/1984: codice tipo ditta 03

Le cooperative e i consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla legge n. 240/1984 devono indicare nella prima casella del campo "tipo ditta" il codice 03, sia nelle denunce di manodopera a tempo determinato (tipo denuncia 1) sia in quelle di manodopera a tempo indeterminato (tipo denuncia 2).

La procedura di tariffazione determinerà il carico contributivo corretto tenendo conto della codifica della denuncia. La circolare precisa che tali soggetti non devono utilizzare il codice tipo ditta 01, riservato alle cooperative o consorzi, esclusi i consorzi di bonifica.

Aziende con processo produttivo di tipo industriale: codici tipo ditta 14-18

Vengono elencati i codici tipo ditta da utilizzare per le aziende con processo produttivo di tipo industriale, sia nelle dichiarazioni di manodopera a tempo determinato sia in quelle a tempo indeterminato:

  • 14: azienda in economia con processi produttivi industriali che applica i contratti collettivi nazionali di lavoro e i relativi contratti collettivi provinciali stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;
  • 15: azienda in economia con processi produttivi industriali che applica contratti collettivi nazionali, regionali o provinciali diversi dal codice 14 e non rientranti in altre fattispecie della tabella codici tipo ditta;
  • 16: cooperative e loro consorzi di tipo industriale;
  • 17: cooperative sociali e loro consorzi di tipo industriale;
  • 18: cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli zootecnici e alimentari di tipo industriale.

A parziale rettifica della circolare n. 64 del 17 marzo 1998, le cooperative e i consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli con processi produttivi di tipo industriale devono indicare il codice 18 nel DMAG tipo denuncia 1. Non devono quindi utilizzare il codice 03, che resta riservato alle medesime cooperative e consorzi privi di processo produttivo industriale.

Compatibilità del codice contratto 15 con il tipo ditta corretto

È infine segnalato un caso di scarto derivante dall’utilizzo del codice contratto 15, relativo al socio volontario di cooperativa sociale, in una dichiarazione con tipo ditta 04. La circolare chiarisce che il codice 15 è compatibile esclusivamente con il codice tipo ditta 09, riservato alle cooperative sociali.

Questa precisazione completa il quadro delle combinazioni corrette tra codici, utile per evitare ulteriori scarti delle denunce DMAG e per consentire una tariffazione coerente con la natura del rapporto di lavoro e del soggetto datore di lavoro.

Punti principali

Origine del problema e finalità dei chiarimenti

Nella tariffazione delle dichiarazioni DMAG relative ai primi due trimestri del 1998 sono emersi scarti dovuti a errori di compilazione, in particolare alla non corretta combinazione tra codici "tipo ditta" e "tipo contratto". La circolare mira a uniformare l’utilizzo dei codici identificativi per consentire il buon esito della tariffazione e la corretta determinazione del contributo.

Contratti di formazione e lavoro: disciplina e agevolazioni

Richiamato l’art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede due tipologie di contratto di formazione e lavoro: quello volto all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate e quello finalizzato all’inserimento professionale. Per i datori di lavoro del Mezzogiorno e delle circoscrizioni con particolare criticità occupazionale è prevista la contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti; nel restante territorio nazionale è prevista una riduzione del 25% delle aliquote contributive. Le agevolazioni sono immediate per la tipologia a) e subordinata alla conversione del rapporto per la tipologia b).

Codici DMAG per CFL di tipo a)

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ex art. 16, lett. a), legge n. 451/1994, i dati vanno dichiarati nel DMAG con tipo denuncia 1 (operai a tempo determinato) per tutta la durata della formazione. I codici contratto da usare sono: 02 per operaio assunto da imprenditore del Mezzogiorno o delle circoscrizioni agevolate; 06 per operaio assunto da imprenditore del centro-nord; 07 per operaio extracomunitario assunto da imprenditore del Mezzogiorno o delle circoscrizioni agevolate; 09 per operaio extracomunitario assunto da imprenditore del centro-nord. Se il rapporto si converte in tempo indeterminato, per il periodo residuo occorre usare tipo denuncia 2 e gli stessi codici contratto.

Codici DMAG per CFL di tipo b) e conversione in tempo indeterminato

Nel periodo di formazione del contratto ex art. 16, lett. b), non spettano agevolazioni: il datore deve quindi dichiarare con tipo denuncia 1 usando i codici 01 (operaio tradizionale) o 04 (operaio extracomunitario ordinario). In caso di conversione a tempo indeterminato, per un numero di trimestri pari a quelli della formazione, la dichiarazione va resa con tipo denuncia 2 e con i codici 34, 35, 36 o 37, distinti per area geografica e status del lavoratore. La tariffazione di tali basi imponibili genera un carico contributivo intero e la sede deve attivare la procedura di rideterminazione del periodo pregresso per concedere lo sgravio contributivo relativo ai trimestri di formazione.

Gestione amministrativa degli sgravi per il pregresso

La sede che riceve una dichiarazione trimestrale OTI con codici 34-35-36-37 deve avviare la procedura per la rideterminazione del carico contributivo del periodo di formazione già denunciato. Lo sgravio va concesso per i trimestri di formazione e, per ciascuna dichiarazione trimestrale OTI, è ammessa una sola variazione del periodo di formazione. È inoltre prevista l’implementazione della procedura di acquisizione DMAG per segnalare automaticamente la presenza di tali codici e facilitare gli adempimenti amministrativi.

Codice "tipo ditta" 03 per cooperative e consorzi ex l. 240/1984

Le cooperative e i consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli ex legge n. 240/1984 devono indicare il codice tipo ditta 03 nella prima casella del campo "tipo ditta", sia nelle denunce per manodopera a tempo determinato (tipo denuncia 1) sia in quelle per manodopera a tempo indeterminato (tipo denuncia 2). La tariffazione terrà conto della codifica della tipologia di denuncia. Viene precisato che tali soggetti non devono usare il codice 01, riservato ad altre cooperative e consorzi, esclusi i consorzi di bonifica.

Codici tipo ditta per aziende con processo produttivo industriale

Sono elencati i codici tipo ditta da utilizzare nelle denunce DMAG per aziende con processo produttivo di tipo industriale: 14, 15, 16, 17 e 18, con distinzioni tra aziende in economia, cooperative e loro consorzi, cooperative sociali e cooperative/consorzi di trasformazione di prodotti agricoli-zootecnici-alimentari. In rettifica parziale della circolare n. 64 del 17 marzo 1998, le cooperative e i consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli con processi produttivi industriali devono usare il codice 18 nel DMAG tipo denuncia 1, e non il codice 03, riservato alle medesime realtà senza processo industriale.

Chiarimento sul codice contratto 15 per il socio volontario

Viene segnalato che l’utilizzo del codice contratto 15 (socio volontario di cooperativa sociale) in una dichiarazione con tipo ditta 04 ha determinato lo scarto della denuncia. La circolare chiarisce che il codice 15 è compatibile esclusivamente con il codice tipo ditta 09 delle cooperative sociali.

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