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Circolare

Circolare numero 142 del 22-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni per la costituzione di posizioni assicurative e per il riscatto di periodi esclusi dall'obbligo assicurativo o prescritti, nonché per il riscatto di studi universitari e lavoro all'estero. Viene confermata la legittimità del termine amministrativo di 60 giorni per il versamento delle riserve matematiche e si dettano criteri vincolanti su istruttoria, richiesta documentale, notifiche, pagamento in unica soluzione o rateale, gestione dei ritardi e dei pagamenti parziali. Le SAP devono applicare le nuove regole alle pratiche non ancora definite e riesaminare i provvedimenti già adottati in contrasto, se oggetto di ricorso non ancora deciso.

Nuove disposizioni operative per costituzione di posizione assicurativa e riscatto periodi

Costituzione di posizioni assicurative e riscatto di periodi: nuove istruzioni operative

La circolare detta nuove regole istruttorie e procedurali per la costituzione di posizioni assicurative e per il riscatto di periodi esclusi dall'obbligo assicurativo o prescritti, nonché per il riscatto dei corsi universitari e del lavoro svolto all'estero. L'intervento mira a uniformare il comportamento delle SAP alla luce dell'esperienza applicativa e degli orientamenti giurisprudenziali intervenuti, confermando la centralità del termine amministrativo di 60 giorni per il versamento degli oneri.

Ambito di applicazione e coordinate normative

Le disposizioni riguardano le pratiche fondate sugli artt. 50 e 51 della legge n. 153/1969 e sugli artt. 2-octies e 2-novies della legge n. 114/1974, per le quali il legislatore non ha fissato termini temporali di versamento. Il meccanismo richiamato resta quello della riserva matematica calcolata secondo le modalità di applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, sulla base delle tariffe previste dai relativi decreti ministeriali di attuazione, con richiamo al decreto ministeriale 19 febbraio 1981.

La circolare precisa espressamente che non introduce alcuna innovazione in materia di ricongiunzione ex lege n. 29/1979.

Termine di 60 giorni e legittimità dell'assegnazione

In assenza di termini fissati dalla legge, l'Istituto ribadisce la validità del termine amministrativo di 60 giorni assegnato per il pagamento della riserva matematica. Viene richiamata una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la legittimità dell'atto di assegnazione del termine non come atto normativo, ma come atto di negoziazione pubblico-amministrativa, espressione di un potere esercitato per il perseguimento di interessi pubblici.

Istruttoria delle domande e documentazione essenziale

Le SAP sono invitate a curare l'informazione agli assicurati affinché le domande siano presentate, ove possibile, già corredate della documentazione necessaria alla definizione. La domanda deve comunque contenere:

  • generalità complete;
  • codice fiscale;
  • recapito del richiedente;
  • indicazioni sulle posizioni assicurative già in essere;
  • notizia di eventuali altre richieste già presentate per l'accredito di periodi contributivi o figurativi e non ancora definite.

Quando manchi documentazione essenziale per l'esame di merito o per la quantificazione dell'onere, come il certificato di studi universitari, il libretto di lavoro o documenti equipollenti, ovvero il mod. O1/M sostitutivo per periodi recenti (anno in corso ed eventuale anno precedente), la SAP deve inviare una lettera raccomandata A/R con invito a produrla entro 60 giorni dalla ricezione. La lettera deve contenere l'avvertenza che la mancata produzione comporta la reiezione senza ulteriore avviso della domanda, fermo restando il possibile accoglimento parziale sulla base degli atti.

La circolare distingue la documentazione essenziale da altra documentazione utile, che l'Istituto dovrebbe già possedere o poter acquisire direttamente: quest'ultima può essere richiesta con la stessa lettera, ma separatamente e senza termini perentori.

Accoglimento della domanda e pagamento dell'onere

Il provvedimento di accoglimento deve essere notificato con raccomandata A/R e contenere l'invito al versamento della somma dovuta, specificando le modalità di pagamento in unica soluzione o in forma rateale. Deve inoltre essere chiarito che i termini assegnati sono perentori e che la loro inosservanza comporta automaticamente, senza ulteriori avvisi, la caducazione della richiesta originaria e la restituzione delle somme versate in ritardo, senza maggiorazioni per interessi, salvo quanto previsto per i ritardi tollerati nelle rate successive.

Con lo stesso provvedimento va assegnato un termine di 60 giorni dalla ricezione entro il quale deve essere pagata l'intera somma dovuta oppure, se prescelta la rateizzazione, la prima delle 60 rate mensili, comprensiva degli interessi al tasso legale vigente. Le rate residue devono essere corrisposte alla scadenza di ogni mese successivo alla data di scadenza del termine di 60 giorni.

Pagamento rateale, ritardi e interessi di dilazione

La circolare ammette, in via eccezionale, la tolleranza per le rate successive alla prima: se il versamento avviene oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, è consentita l'accettazione di non più di due rate, anche non consecutive. In tal caso, gli importi devono essere maggiorati degli interessi di dilazione al tasso applicato sui contributi a carico dei datori di lavoro, vigente al momento della richiesta da parte della SAP.

Pagamenti parziali e versamenti tardivi oltre la tolleranza

I pagamenti eseguiti per importi parziali o per un numero minore di rate entro i termini assegnati devono essere convalidati con accredito proporzionale del corrispondente periodo assicurativo. Quando invece il pagamento avvenga oltre i termini e non possa essere convalidato secondo la regola di tolleranza sopra descritta, esso può, su richiesta dell'interessato, essere considerato come manifestazione di una rinnovata volontà di avvalersi delle norme invocate; in tal caso, la quota teorica di pensione e la riserva matematica devono essere aggiornate alla data del nuovo pagamento.

Notifiche, indirizzi e gestione delle comunicazioni

Tutti i provvedimenti istruttori e definitivi, sia di accoglimento sia di reiezione, devono essere notificati con raccomandata A/R al recapito indicato dal richiedente o risultante dagli atti della SAP. Quando la notifica avviene nei confronti dell'Ente di Patronato delegato dal richiedente, per tutti gli effetti di legge, una copia non raccomandata deve essere inviata per conoscenza al richiedente stesso.

Se una lettera non perviene al destinatario per errore imputabile all'Istituto, deve essere rinotificata al corretto indirizzo. In caso di contestazioni per presunte irregolarità nella consegna da parte degli uffici postali, a recapiti diversi o a persone non autorizzate, la circolare invita a coinvolgere gli uffici interessati per i chiarimenti del caso. Le lettere restituite al mittente per rifiuto o per compiuta giacenza devono essere tempestivamente rilevate, verificate e rinviate all'esatto indirizzo; se anche la seconda spedizione viene respinta, la domanda originaria si considera rigettata e tale circostanza deve essere comunicata all'interessato appena possibile.

Deroghe per impossibilità oggettiva o vizi della notifica

La deroga al rispetto dei termini può essere valutata dagli organi deliberanti caso per caso in presenza di impossibilità oggettiva ad adempiere o di forza maggiore. La possibilità di assegnare un nuovo termine deve essere considerata anche quando dagli atti emergano vizi di forma o di procedura nella notifica, oppure quando il ritardo sia riconducibile a situazioni oggettive non dipendenti dalla volontà dell'assicurato, tenendo conto anche di eventuali ritardi nella trattazione delle pratiche da parte degli uffici.

Applicazione immediata e riesame delle pratiche pendenti

Le SAP devono applicare i nuovi criteri alle pratiche non ancora definite alla data di ricezione della circolare, predisponendo apposite lettere-tipo coerenti con le istruzioni impartite. Devono inoltre riesaminare i provvedimenti precedentemente adottati in difformità dai nuovi criteri nei soli casi in cui risulti proposto ricorso e non sia ancora intervenuta la relativa decisione.

Punti principali

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni riguardano le pratiche di costituzione di posizione assicurativa e di riscatto dei periodi per i quali non sono stati fissati termini temporali di versamento degli oneri. Restano escluse le materie di ricongiunzione ex legge n. 29/1979, che non sono innovate dalla circolare.

Termine amministrativo di 60 giorni

L'Istituto ribadisce che, in assenza di una previsione legislativa di termini specifici, il termine amministrativo di 60 giorni per il versamento della riserva matematica è vincolante e trova conferma in giurisprudenza. Viene inoltre richiamata la legittimità dell'atto di assegnazione del termine come atto di negoziazione pubblico-amministrativa.

Documentazione essenziale da richiedere

Le SAP devono invitare gli interessati a presentare, possibilmente già con la domanda, tutte le indicazioni e i documenti necessari: generalità complete, codice fiscale, recapito, posizioni assicurative già possedute e altre domande pendenti. Se manca documentazione essenziale per l'esame o per il calcolo dell'onere, come certificato di studi, libretto di lavoro o mod. O1/M sostitutivo per periodi recenti, l'interessato va diffidato con raccomandata A/R a produrla entro 60 giorni, con avvertenza che la mancata produzione comporta la reiezione senza ulteriore avviso, salvo eventuale accoglimento parziale sulla base degli atti.

Provvedimento di accoglimento e pagamento

Il provvedimento di accoglimento deve essere notificato con raccomandata A/R e contenere l'invito al pagamento, in unica soluzione o rateale, con l'indicazione delle modalità da seguire. Il termine assegnato è perentorio: la sua inosservanza determina la decadenza automatica della domanda e la restituzione delle somme eventualmente versate in ritardo, senza maggiorazioni di interessi, salvo la disciplina speciale sui ritardi consentiti nelle rate successive alla prima.

Rateizzazione e ritardi consentiti

Se il richiedente opta per il pagamento rateale, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento deve essere versata la prima delle 60 rate mensili, comprensiva degli interessi al tasso legale vigente. Le rate successive scadono mensilmente. In via eccezionale, per non più di due rate e anche non consecutive, è ammesso il pagamento con ritardo non superiore a 30 giorni, a condizione che gli importi siano maggiorati degli interessi di dilazione al tasso applicato ai contributi a carico dei datori di lavoro vigente al momento della richiesta.

Pagamenti parziali e pagamenti tardivi

I pagamenti effettuati per importi parziali o per un numero inferiore di rate entro i termini assegnati devono essere convalidati con accredito proporzionale del periodo assicurativo. I versamenti eseguiti oltre i termini e non rientranti nella tolleranza prevista possono essere considerati, su richiesta dell'interessato, come rinnovata volontà di avvalersi delle norme richiamate, aggiornando la quota teorica di pensione e la riserva matematica alla data del pagamento.

Notifiche, indirizzi e gestione delle comunicazioni

Tutti i provvedimenti istruttori e definitivi devono essere notificati con raccomandata A/R al recapito indicato o risultante dagli atti. Se il provvedimento è notificato all'Ente di Patronato delegato, una copia non raccomandata va inviata per conoscenza al richiedente. Le comunicazioni non recapitate per errore imputabile all'Istituto devono essere rinotificate all'indirizzo corretto; in caso di lettere respinte o giacenti, la SAP deve effettuare i controlli e rinotificare. Se la seconda notifica è ancora respinta, la domanda originaria si considera rigettata.

Deroghe, forza maggiore e riesame dei casi

La deroga al rispetto dei termini può essere valutata caso per caso dagli organi deliberanti in presenza di impossibilità oggettiva o forza maggiore. È possibile assegnare un nuovo termine se emergono vizi di forma o di procedura nella notifica o se il ritardo dipende da circostanze oggettive non imputabili agli assicurati, anche tenendo conto di eventuali ritardi nella lavorazione delle pratiche da parte degli uffici.

Applicazione alle pratiche pendenti

Le SAP devono applicare immediatamente i nuovi criteri alle pratiche non ancora definite alla data di ricezione della circolare, predisponendo lettere-tipo conformi. Devono inoltre riesaminare i provvedimenti già adottati in modo difforme, limitatamente ai casi in cui sia stato proposto ricorso e non sia ancora intervenuta la decisione.

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