Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-501/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° agosto 2022. — M P A contro LC D N M T. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 3, da 6 a 8 e 14 – Nozione di “residenza abituale” – Competenza, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articoli 3 e 7 – Cittadini di due Stati membri diversi, residenti in uno Stato terzo in quanto agenti contrattuali con sede di servizio nella delegazione dell’Unione europea presso tale Stato terzo – Determinazione della competenza – Forum necessitatis. — Causa C-501/20

Giurisprudenza europea62020CJ0501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia familiare tra due agenti contrattuali dell’Unione in Togo, con domande di divorzio, responsabilità genitoriale e mantenimento. Esclude che la qualità di agenti dell’Unione o l’asserito status diplomatico nello Stato terzo incidano sulla residenza abituale, e precisa i criteri autonomi per i minori. Chiarisce inoltre quando operano la competenza residua del regolamento Bruxelles II bis e il forum necessitatis del regolamento alimentare.

Residenza abituale di coniugi e minori agenti contrattuali UE in uno Stato terzo, competenza in materia di divorzio, responsabilità genitoriale e alimenti, e applicazione del forum necessitatis

La questione giuridica

Se la qualità di agenti contrattuali dell’Unione, destinati in uno Stato terzo e asseritamente muniti di status diplomatico locale, incida sulla nozione di residenza abituale ai fini del regolamento n. 2201/2003 e del regolamento n. 4/2009; come si determini la residenza abituale dei minori; se la cittadinanza di uno dei coniugi osti all’uso delle clausole di competenza residua del regolamento n. 2201/2003; come vada interpretato il forum necessitatis del regolamento n. 4/2009; e se l’assenza di un foro UE competente contrasti con l’articolo 47 della Carta.

Principio di diritto

Ai fini degli articoli 3 del regolamento n. 2201/2003 e n. 4/2009, non è determinante la qualifica di agenti contrattuali dell’Unione svolgenti servizio in uno Stato terzo, né l’eventuale status diplomatico riconosciuto nello Stato ospite: la residenza abituale si accerta secondo criteri autonomi di fatto, centrati sul centro stabile degli interessi e sulla presenza sufficientemente stabile. Per i minori, la residenza abituale richiede la presenza fisica nello Stato e un grado di integrazione sociale e familiare; cittadinanza, luogo di nascita o residenza precedente della madre sono solo indizi, non decisivi. In materia di divorzio, se nessun giudice di uno Stato membro è competente ex articoli 3-5, l’articolo 6 del regolamento n. 2201/2003 impedisce di fondare la competenza residua nazionale contro un convenuto cittadino di un diverso Stato membro; in materia di responsabilità genitoriale, invece, l’articolo 14 consente la competenza residua nazionale anche se il convenuto è cittadino di un altro Stato membro. In materia alimentare, il forum necessitatis dell’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 è eccezionale, richiede che nessun giudice UE sia competente, che il procedimento sia irragionevole o impossibile nello Stato terzo connesso alla lite e che vi sia un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito, collegamento che può derivare anche dalla cittadinanza di una parte; non occorre provare di aver già inutilmente adito i giudici dello Stato terzo. L’articolo 47 della Carta non è violato se, applicando correttamente tali regole, la controversia resta comunque attratta dalla competenza di almeno uno Stato membro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articoli 3, 6, 7, 8, 12 e 14 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articoli 3, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 11 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • Articolo 17 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • Articoli 1 ter e 23 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3 bis e articolo 85 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
  • Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996
  • Protocollo dell’Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Residenza abituale, competenza in materia familiare e forum necessitatis per agenti contrattuali UE in Stato terzo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Provincial de Barcelona in una causa tra due coniugi, entrambi agenti contrattuali dell’Unione europea destinati presso la delegazione UE in Togo, avente ad oggetto divorzio, responsabilità genitoriale e obbligazioni alimentari. La Corte interpreta il regolamento n. 2201/2003, il regolamento n. 4/2009 e la Carta, in un contesto in cui si discute anche dell’eventuale immunità o status diplomatico degli interessati nello Stato terzo.

Fatti e procedimento principale

I coniugi, madre spagnola e padre portoghese, si sono sposati nel 2010 e hanno due figli nati in Spagna e con doppia cittadinanza spagnola e portoghese. Dopo un periodo in Guinea-Bissau, si sono trasferiti in Togo, dove continuano a vivere, benché separati di fatto dal 2018. La madre ha chiesto in Spagna il divorzio, l’affidamento e la responsabilità genitoriale, il mantenimento dei figli e l’uso dell’alloggio familiare in Togo.

Il giudice di primo grado si è dichiarato incompetente per difetto di residenza abituale in Spagna. In appello, la madre ha sostenuto che la sua residenza abituale dovesse essere considerata in Spagna, richiamando il suo status di agente dell’Unione e il presunto status diplomatico nello Stato terzo, nonché il forum necessitatis in materia alimentare.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • come vada interpretata la nozione di residenza abituale per coniugi cittadini di Stati membri che vivono in uno Stato terzo in ragione di funzioni svolte per l’Unione;
  • se e come tale elemento influisca sulla residenza abituale dei figli minori;
  • se contino, per i minori, la cittadinanza della madre, la sua residenza precedente in Spagna, la cittadinanza spagnola dei figli e il loro luogo di nascita;
  • se la cittadinanza portoghese del convenuto impedisca il ricorso alle clausole di competenza residua degli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003;
  • come funzioni il forum necessitatis dell’articolo 7 del regolamento n. 4/2009;
  • se l’assenza di un foro UE competente contrasti con l’articolo 47 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE;
  • il regolamento (CE) n. 2201/2003, in specie gli articoli 3, 6, 7, 8, 12 e 14;
  • il regolamento (CE) n. 4/2009, in specie gli articoli 3, 6 e 7;
  • il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, articoli 11 e 17;
  • gli articoli 1 ter e 23 dello Statuto e l’articolo 3 bis e 85 del RAA;
  • la Convenzione di Vienna;
  • la Convenzione dell’Aia del 1996 e il Protocollo dell’Aia sulle obbligazioni alimentari;
  • l’articolo 47 della Carta.

Ragionamento della Corte sulla residenza abituale dei coniugi

La Corte ricorda che la nozione di residenza abituale è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme. Per il regolamento n. 2201/2003 e per il regolamento n. 4/2009, essa si caratterizza per due elementi:

  • la volontà di fissare il centro abituale degli interessi o della vita in un luogo determinato;
  • una presenza sufficientemente stabile.

Nel caso di specie, la Corte osserva che i coniugi vivono da anni in Togo e che la loro presenza lì, pur essendo connessa alle funzioni svolte per l’Unione, non è per ciò solo temporanea o occasionale. Non risultano elementi idonei a dimostrare che avessero mantenuto la residenza abituale in Spagna. La qualità di agenti contrattuali dell’Unione, e l’asserito status diplomatico nel Togo, non sono elementi determinanti ai fini della residenza abituale.

La Corte aggiunge che il presunto status immunitario nello Stato terzo non incide sulla nozione di residenza abituale, anche perché l’immunità di cui al protocollo n. 7 riguarda soltanto gli atti compiuti in veste ufficiale e non copre controversie private tra coniugi o relative ai figli.

Ragionamento sulla residenza abituale dei minori

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la competenza in materia di responsabilità genitoriale dipende dalla residenza abituale del minore alla data in cui il giudice è adito. La Corte ribadisce che, per i minori, occorre verificare:

  • la presenza fisica nello Stato interessato;
  • l’assenza di carattere temporaneo o occasionale di tale presenza;
  • un certo grado di integrazione in un ambiente sociale e familiare.

Nel caso concreto, non sono rilevanti la cittadinanza spagnola della madre, la sua precedente residenza in Spagna o la nascita dei figli in Spagna. La cittadinanza spagnola dei minori e il loro luogo di nascita possono essere solo fattori indiziari, ma non bastano, da soli, a fondare la residenza abituale in Spagna in assenza di elementi di presenza e integrazione effettiva.

Competenza residua nel regolamento n. 2201/2003

Per il divorzio, la Corte interpreta gli articoli 6 e 7 in combinato disposto: se nessun giudice di uno Stato membro è competente ex articoli 3-5, il diritto nazionale può operare solo nei limiti in cui ciò non contrasti con l’articolo 6. Di conseguenza, quando il convenuto è cittadino di uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, la competenza residua nazionale non può essere utilizzata per fondare la competenza del giudice adito in uno Stato membro diverso da quello della cittadinanza del convenuto.

Per la responsabilità genitoriale, invece, l’articolo 14 lascia agli Stati membri la determinazione della competenza tramite il diritto interno quando nessun giudice UE è competente ex articoli 8-13. Pertanto, la cittadinanza del convenuto di un altro Stato membro non impedisce l’applicazione della clausola residuale nazionale.

La Corte osserva anche che tale assetto può comportare una frammentazione delle controversie tra diversi Stati membri, ma ciò è inerente al sistema del regolamento e non è di per sé incompatibile con l’interesse superiore del minore.

Forum necessitatis in materia di alimenti

La Corte precisa che l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 consente, solo in casi eccezionali, di radicare la competenza in uno Stato membro quando:

  • nessun giudice di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3-6;
  • la controversia ha uno stretto collegamento con uno Stato terzo;
  • il procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o è impossibile in quello Stato terzo;
  • la controversia presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito.

La Corte sottolinea che il richiedente non deve dimostrare di aver già promosso, senza esito, un procedimento nello Stato terzo. È sufficiente che, sulla base di un’analisi concreta degli elementi del caso, l’accesso alla giustizia in quello Stato sia ostacolato in diritto o in fatto, ad esempio da condizioni procedurali discriminatorie o incompatibili con le garanzie fondamentali del giusto processo.

Quanto al collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito, il considerando 16 del regolamento indica espressamente che può bastare la cittadinanza di una delle parti.

Carta dei diritti fondamentali

La Corte esclude che vi sia una violazione dell’articolo 47 della Carta. In applicazione delle norme sui regolamenti n. 2201/2003 e n. 4/2009, e dei relativi meccanismi residuali, la controversia può comunque essere attratta dalla competenza di almeno uno Stato membro; pertanto, non si realizza un diniego di giustizia tale da imporre una diversa interpretazione della Carta.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la qualità di agenti contrattuali dell’Unione, anche se svolgono servizio in una delegazione UE presso uno Stato terzo e vi si affermi uno status diplomatico, non è determinante per la residenza abituale dei coniugi;
  • per i minori, la cittadinanza della madre, la sua precedente residenza in Spagna e la nascita in Spagna non bastano a fondare la residenza abituale; la cittadinanza e il luogo di nascita dei figli sono solo fattori non decisivi;
  • in materia di divorzio, il convenuto cittadino di un altro Stato membro impedisce l’uso della competenza residua nazionale ai sensi dell’articolo 7, in combinato con l’articolo 6;
  • in materia di responsabilità genitoriale, l’articolo 14 consente la competenza residua nazionale anche se il convenuto è cittadino di altro Stato membro;
  • il forum necessitatis dell’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 è applicabile solo nei casi eccezionali indicati, senza necessità di previo tentativo infruttuoso nello Stato terzo, e la cittadinanza di una parte può costituire collegamento sufficiente con lo Stato membro adito.

Come è indicizzato

Materiediritto di famiglia uecompetenza giurisdizionale internazionaleresponsabilità genitorialeobbligazioni alimentariprivilegi e immunità dell’unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.