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Circolare

Circolare numero 145 del 28-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti su vari profili della prestazione di malattia: misura piena dell’indennità per lavoratori ricoverati con figli a carico, validità di particolari certificazioni mediche, coordinamento con prestazioni assicurative per aderenti a organizzazioni di volontariato, nuovo modello di invito a visita di controllo ambulatoriale, criteri per i lavoratori agricoli a tempo determinato e regole per le malattie a cavaliere di due anni solari. Vengono inoltre precisate sanzioni e giustificazioni per le assenze alle visite di controllo.

Chiarimenti su indennità di malattia, certificazioni, volontariato, visite di controllo e lavoratori agricoli

Chiarimenti in materia di indennità di malattia e controlli sanitari

La circolare interviene su una serie di questioni applicative relative all’indennità di malattia, ai controlli medico-legali e al coordinamento con altre prestazioni o tutele. I chiarimenti riguardano sia casi particolari di lavoratori e certificazioni, sia profili procedurali e di liquidazione della prestazione.

Lavoratori ricoverati e nucleo familiare

In caso di lavoratore ricoverato in luogo di cura che provveda abitualmente al mantenimento dei figli con il coniuge, anch’egli lavoratore dipendente e già percettore dell’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia deve essere liquidata in misura intera.

La circolare richiama la disciplina introdotta dalla legge n. 153/1988 in materia di trattamenti di famiglia, precisando che il venir meno del requisito della vivenza a carico ai fini dell’assegno familiare non comporta la perdita di altri diritti o benefici che da quel requisito dipendono. In particolare, per le prestazioni economiche di malattia, resta fermo il diritto alla normale misura piena in caso di ricovero.

Viene altresì ribadito che, nel quadro normativo vigente e nel rispetto del principio di uguaglianza tra coniugi, il carico familiare ai fini degli assegni familiari può essere riconosciuto a entrambi i coniugi, anche indipendentemente dalla concreta percezione del trattamento previdenziale. Ne consegue, nel caso rappresentato, la corresponsione dell’indennità di malattia nella misura intera.

Certificazioni mediche particolari

La circolare affronta due ipotesi frequenti di certificazione non ordinaria: il referto di pronto soccorso e la prescrizione di fisiochinesiterapia.

Referto di pronto soccorso

Il referto di pronto soccorso non è, di per sé, sufficiente a comprovare l’incapacità lavorativa richiesta per il diritto all’indennità di malattia. La prestazione presuppone infatti la certificazione dell’incapacità da parte del medico curante sul modulo previsto dalla legge n. 33/1980, art. 2, comma 1.

La circolare ricorda che, in casi del tutto eccezionali, può essere riconosciuta validità anche a certificazioni rilasciate su ricettario privato, purché contengano i dati richiesti dalla normativa. Tuttavia, i referti di pronto soccorso sono spesso privi degli elementi essenziali, talvolta persino della prognosi. Quando la prognosi è presente, essa deve intendersi normalmente di natura esclusivamente clinica, salvo che sia espressamente formulata in modo tale da risultare valida anche ai fini previdenziali.

Le domande di lavoratori che, in buona fede, abbiano omesso l’invio del certificato regolare o lo abbiano trasmesso in ritardo, limitandosi a inviare il referto di pronto soccorso con prognosi clinica, possono essere accolte favorevolmente previo conforme giudizio sanitario. I ritardi nell’invio del referto restano comunque valutati secondo le regole generali, anche quanto alla giustificazione dei motivi addotti.

Fisiochinesiterapia

La mera prescrizione di trattamenti di fisiochinesiterapia non costituisce titolo sufficiente per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, poiché non integra un vero certificato di malattia e manca dell’indicazione dell’incapacità lavorativa riferita alla diagnosi.

Nei casi in cui venga prodotta una simile prescrizione, il sanitario di Sede deve valutare l’esistenza del rischio assicurato sulla base della certificazione integrativa da produrre secondo quanto previsto dalla circolare n. 48/1993, parte II, paragrafo A, punto 2, lettera e). Deve inoltre essere verificato il rispetto degli adempimenti previsti in caso di temporaneo allontanamento dal domicilio, con particolare riguardo alle eventuali controindicazioni sul decorso della malattia, come richiamato dalla circolare n. 38 PMMC/1987.

La circolare raccomanda infine di prestare attenzione a situazioni che, anche indipendentemente da trattamenti di terapia fisica, possano celare il ricorso a cure termali in elusione della normativa specifica.

Aderenti alle organizzazioni di volontariato

La legge 11 agosto 1991, n. 266, stabilisce che le organizzazioni di volontariato debbano assicurare i propri aderenti contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi. Tale obbligo viene adempiuto mediante assicurazioni private, come precisato dai decreti ministeriali del 14 febbraio 1992 e del 16 novembre 1992.

La circolare chiarisce che la semplice qualità di aderente a un’organizzazione di volontariato non costituisce titolo per l’assicurazione di malattia all’INPS né per il diritto alla relativa indennità giornaliera.

Se però il soggetto è assicurato all’INPS per un’altra attività lavorativa e ha diritto all’indennità di malattia, l’Istituto deve corrisponderla secondo le regole ordinarie anche quando l’evento sia riconducibile all’attività di volontariato. Qualora la polizza privata preveda una somma giornaliera, oppure una somma complessiva che incida anche, sia pure indirettamente, sulla temporanea incapacità lavorativa, l’INPS deve riconoscere soltanto la differenza tra quanto già erogato e l’importo dovuto a titolo di indennità di malattia.

Tale soluzione è fondata sul principio di non cumulabilità tra indennità di malattia e altro trattamento economico riferito al medesimo evento, richiamato dall’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138. Eventuali somme corrisposte in eccesso al lavoratore devono essere recuperate tramite il datore di lavoro oppure, nei casi di pagamento diretto, dalle Sedi competenti.

Per l’individuazione delle fattispecie, la circolare richiama il verbale della dichiarazione del lavoratore, che viene trasmesso all’interessato quando dalla certificazione emergano elementi compatibili con evento morboso imputabile a terzi, infortunio sul lavoro o malattia professionale. Lo stesso adempimento è richiesto anche per casi che possano essere connessi ad attività di volontariato, ad esempio malattie come l’AIDS eventualmente contratte in tale contesto.

Invito a visita medica di controllo ambulatoriale

In relazione alla contestazione dell’assenza al controllo domiciliare, che di norma avviene mediante invito a visita medica di controllo ambulatoriale, viene introdotto un nuovo modello di invito, allegato alla circolare.

Il nuovo fac-simile sostituisce i modelli allegati alla circolare n. 166/1988, come aggiornati dalla circolare n. 65/1989. La stampa del modello viene demandata, come di consueto, alle Sedi.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

La circolare precisa il perimetro applicativo delle istruzioni già impartite con la circolare n. 220 dell’11 settembre 1992, secondo cui l’attività svolta nell’anno precedente nel medesimo settore agricolo, ma a tempo indeterminato, può essere considerata utile per raggiungere il requisito delle 51 giornate necessario ai lavoratori agricoli a tempo determinato per accedere alle prestazioni economiche di malattia.

Tale indicazione vale soltanto ai fini del requisito occupazionale minimo. Sul piano erogativo continua ad applicarsi la disciplina specifica dei lavoratori agricoli a tempo determinato, compreso:

  • il calcolo dell’indennità sulla retribuzione convenzionale;
  • il massimo assistibile previsto dalla circolare n. 134420 AGO/157 del 16 luglio 1984 per l’ipotesi di primo anno di lavoro.

Resta inoltre fermo che, qualora il lavoratore abbia diritto all’indennità per entrambe le attività lavorative considerate, l’eventuale prestazione più favorevole collegata al lavoro agricolo a tempo indeterminato deve essere corrisposta secondo le norme applicabili a quel settore.

Malattia a cavaliere di due anni solari

La circolare fornisce chiarimenti sulla malattia iniziata in un anno e proseguita senza interruzione nell’anno successivo. In via generale, il diritto alle prestazioni può essere riconosciuto soltanto nell’anno immediatamente successivo a quello di insorgenza della malattia; per gli anni ulteriori, l’erogazione dell’indennità è subordinata alla ripresa dell’attività lavorativa, anche presso un diverso datore di lavoro, con applicazione delle ordinarie regole sulla copertura assicurativa.

Vengono poi distinti due casi:

  • se nell’anno di insorgenza non è stato raggiunto il massimo assistibile annuo, la malattia ancora in corso al 31 dicembre è autonomamente indennizzabile dal 1° gennaio successivo per un massimo di ulteriori 180 giorni;
  • se invece il massimo assistibile annuo è stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell’indennità dal 1° gennaio successivo, sempre per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico ma dipende dalle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988, tra cui la permanenza del rapporto di lavoro con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell’azienda.

Visite di controllo: sanzioni e giustificazioni

In allegato viene riportato il nuovo testo dell’invito a visita medica di controllo con le avvertenze destinate ai lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia INPS.

Le assenze alla visita domiciliare e la mancata presentazione alla visita ambulatoriale comportano le seguenti sanzioni:

  • prima assenza: trattenuta dell’intera indennità fino a 10 giorni;
  • seconda assenza: trattenuta della metà per il restante periodo;
  • terza assenza: trattenuta dell’intera indennità dalla data della terza assenza.

La sanzione non si applica se l’assenza è determinata da motivi non rinviabili. In tal caso il lavoratore deve produrre entro 10 giorni dalla data dell’assenza adeguata documentazione alla Sede INPS di residenza. In linea generale non sono considerate idonee attestazioni rilasciate in data successiva all’assenza, salvo che provengano da strutture pubbliche.

La circolare precisa infine che la presentazione alla visita di controllo ambulatoriale non giustifica l’assenza alla visita domiciliare.

Punti principali

Lavoratori ricoverati e misura dell’indennità

Per l’assicurato ricoverato in ospedale che mantenga abitualmente i figli congiuntamente al coniuge, anch’egli lavoratore dipendente e percettore di assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia va corrisposta in misura intera. La circolare richiama la disciplina dei trattamenti di famiglia introdotta dalla legge n. 153/1988 e il principio di uguaglianza tra coniugi, chiarendo che il carico familiare può essere attribuito a entrambi i coniugi ai fini degli assegni familiari, anche indipendentemente dalla effettiva percezione del trattamento economico previdenziale.

Certificazioni particolari: pronto soccorso

Il referto di pronto soccorso non vale, di per sé, come certificato idoneo a provare l’incapacità al lavoro, perché spesso non contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa, in particolare la prognosi utile ai fini previdenziali. Tuttavia, istanze di lavoratori che abbiano omesso in buona fede l’invio del certificato regolare o lo abbiano trasmesso in ritardo, limitandosi a produrre il referto di pronto soccorso con prognosi clinica, possono essere valutate favorevolmente previo conforme giudizio sanitario. I ritardi nella trasmissione del referto sono valutati secondo le disposizioni generali.

Certificazioni particolari: fisiochinesiterapia

La semplice prescrizione di trattamenti di fisiochinesiterapia non dà diritto, da sola, alle prestazioni economiche di malattia, perché non integra un vero certificato di malattia privo dell’indicazione dell’incapacità lavorativa in rapporto alla diagnosi. Nei casi in cui tale prescrizione sia prodotta, la sussistenza del rischio assicurato va valutata dal sanitario di Sede sulla base della certificazione integrativa prevista dalla circolare n. 48/1993, verificando anche gli adempimenti connessi all’eventuale allontanamento temporaneo dal domicilio e le possibili controindicazioni sul decorso della malattia. Si raccomanda inoltre attenzione a situazioni che possano mascherare cure termali eluse.

Aderenti alle organizzazioni di volontariato

La legge n. 266/1991 impone alle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti contro infortuni, malattie e responsabilità verso terzi tramite assicurazioni private. La mera qualità di volontario non costituisce titolo per l’assicurazione di malattia INPS né per l’indennità economica giornaliera. Se però il soggetto ha diritto all’indennità INPS per altra attività lavorativa, l’Istituto deve corrisponderla anche se l’evento è collegato al volontariato. Quando la polizza preveda una somma giornaliera o comunque una somma riferibile anche alla temporanea incapacità lavorativa, l’INPS paga solo la differenza fino a concorrenza dell’indennità di malattia, senza cumulo con altri trattamenti relativi allo stesso evento. Eventuali eccedenze vanno recuperate tramite datore di lavoro o Sedi, a seconda del caso.

Invito a visita medica di controllo ambulatoriale

Per rendere più chiara la contestazione dell’assenza alla visita domiciliare e migliorare l’informazione all’utenza, viene introdotto un nuovo modello di invito a visita medica di controllo ambulatoriale, allegato alla circolare. Il modello sostituisce quelli allegati alla circolare n. 166/1988, come aggiornati dalla circolare n. 65/1989, e la stampa è affidata alle Sedi.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

La possibilità di conteggiare l’attività svolta nell’anno precedente nel medesimo settore agricolo ma a tempo indeterminato serve solo per raggiungere il requisito minimo di 51 giornate necessario all’accesso alle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori agricoli a tempo determinato. Resta ferma, sul piano della liquidazione, la disciplina specifica del lavoro agricolo a tempo determinato, compreso il calcolo sull retribuzione convenzionale e il massimo assistibile previsto per il primo anno di lavoro. Se il lavoratore ha diritto alla prestazione per entrambe le attività, l’eventuale trattamento più favorevole relativo al lavoro agricolo a tempo indeterminato si applica secondo le regole di quel settore.

Malattia a cavaliere di due anni solari

Quando la malattia inizia in un anno e prosegue senza interruzione nell’anno successivo, il diritto alle prestazioni può essere riconosciuto solo nell’anno immediatamente successivo a quello di insorgenza; per gli anni ulteriori l’indennità è subordinata alla ripresa dell’attività lavorativa, anche presso diverso datore di lavoro, secondo le ordinarie regole di copertura assicurativa. Se nell’anno di insorgenza non è stato raggiunto il massimo assistibile annuo, la malattia in corso al 31 dicembre è indennizzabile dal 1° gennaio successivo per ulteriori 180 giorni. Se invece il massimo assistibile è già stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dal 1° gennaio non è automatico e richiede le condizioni previste dalla circolare n. 144/1988, in particolare la permanenza del rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche limitati, a carico dell’azienda.

Assenze alle visite di controllo e sanzioni

L’allegato contiene l’avviso ai lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia INPS sulle sanzioni per assenza alle visite di controllo domiciliari o per mancata presentazione a quelle ambulatoriali: prima assenza, trattenuta dell’intera indennità fino a 10 giorni; seconda assenza, trattenuta della metà per il restante periodo; terza assenza, trattenuta dell’intera indennità dalla data della terza assenza. La sanzione non si applica se l’assenza è dovuta a motivi non rinviabili, documentabili entro 10 giorni alla Sede INPS di residenza; in linea di massima non sono idonee attestazioni rilasciate dopo la data dell’assenza, salvo quelle provenienti da strutture pubbliche. Si precisa inoltre che la presentazione alla visita ambulatoriale non giustifica l’assenza alla visita domiciliare.

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