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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08532/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società, dichiarata in liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, ha reclamato la sentenza del tribunale che aveva aperto la procedura. In appello sosteneva che non ricorressero i presupposti dell'apertura, in particolare perché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sarebbe stato inferiore alla soglia di euro 30.000 e perché non sussisteva lo stato di insolvenza. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: i primi due contestavano, sotto il profilo della violazione di legge e dell'omesso esame di un fatto decisivo, la valorizzazione di presunti debiti previdenziali nonostante l'esistenza di un DURC positivo e la dedotta irrilevanza dei debiti fiscali oggetto di domande di rateazione/definizione agevolata; il terzo motivo negava la sussistenza dello stato di insolvenza invocando la riduzione dell'esposizione verso creditori privati e l'assenza di debiti previdenziali; il quarto motivo, proposto dalla legale rappresentante personalmente, censurava la condanna alle spese pronunciata anche nei suoi confronti, sostenendo che la norma speciale del codice della crisi richiedesse la mala fede e non la mera colpa o i "gravi motivi".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che non scalfissero l'accertamento dei giudici di merito circa la presenza, alla data di apertura della procedura, di debiti scaduti ben superiori alla soglia di legge e circa la sussistenza dello stato di insolvenza desunto da plurimi indici esterni di inadempimento. In particolare, ha ribadito che la rateizzazione o la definizione agevolata dei debiti erariali non esclude la loro natura di debiti scaduti e non pagati ai fini della soglia ostativa all'apertura della liquidazione giudiziale. È stato invece accolto il quarto motivo: la condanna alle spese nei confronti della legale rappresentante è stata cassata limitatamente a tale capo, perché nelle impugnazioni disciplinate dall'art. 51 c.c.i.i. la disciplina speciale della condanna del rappresentante prevale su quella generale dell'art. 94 c.p.c., e richiede la mala fede. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 5, c.c.i.i.

    "Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila"

    La soglia va verificata tenendo conto anche dei debiti erariali rateizzati; l'accoglimento di una rateizzazione non esclude che il debito, nella misura originaria, sia ancora scaduto e non pagato ai fini del requisito ostativo all'apertura.

  • art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i.

    Lo stato di insolvenza è desunto da inadempimenti esterni e indicatori oggettivi, quali decreti ingiuntivi, pignoramenti infruttuosi e mancato pagamento di crediti di lavoro.

  • art. 40 c.c.i.i.

    Norma procedurale richiamata come base dell'istruttoria che ha preceduto l'apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 42 c.c.i.i.

    Richiamato per l'acquisizione in istruttoria delle comunicazioni degli enti previdenziali.

  • art. 51, comma 15, c.c.i.i.

    Nelle impugnazioni contro l'apertura della liquidazione giudiziale la condanna alle spese del legale rappresentante della società può essere pronunciata solo in caso di mala fede; la disciplina speciale esclude l'applicazione dell'art. 94 c.p.c.

  • art. 94 c.p.c.

    La norma generale sulla condanna di rappresentanti o curatori non si applica alle impugnazioni regolate dall'art. 51 c.c.i.i., perché prevale la disciplina speciale.

  • art. 96 c.p.c.

    La disposizione sulla responsabilità aggravata resta salva anche nel sistema speciale dell'art. 51 c.c.i.i.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere il valore probatorio privilegiato del DURC, ma la Corte non ha accolto la tesi perché i motivi erano inidonei a incidere sull'accertamento dei debiti complessivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove documentali e delle risultanze istruttorie.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicata come norma di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 1231 c.c.

    Richiamato come principio generale per spiegare che la rateizzazione non comporta novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito la decisione nel merito del capo relativo alle spese, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata quale rito camerale seguito in cassazione.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato tra le norme invocate nei motivi, senza autonoma specifica statuizione decisoria.

Massime di principio

  • Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, il requisito dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati va apprezzato con riferimento alla consistenza originaria del debito, non essendo escluso dalla mera rateizzazione o dalla definizione agevolata concessa o richiesta al debitore.
  • Il DURC positivo, anche se valorizzabile come elemento probatorio, non è di per sé idoneo a neutralizzare un accertamento fondato su plurime risultanze istruttorie e su debiti complessivi certamente superiori alla soglia di legge.
  • Lo stato di insolvenza può essere desunto da un complesso di indici esteriori di inadempimento, tra cui decreti ingiuntivi reiterati, pignoramenti infruttuosi e mancato pagamento di crediti da lavoro, senza che il ricorso possa limitarsi a contestare singoli dati marginali della motivazione.
  • Nelle impugnazioni disciplinate dall'art. 51 c.c.i.i., la condanna alle spese del legale rappresentante della società richiede la mala fede, sicché la disciplina speciale prevale su quella generale dell'art. 94 c.p.c.
  • Quando la disciplina speciale prevede un autonomo presupposto soggettivo per la condanna del rappresentante processuale, non può essere applicata in via concorrente la regola generale più ampia contenuta nel codice di procedura civile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAccertamento del passivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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