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Circolare

Circolare numero 143 del 23-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'entrata in vigore del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, che chiarisce l'ambito soggettivo del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 257/1992 per i lavoratori dell'amianto. Vengono forniti criteri applicativi per la rivalutazione contributiva con coefficiente 1,5 ai fini pensionistici, distinguendo tra lavoratori delle miniere/cave di amianto, dipendenti di imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima, e lavoratori che abbiano contratto malattie professionali da esposizione all'amianto. La circolare precisa inoltre la documentazione necessaria, il limite massimo dei 40 anni di anzianità, l'utilizzabilità del coefficiente anche per il pensionamento anticipato e la rilevanza della disciplina anche ai fini della deroga al blocco delle pensioni di anzianità prevista dalla legge n. 438/1992.

Disposizioni urgenti e chiarimenti sui benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto

La circolare interviene a seguito della pubblicazione del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, che ha sostituito il comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. L'obiettivo è fornire chiarimenti applicativi sui benefici pensionistici connessi all'esposizione all'amianto, sciogliendo la riserva già formulata con precedenti messaggi amministrativi.

Quadro normativo e finalità del decreto-legge n. 169/1993

Il decreto-legge n. 169/1993, entrato in vigore il 5 giugno 1993, è stato emanato in sostituzione del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, decaduto per mancata conversione. L'art. 1 sostituisce il comma 8 dell'art. 13 della legge n. 257/1992 e chiarisce in modo più netto la platea dei destinatari del beneficio, eliminando il rinvio al CIPE per l'individuazione delle imprese aventi titolo.

Il nuovo testo estende espressamente l'applicazione ai lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o lo utilizzano come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, fallite o dismesse. Il decreto quantifica inoltre gli oneri finanziari e autorizza il Ministero del Tesoro ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Natura del beneficio previdenziale

La circolare ricorda che i commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 della legge n. 257/1992 prevedono, al ricorrere delle condizioni richieste, una rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria mediante il coefficiente di 1,5. Tale maggiorazione opera sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.

La rivalutazione deve essere riferita esclusivamente ai periodi di attività lavorativa espressamente richiamati dalle singole disposizioni, senza estendersi a periodi lavorativi svolti in altri settori. Resta fermo il limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva. Il coefficiente può essere utilizzato anche per il raggiungimento del requisito dei 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dal comma 2 dell'art. 13 per il pensionamento anticipato di anzianità.

Beneficiari del comma 6

Per quanto riguarda il comma 6, la circolare rinvia al messaggio n. 40459 del 21 luglio 1992 e precisa che il diritto alla rivalutazione spetta ai lavoratori interessati anche se, alla data di entrata in vigore della legge oppure alla data della domanda di pensione, non risultino più addetti ad attività lavorativa in miniera o presso cava di amianto.

Beneficiari del comma 7

Ai sensi del comma 7, possono fruire della maggiorazione i lavoratori che:

  • siano dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite;
  • abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL.

La circolare interpreta l'espressione "lavoratori occupati" in senso ampio, includendo tutti i dipendenti dell'impresa, anche quelli non direttamente addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto. Per individuare le imprese interessate possono essere presi a riferimento i codici statistico-contributivi delle aziende, come esempio della fabbricazione di prodotti in amianto-cemento e della produzione di articoli in amianto.

Per ottenere il beneficio, i richiedenti devono presentare:

  • la certificazione INAIL attestante la malattia professionale connessa all'attività lavorativa;
  • una dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione dei periodi di attività svolta in esposizione all'amianto.

Beneficiari del comma 8

Il nuovo comma 8 riconosce la rivalutazione ai lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o lo utilizzano come materia prima, anche se dismesse, fallite o sottoposte a procedure fallimentari, purché siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.

Il coefficiente di 1,5 si applica all'intero periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, quando tale periodo superi i dieci anni. Per le imprese dismesse, la prova può essere fornita mediante documentazione INAIL che attesti il pagamento del premio assicurativo connesso al rischio amianto.

Anche in questo caso, la domanda di pensione deve essere corredata da:

  • documentazione INAIL idonea a comprovare lo svolgimento di attività lavorativa soggetta all'obbligo assicurativo;
  • dichiarazione dell'impresa datrice di lavoro sulla durata del periodo di esposizione.

Effetti sulla deroga al blocco delle pensioni di anzianità

La circolare chiarisce infine che le istruzioni fornite sono rilevanti anche per l'operatività della deroga prevista dall'art. 1, comma 2, lettera g), ultima parte, della legge 14 novembre 1992, n. 438. In base ai chiarimenti già espressi nella circolare n. 293 del 22 dicembre 1992, tale deroga deve ritenersi riferita a tutti i pensionamenti per anzianità dei lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 257/1992.

Indicazioni operative finali

In presenza di dubbi interpretativi o operativi, la circolare dispone che le questioni siano sottoposte alla Direzione Generale - Direzione Centrale per le Pensioni. Il testo si conclude senza ulteriori allegati, richiamando tuttavia i precedenti messaggi amministrativi e la necessità di una puntuale prova documentale per l'accesso ai benefici.

Punti principali

Intervento normativo e chiarimento dell'ambito soggettivo

Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 sostituisce il comma 8 dell'art. 13 della legge n. 257/1992, eliminando il riferimento al CIPE e chiarendo che il beneficio si applica ai lavoratori dipendenti da imprese che estraggono amianto o lo utilizzano come materia prima, anche se dismesse, fallite o in procedura fallimentare. Il provvedimento entra in vigore il 5 giugno 1993.

Natura della rivalutazione contributiva

I commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 prevedono una maggiorazione dell'anzianità contributiva mediante coefficiente 1,5, con effetti sia sul diritto sia sulla misura della pensione. La rivalutazione riguarda solo i periodi di lavoro espressamente indicati dalla norma e non altri settori; resta fermo il limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva.

Destinatari del comma 6

Per i lavoratori minatori o addetti a cave di amianto, la circolare rinvia al precedente messaggio n. 40459 del 21 luglio 1992 e precisa che il diritto alla rivalutazione sussiste anche se, alla data di entrata in vigore della legge o della domanda di pensione, il lavoratore non svolge più tale attività.

Destinatari del comma 7 e prova della malattia professionale

Sono beneficiari i dipendenti di imprese che utilizzano o estraggono amianto, anche se dismesse o fallite, che abbiano contratto una malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto e documentata dall'INAIL. Rientrano nella norma tutti i dipendenti dell'impresa, anche se non addetti direttamente alla lavorazione dell'amianto. La domanda di pensione deve essere corredata dalla certificazione INAIL e da una dichiarazione del datore di lavoro con i periodi di esposizione.

Destinatari del comma 8 e requisiti di esposizione

Per il comma 8, hanno titolo alla rivalutazione i lavoratori dipendenti da imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima, anche se in dismissione o fallite, purché siano stati esposti all'amianto per più di dieci anni. Il coefficiente 1,5 si applica all'intero periodo di lavoro soggetto all'assicurazione INAIL contro le malattie professionali da amianto. Per le imprese dismesse è idonea la documentazione INAIL attestante il pagamento del premio assicurativo connesso al rischio amianto.

Documentazione richiesta e operatività della deroga alle pensioni di anzianità

Per ottenere il beneficio, gli interessati devono presentare documentazione INAIL che comprovi l'attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e una dichiarazione dell'impresa datrice di lavoro sulla durata del periodo lavorativo esposto all'amianto. Le indicazioni fornite valgono anche per la deroga al blocco della liquidazione delle pensioni di anzianità prevista dall'art. 1, comma 2, lettera g), della legge n. 438/1992, applicabile a tutti i pensionamenti per anzianità dei lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nella legge n. 257/1992.

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