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Circolare

Circolare numero 265 del 24-12-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l'avvio della funzione di liquidazione delle pensioni in competenza 1999 con procedura di calcolo passante e richiama che, in attesa dei coefficienti di rivalutazione, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 devono essere liquidate in via provvisoria. Vengono inoltre riepilogati gli aggiornamenti per il 1999 su perequazione automatica, limiti di reddito, massimali e minimali retributivi, cumulo con redditi, ritenute IRPEF, interessi legali, calcolo contributivo e aggiornamenti delle procedure informatiche e delle stampe.

Liquidazione delle pensioni per l'esercizio 1999

Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1999

La circolare disciplina gli aspetti operativi e normativi connessi alla liquidazione delle pensioni per l'anno 1999. Essa si colloca in continuità con la circolare n. 249 dell'11 dicembre 1998 e segnala la disponibilità degli archivi per l'attivazione della funzione di liquidazione con procedura di calcolo passante.

Avvio della procedura e regime provvisorio/definitivo

L'Istituto comunica che, in attesa della disponibilità dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi necessari per le pensioni con decorrenza nell'anno 1999, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 devono essere liquidate in via provvisoria.

Resta invece possibile la liquidazione definitiva delle pensioni di reversibilità con decorrenza nel 1999, purché derivanti da pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1999.

Perequazione automatica e disciplina per il 1999

Per il periodo interessato viene richiamato l'aumento di perequazione automatica pari all'1,7%, stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998. L'aumento è attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 2000.

La circolare richiama inoltre l'articolo 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449, secondo cui, dal 1 gennaio 1999 e per un periodo di tre anni, l'indice di perequazione:

  • è applicato nella misura del 30% per le fasce di importo comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
  • non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo.

Gli importi dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali per il 1999 sono rinviati all'allegato 2 della circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.

Limiti di reddito, integrazione al minimo e prestazioni assistenziali

La circolare rinvia alla circolare n. 261 per i limiti di reddito rilevanti ai fini dell'integrazione al minimo delle pensioni, della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, dell'integrazione degli assegni di invalidità, nonché dell'attribuzione della pensione sociale e del relativo aumento e dell'assegno sociale.

In particolare, sono richiamati:

  • i limiti di reddito per l'integrazione al minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
  • i limiti per la maggiorazione sociale ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
  • i limiti per l'integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • i limiti per la pensione sociale ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e per il relativo aumento previsto dalla legge n. 544;
  • i limiti per l'assegno sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Massimali, redditi pensionabili e minimali di retribuzione

La circolare rinvia ancora all'allegato 2 della circolare n. 261 per:

  • i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima di rendimento dell'80%;
  • le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquote decrescenti di rendimento, valide per le pensioni aventi decorrenza nel 1999;
  • i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche.

È precisato che le disposizioni sui minimali non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

Incumulabilità tra pensioni e redditi

I limiti di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario sono quelli indicati nelle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995, con i relativi limiti di reddito riportati nell'allegato 2 della circolare n. 261.

Ritenute IRPEF, detrazioni e tassazione degli arretrati

Per il 1999 le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni IRPEF sono quelle riportate nell'allegato 2 della circolare n. 261.

La circolare evidenzia inoltre che l'articolo 2 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999 ha elevato da lire 70.000 a lire 120.000 annue l'ulteriore detrazione spettante per redditi complessivamente non superiori a lire 18 milioni, purché costituiti esclusivamente da trattamenti pensionistici e reddito della casa di abitazione.

Per quanto riguarda gli arretrati:

  • anche per il 1999 la tassazione è effettuata determinando l'aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 1997;
  • per le pensioni di nuova liquidazione, gli arretrati relativi agli anni precedenti il 1999 sono tassati con l'aliquota minima del 10%.

Interessi legali

Il decreto 10 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998, fissa il saggio degli interessi legali nella misura del 2,5% annuo con decorrenza dal 1 gennaio 1999.

La circolare segnala che le procedure di calcolo degli interessi sono in fase di adeguamento.

Pensioni contributive e montante individuale

Per le pensioni da liquidare in tutto o in parte con il sistema contributivo, viene richiamato l'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui il montante individuale dei contributi si determina applicando alla base imponibile l'aliquota di computo pari al 33% per i lavoratori dipendenti e al 20% per i lavoratori autonomi, rivalutando poi la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dell'anno stesso, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolato dall'ISTAT.

È precisato che, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, tale tasso è determinato con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. La circolare riserva ulteriori istruzioni sul valore per il quale deve essere moltiplicato il montante individuale, avendo l'Istituto formulato specifico quesito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Procedure CARPE, Progetto Pensioni e categorie interessate

Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura CARPE e del Progetto Pensioni, necessari per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per il 1999 e per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo.

La circolare conferma inoltre che, con la circolare n. 249 dell'11 dicembre 1998, sono state fornite le istruzioni per l'acquisizione, tramite procedura di liquidazione con calcolo passante, delle pensioni di categoria PS, AS, INVCIV, VOBIS, IOBIS, VMP e IMP, per le quali è possibile attivare il calcolo.

Per le categorie VOAUT, IOAUT, SOAUT e VOBANC, IOBANC, SOBANC, la disponibilità degli aggiornamenti delle procedure di acquisizione e di calcolo sarà comunicata con circolare separata.

Stampe e documentazione per invalidi civili

Sono in corso modifiche ai modelli attualmente in uso per consentire la stampa della documentazione relativa alle prestazioni agli invalidi civili.

Punti principali

Avvio della liquidazione per il 1999

Sono disponibili gli archivi per attivare la funzione di liquidazione delle pensioni in competenza 1999 con la procedura di calcolo passante. In attesa dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni con decorrenza nel 1999, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 devono essere liquidate in via provvisoria. Possono invece essere liquidate definitivamente le pensioni di reversibilità con decorrenza nel 1999 derivanti da pensione diretta con decorrenza anteriore all'anno 1999.

Perequazione automatica e importi 1999

Dal 1 gennaio 1998 alle pensioni viene attribuito l'aumento di perequazione automatica del 1,7%, stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998. L'aumento è riconosciuto in via previsionale, con riserva di conguaglio in sede di perequazione per l'anno 2000. Inoltre, l'articolo 59, comma 13, della legge 449/1997 prevede che dal 1 gennaio 1999 per tre anni l'indice di perequazione sia applicato al 30% per le fasce tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS e non si applichi alle fasce superiori a otto volte il trattamento minimo.

Limiti di reddito e trattamenti assistenziali

I limiti di reddito per l'integrazione al minimo, per la maggiorazione sociale, per l'integrazione degli assegni di invalidità, per la pensione sociale e per l'assegno sociale sono rinviati all'allegato 2 della circolare n. 261 del 23 dicembre 1998. La stessa circolare riepiloga anche i limiti per l'attribuzione della pensione sociale e del relativo aumento, nonché per l'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/1995.

Retribuzione, reddito pensionabili e minimali contributivi

L'allegato 2 della circolare n. 261 riepiloga i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima di rendimento dell'80% e le fasce con aliquote decrescenti per le pensioni con decorrenza nel 1999. Sono inoltre riportati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini pensionistici, con la precisazione che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori domestici e familiari, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

Cumulo con redditi e assegni di invalidità

Le percentuali di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro sono quelle delle tabelle F e G della legge n. 335/1995, con i relativi limiti di reddito riportati nell'allegato 2 della circolare n. 261.

Ritenute IRPEF e detrazioni

Le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni IRPEF sono rinviate all'allegato 2 della circolare n. 261. L'articolo 2 del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 eleva da lire 70.000 a lire 120.000 annue l'ulteriore detrazione per redditi non superiori a lire 18 milioni, costituiti esclusivamente da trattamenti pensionistici e reddito della casa di abitazione. Per gli arretrati, anche nel 1999 la tassazione si effettua determinando l'aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 1997; per le nuove liquidazioni gli arretrati relativi ad anni precedenti il 1999 sono tassati con aliquota minima del 10%.

Interessi legali

Il decreto del 10 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998, fissa il saggio degli interessi legali al 2,5% annuo con decorrenza dal 1 gennaio 1999. Le procedure di calcolo degli interessi risultano in adeguamento.

Sistema contributivo e montante individuale

Per le pensioni liquidate in tutto o in parte con il sistema contributivo, la circolare richiama l'articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 335/1995: il montante individuale dei contributi si determina applicando alla base imponibile l'aliquota di computo del 33% per i lavoratori dipendenti e del 20% per i lavoratori autonomi, rivalutando poi la contribuzione al 31 dicembre di ogni anno in base al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolato dall'ISTAT. È precisato che resta riservata l'emanazione di istruzioni sul valore da moltiplicare al montante, essendo stato formulato uno specifico quesito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Procedure informatiche e categorie di pensione

Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura CARPE e del Progetto Pensioni per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per il 1999 e per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo. La circolare n. 249 dell'11 dicembre 1998 aveva già fornito istruzioni per la liquidazione con calcolo passante delle categorie PS, AS, INVCIV, VOBIS, IOBIS, VMP e IMP; tali categorie possono essere attivate. Per le categorie VOAUT, IOAUT, SOAUT e VOBANC, IOBANC, SOBANC, gli aggiornamenti delle procedure saranno comunicati con apposita circolare.

Stampe e documentazione

Sono in corso di modifica i modelli in uso per consentire la stampa della documentazione relativa alle prestazioni agli invalidi civili.

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