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Circolare

Circolare numero 268 del 30-12-1998

Ammissibilità alle agevolazioni contributive previste dalla legge 23.7.1991, n. 223 per gli enti pubblici economici in caso di assunzione di lavoratori in mobilità.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che gli enti pubblici economici possono fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, purché operino con rapporto di lavoro di natura privatistica e con contribuzione versata all’AGO. Vengono indicati anche i requisiti procedurali per le assunzioni, i codici di autorizzazione da attribuire alle posizioni contributive e le modalità di esposizione nelle denunce contributive DM10/2, compresi i codici da utilizzare per la riduzione contributiva e per il conguaglio del contributo aggiuntivo ex art. 8, comma 4.

Chiarimenti sull’ammissibilità degli enti pubblici economici alle agevolazioni per assunzioni da liste di mobilità

Chiarimenti sugli enti pubblici economici e le agevolazioni per assunzioni da liste di mobilità

La circolare fornisce ulteriori precisazioni sull’applicabilità delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 223/1991, e successive modificazioni, nei casi in cui l’assunzione riguardi personale proveniente dalle liste di mobilità. Il chiarimento è diretto in particolare agli enti pubblici economici, per i quali vengono definiti i presupposti soggettivi e operativi necessari per accedere ai benefici.

Ambito soggettivo

La circolare individua come destinatari gli enti pubblici economici qualificabili come imprese ai sensi dell’art. 2082 c.c. Il richiamo allo stralcio della circolare n. 40 del 20.2.1996 ribadisce che la disciplina agevolativa riguarda le imprese e, in linea generale, non si estende ad associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, enti senza fine di lucro e studi professionali. Tuttavia, tali soggetti possono rientrare nell’ambito applicativo se svolgono una distinta attività economico-produttiva con caratteristiche imprenditoriali e separato inquadramento.

Condizioni per l’ammissibilità al beneficio

Perché l’ente pubblico economico possa fruire delle agevolazioni è necessario che:

  • il rapporto di servizio con i dipendenti abbia natura privatistica;
  • le relative contribuzioni confluiscano nell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

La circolare quindi collega l’accesso al beneficio alla concreta impostazione del rapporto di lavoro e della contribuzione, escludendo che la sola natura pubblica dell’ente sia di per sé ostativa.

Modalità di assunzione

Gli enti interessati devono utilizzare procedure di assunzione privatistiche, operando nell’ambito delle norme sul collocamento ordinario e attivando le liste di mobilità. Solo il rispetto di tali modalità consente di collocare l’assunzione entro il perimetro delle agevolazioni per il personale proveniente dalle liste di mobilità.

Agevolazioni contributive spettanti

Quando risultano soddisfatte le condizioni indicate, gli enti pubblici economici possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente per le assunzioni da liste di mobilità, al pari degli altri datori di lavoro. La circolare richiama inoltre il beneficio ulteriore previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, relativo al 50% dell’indennità di mobilità a favore del datore di lavoro.

Codici di autorizzazione e gestione amministrativa

Per le posizioni contributive degli enti pubblici economici aventi diritto alle agevolazioni deve essere attribuito il codice di autorizzazione "5q". Se l’ente usufruisce anche del beneficio aggiuntivo di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, deve essere assegnato, in aggiunta al codice "5q", anche il codice "5t", istituito con la circolare n. 230 del 30.10.1992.

Indicazioni operative per il modello DM10/2

Ai fini della denuncia contributiva mod. DM10/2 devono essere utilizzati i codici tipo contribuzione "75", "76" e "77", secondo le istruzioni della circolare n. 260 del 12.11.1991. La riduzione contributiva spettante deve essere indicata nel quadro "d" con il codice "l180". Per il conguaglio del contributo di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, nel quadro "d" deve essere utilizzato il codice "l400", secondo le modalità già comunicate nella circolare n. 230 del 30.12.1992.

Precisazioni richiamate dall’allegato

Lo stralcio allegato della circolare n. 40 del 20.2.1996 precisa che sono datori di lavoro interessati solo le imprese, da intendersi come soggetti che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, ai sensi dell’art. 2082 c.c. e della relativa elaborazione giurisprudenziale. Viene inoltre evidenziato che rientrano nell’obbligazione contributiva anche le imprese pubbliche e gli enti pubblici economici.

Punti principali

Ambito soggettivo: enti pubblici economici

Sono interessati gli enti pubblici economici che siano qualificabili come imprese ai sensi dell’art. 2082 c.c., secondo il richiamo alla circolare n. 40 del 20.2.1996. Il richiamo allegato precisa che i datori di lavoro destinatari della disciplina sono le imprese; restano esclusi, in via generale, soggetti come associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, enti senza fine di lucro e studi professionali, salvo che svolgano una separata attività economico-produttiva con carattere di imprenditorialità.

Condizioni per l’ammissibilità al beneficio

Per accedere ai benefici contributivi occorre che il rapporto di servizio con i dipendenti abbia natura privatistica e che le contribuzioni affluiscano all’assicurazione generale obbligatoria (AGO). La circolare collega quindi l’agevolazione non alla mera natura pubblica dell’ente, ma alla concreta configurazione privatistica del rapporto e del relativo assetto contributivo.

Modalità di assunzione dei lavoratori in mobilità

Gli enti pubblici economici devono adottare procedure di assunzione di tipo privatistico, nel rispetto delle norme del collocamento ordinario, e attivare le liste di mobilità. Solo al ricorrere di tali modalità operative l’assunzione di personale proveniente dalle liste di mobilità può rientrare nel perimetro delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.

Agevolazioni contributive riconoscibili

Se sono soddisfatte le condizioni indicate, gli enti pubblici economici possono accedere, al pari degli altri datori di lavoro, alle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente per le assunzioni da liste di mobilità. La circolare richiama anche l’ulteriore beneficio di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, consistente nel 50% dell’indennità di mobilità a favore del datore di lavoro.

Codifica aziendale e gestione dei conguagli

Alle posizioni contributive degli enti pubblici economici aventi titolo deve essere attribuito il codice di autorizzazione "5q". Se l’ente fruisce anche del beneficio ex art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, deve essere attribuito, oltre al codice "5q", anche il codice di autorizzazione "5t", istituito con la circolare n. 230 del 30.10.1992.

Modalità operative nelle denunce contributive DM10/2

Nella compilazione delle denunce contributive mod. DM10/2 devono essere utilizzati i codici tipo contribuzione "75", "76" e "77", secondo le istruzioni della circolare n. 260 del 12.11.1991. L’importo della riduzione contributiva spettante va esposto nel quadro "d" del DM10/2 con il codice "l180". Per il conguaglio del contributo di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 occorre utilizzare nel quadro "d" il codice "l400", secondo le modalità già comunicate nella circolare n. 230 del 30.12.1992.

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