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Circolare

Circolare numero 144 del 24-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare le nuove regole introdotte dal d.lgs. 503/1992 ai fini della liquidazione delle pensioni e della definizione delle pratiche di costituzione di posizione assicurativa nell’A.G.O. In particolare precisa che i nuovi criteri di calcolo valgono per le domande presentate dopo il 1° gennaio 1993, conferma l’uso delle istruzioni e dei coefficienti già vigenti fino a successivo aggiornamento ministeriale, e indica soluzioni operative provvisorie per il calcolo manuale degli oneri. Vengono inoltre illustrati gli effetti degli artt. 14 e 15 del decreto in materia di riscatto di periodi non coperti da assicurazione e di accredito figurativo per maternità/puerperio, nonché il limite quinquennale per i periodi figurativi utili al diritto a pensione di anzianità o anticipata. Infine, per i casi di costituzione di posizione assicurativa nell’A.G.O. in presenza di contribuzione nelle gestioni autonome, si stabilisce che la riserva matematica va calcolata con i coefficienti previsti per la pensione immediata o per la maggiorazione di pensione in atto, applicando tali criteri alle domande successive alla circolare e a quelle già presentate ma non ancora definite con richiesta di pagamento.

Applicazione del d.lgs. 503/1992 su pensioni, riscatti, accrediti figurativi e calcolo oneri

Applicazione del d.lgs. 503/1992 a pensioni, riscatti e costituzione di posizioni assicurative

La circolare interviene per chiarire gli effetti del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, sulle pratiche previdenziali gestite dall’Istituto, con particolare riguardo ai nuovi criteri di liquidazione delle pensioni, al riscatto di periodi non coperti da assicurazione, all’accredito figurativo per maternità e puerperio e al calcolo della riserva matematica nelle costituzioni di posizione assicurativa nell’A.G.O. La nota ha anche un contenuto operativo transitorio, in attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche e di eventuali ulteriori istruzioni.

Nuovi criteri di liquidazione delle pensioni e decorrenza applicativa

Il documento richiama la circolare n. 50 del 23 febbraio 1993 e precisa che i criteri introdotti dal decreto legislativo n. 503/1992 devono essere applicati non solo alla liquidazione delle pensioni, ma anche alla determinazione delle quote di pensione utilizzate per definire le pratiche di costituzione di posizione assicurativa nell’A.G.O. mediante trasferimento, riscatto o ricongiunzione. La regola vale per tutte le domande presentate all’Istituto dopo il 1° gennaio 1993.

Coefficienti, sezioni e gestione provvisoria degli oneri

Per la ricerca delle Sezioni e dei coefficienti da utilizzare nelle diverse fattispecie, la circolare dispone che continuino ad applicarsi le istruzioni vigenti e i coefficienti approvati con i DD.MM. 19 febbraio 1981 e 29 febbraio 1988, fino a quando tali misure non saranno aggiornate con nuovo decreto ministeriale. In attesa dell’adeguamento delle procedure, le SAP devono adottare accorgimenti per il calcolo manuale degli oneri e per gli adattamenti da apportare alla modulistica relativa.

Riscatto di periodi non coperti da assicurazione: art. 14

L’art. 14 del d.lgs. 503/1992 introduce una speciale facoltà di riscatto, riservata agli assicurati che possano far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa, esclusa quindi quella figurativa, volontaria o derivante da riscatto del corso legale di laurea e analoghi periodi. Il riscatto:

  • è ammesso su domanda;
  • riguarda solo i periodi successivi al 31 dicembre 1993;
  • può arrivare fino a un massimo di cinque anni;
  • si riferisce a periodi non già coperti a qualsiasi titolo da assicurazione;
  • è riconosciuto per periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza o puerperio;
  • oppure per congedi per motivi familiari connessi all’assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all’80%.

La circolare evidenzia inoltre che questa facoltà non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, interpretando la norma come alternativa tra le due diverse facoltà di riscatto nell’ambito dello stesso ordinamento previdenziale.

Accredito figurativo per gravidanza e puerperio

Sempre l’art. 14, al comma 3, estende per i periodi successivi al 31 dicembre 1993 l’accreditamento figurativo previsto dall’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a tutti i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, anche se collocati fuori da un rapporto di lavoro determinato, cioè prima o dopo lo stesso. Il beneficio spetta a favore di tutti coloro che possano far valere nell’A.G.O. o nelle gestioni sostitutive o esclusive almeno cinque anni di anzianità contributiva derivante da effettiva attività lavorativa, in coerenza con il requisito richiesto anche per la facoltà di riscatto di cui al primo comma dello stesso articolo.

Limite quinquennale ai periodi figurativi: art. 15

L’art. 15 è rivolto ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1992, non possano far valere periodi pregressi di contribuzione nell’A.G.O. dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti. La circolare precisa che, per effetto dell’estensione al secondo comma, la regola vale anche nelle forme di previdenza sostitutive o esclusive dell’A.G.O. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità o alla pensione anticipata rispetto all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, i periodi figurativi complessivamente computabili non possono superare cinque anni.

Costituzione di posizione assicurativa nell’A.G.O. e gestioni autonome

Un ulteriore chiarimento riguarda i casi in cui, per costituire una posizione assicurativa nell’A.G.O. tramite riscatto, trasferimento o costituzione di rendita vitalizia, il richiedente sia titolare anche di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Se con la totalizzazione dei periodi si perfeziona il diritto a pensione in una delle gestioni autonome, la riserva matematica deve essere calcolata moltiplicando la quota di pensione determinata secondo le norme dell’A.G.O. per i coefficienti previsti nelle tabelle applicabili a chi matura il diritto alla liquidazione di una pensione immediata o alla maggiorazione di una pensione in atto. La soluzione richiama l’analogia con quanto già comunicato per i periodi assicurativi maturati in Paesi convenzionati con l’Italia e si fonda sugli artt. 21 della legge n. 613/1966 e 16 della legge n. 233/1991.

Ambito temporale del chiarimento sulle gestioni autonome

I criteri indicati per il calcolo della riserva matematica nelle ipotesi che coinvolgono le gestioni autonome devono essere applicati:

  • alle domande presentate dalla data della circolare;
  • alle domande presentate in precedenza, purché non sia già stata inviata al richiedente la lettera di accoglimento con richiesta di pagamento dell’onere.

La circolare conclude anticipando che ulteriori dettagli e istruzioni operative seguiranno in un momento successivo e che i riflessi sui Fondi speciali amministrati dall’Istituto saranno oggetto di separate circolari, una volta emanate le relative istruzioni attuative del decentramento funzionale.

Punti principali

Applicazione dei nuovi criteri di liquidazione delle pensioni

La circolare richiama il d.lgs. 503/1992 e la precedente circolare n. 50 del 23 febbraio 1993, precisando che i nuovi criteri di liquidazione delle pensioni devono essere utilizzati anche per determinare le quote di pensione nelle pratiche di costituzione di posizione assicurativa nell’A.G.O. tramite trasferimento, riscatto o ricongiunzione. L’applicazione riguarda tutte le domande presentate all’Istituto successivamente al 1° gennaio 1993.

Coefficienti e istruzioni operative transitorie

Per l’individuazione delle Sezioni e dei coefficienti da impiegare nelle diverse fattispecie restano valide le istruzioni attualmente vigenti e i coefficienti approvati con i DD.MM. 19 febbraio 1981 e 29 febbraio 1988, fino al loro aggiornamento con nuovo decreto ministeriale. In attesa dell’adeguamento delle procedure, le SAP devono adottare accorgimenti per il calcolo manuale degli oneri e per gli adattamenti necessari della modulistica.

Riscatto di periodi non coperti da assicurazione ex art. 14 d.lgs. 503/1992

L’art. 14 introduce una facoltà di riscatto per gli assicurati che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa, escludendo contribuzione figurativa, volontaria o derivante da riscatto del corso legale di laurea e simili. Il riscatto è ammesso, su domanda, solo per periodi successivi al 31 dicembre 1993, fino a un massimo di cinque anni, se non già coperti a qualsiasi titolo da assicurazione e se riferiti ad assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza o puerperio, oppure a congedi per motivi familiari per assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all’80%. La facoltà non è cumulabile con il riscatto del periodo di laurea.

Accreditamento figurativo per maternità e puerperio

L’art. 14, comma 3, estende per i periodi successivi al 31 dicembre 1993 l’accredito figurativo previsto dall’art. 8 della legge 155/1981 a tutti i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, anche se collocati al di fuori di un determinato rapporto di lavoro. Il beneficio spetta a chi possa far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva acquisita con effettiva attività lavorativa nell’A.G.O. o nelle gestioni sostitutive o esclusive.

Limite ai periodi figurativi ex art. 15 per pensione di anzianità o anticipata

L’art. 15 riguarda i lavoratori che al 31 dicembre 1992 non possano far valere periodi pregressi di contribuzione nell’A.G.O. dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, nonché, per estensione, nelle forme sostitutive o esclusive dell’A.G.O. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità o alla pensione anticipata rispetto all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, i periodi figurativi complessivamente computabili non possono superare cinque anni.

Costituzione di posizione assicurativa con contribuzione nelle gestioni autonome

Quando per la costituzione di una posizione assicurativa nell’A.G.O. il richiedente abbia anche contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e la totalizzazione dei periodi consenta di perfezionare il diritto a pensione in una di tali gestioni, la riserva matematica deve essere calcolata applicando alla quota di pensione determinata secondo le norme dell’A.G.O. i coefficienti previsti nelle tabelle per chi matura il diritto alla liquidazione di una pensione immediata o alla maggiorazione di una pensione in atto. Il chiarimento richiama anche l’art. 21 della legge 613/1966 e l’art. 16 della legge 233/1991.

Ambito temporale di applicazione del chiarimento sulle gestioni autonome

I criteri sopra indicati si applicano a tutte le domande presentate dalla data della circolare in avanti, nonché a quelle già presentate in precedenza per le quali non sia stata ancora inviata al richiedente la lettera di accoglimento con la richiesta di pagamento dell’onere.

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