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Circolare

Circolare numero 269 del 30-12-1998

l'attività degli operatori di vendita può essere svolta anche con contratto part-time, legge n. 19/12/1984 n. 863.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, alla luce del CCNL terziario del 3/11/1994 e della disciplina di settore, l’attività di viaggiatori e piazzisti (ora operatori di vendita) può essere svolta a tempo parziale solo in forma verticale, mediante riduzione delle giornate lavorative intere e non delle ore giornaliere. Vengono inoltre indicate le modalità di esposizione del personale nelle denunce contributive DM10/2, con utilizzo del codice 800P e compilazione delle relative caselle secondo le ordinarie regole, indicando nelle giornate il numero delle ore lavorate.

Part-time per viaggiatori e piazzisti/operatori di vendita

Part-time per viaggiatori e piazzisti/operatori di vendita

La circolare interviene per chiarire la possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale per i viaggiatori e piazzisti, figura che nel nuovo assetto contrattuale del CCNL terziario del 3/11/1994 viene ricondotta agli "operatori di vendita". Il documento si colloca in continuità con la circolare n. 54 del 5/3/1990 e specifica il coordinamento tra disciplina legale del part-time e disciplina collettiva di settore.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 8 del protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita dispone che la disciplina del part-time, come regolata dalla legge 19/12/1984, n. 863 e successive modifiche, nonché dal titolo VII della seconda parte del CCNL, si applichi agli operatori di vendita solo in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale. La circolare evidenzia quindi che l’ammissibilità del part-time va letta alla luce della struttura dell’orario prevista dal contratto collettivo.

Struttura della prestazione lavorativa

L’art. 4 dello stesso protocollo aggiuntivo stabilisce che la prestazione del singolo operatore di vendita sia articolata su 5 giorni alla settimana, oppure su 4 giorni interi e 2 mezze giornate. Questo dato è ritenuto decisivo dal Ministero per valutare la compatibilità del part-time con la natura dell’attività, che si svolge senza una previsione di orario giornaliero predeterminato.

Ammissibilità del part-time solo in forma verticale

Alla luce della nuova disciplina contrattuale e dell’assenza di un orario giornaliero fisso, la circolare conclude che l’attività di viaggiatori e piazzisti può essere espletata con contratto part-time ai sensi dell’art. 5 della legge n. 863/1984 soltanto mediante una riduzione delle giornate lavorative intere, cioè in forma di part-time verticale. In sostanza, la prestazione può essere concentrata in alcuni giorni della settimana, ma non ridotta solo in termini di ore giornaliere.

Adempimenti contributivi nel mod. DM10/2

Per l’esposizione nelle denunce contributive DM10/2, il personale con qualifica di operatore di vendita a part-time deve essere riportato in un rigo in bianco dei quadri B-C del modello, preceduto dal codice "800P". La compilazione delle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni" deve avvenire secondo le consuete modalità; tuttavia, in presenza di rapporti part-time, nella casella "numero giornate" deve essere indicato il numero delle ore lavorate.

Punti principali

Inquadramento contrattuale e richiamo alla disciplina del part-time

La circolare richiama la precedente n. 54 del 5/3/1990 e precisa che la nuova disciplina del CCNL terziario del 3/11/1994 ha accorpato il CCNL dei viaggiatori e piazzisti. L’art. 8 del protocollo aggiuntivo per gli "operatori di vendita" estende la disciplina del part-time, regolata dalla legge n. 863/1984 e successive modificazioni nonché dal titolo VII della seconda parte del CCNL, purché compatibile con l’organizzazione della prestazione settimanale.

Articolazione della prestazione lavorativa settimanale

L’art. 4 del protocollo aggiuntivo prevede che la prestazione dell’operatore di vendita sia distribuita su 5 giorni alla settimana, oppure su 4 giorni interi e 2 mezze giornate. Considerata questa impostazione settimanale e l’assenza di un orario giornaliero predeterminato, il Ministero ritiene che il lavoro a tempo parziale sia ammissibile solo con riduzione delle giornate intere di lavoro.

Ammissibilità del part-time verticale

Secondo la circolare n. 59/97 del 17/4/1997, l’attività dei viaggiatori e piazzisti può essere svolta a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 della legge n. 863/1984 esclusivamente mediante part-time verticale. Ciò ნიშნავს che la prestazione può essere limitata ad alcuni giorni della settimana, ma non ridotta in termini di ore all’interno della singola giornata lavorativa.

Modalità di esposizione nel mod. DM10/2

Ai fini contributivi, i datori di lavoro devono indicare il personale con qualifica di operatore di vendita a part-time in un rigo in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, preceduto dal codice "800P". Le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni" vanno compilate secondo le ordinarie modalità; per i rapporti part-time, nella casella "numero giornate" deve essere riportato il numero delle ore lavorate.

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