Cassazione Penale, Ordinanza n. 03491/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 4 giugno 2025. Dal testo emerge che il ricorso censurava la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza che la condotta contestata non integrasse il fatto tipico. La Corte di cassazione ha però qualificato il motivo come generico e manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici o giuridici e che il capo di imputazione, come richiamato dalla Corte territoriale, descriveva una condotta consistente nello strattonamento degli operanti e nella formulazione di una minaccia nei loro confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla non configurabilità del reato ex art. 337 c.p. fosse generica e manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo corretto sulla sussistenza della condotta tipica, richiamando lo strattonamento degli operanti e la minaccia rivolta a loro. Come conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità fosse stata determinata senza colpa.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È la fattispecie contestata; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la condotta descritta dal giudice di merito sia sufficiente a integrarne la configurabilità.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico la sussistenza del fatto tipico senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale può essere ritenuta quando la condotta attribuita all'imputato consista in un'aggressione fisica o in atti di minaccia diretti contro gli operanti, se il giudice di merito li valorizza con motivazione immune da vizi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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