Circolare numero 147 del 1-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’incremento di un punto percentuale del contributo IVS dovuto da artigiani ed esercenti attività commerciali, con decorrenza 1 giugno 1993, e ne ridetermina le aliquote per redditi fino al minimale e per redditi eccedenti. Fornisce inoltre istruzioni operative sul pagamento dei contributi sul minimale, sui contributi sui redditi eccedenti il minimale, sui versamenti a saldo e sui contributi volontari. Vengono chiariti scadenze, modalità di calcolo, invio di nuovi bollettini e modelli, oltre a precisare che gli importi versati nel 1993 costituiscono acconti per i contributi dovuti sui redditi prodotti nel 1993.
Aumento di 1 punto percentuale del contributo IVS per artigiani e commercianti dal 1 giugno 1993
Aumento del contributo IVS per artigiani e commercianti dal 1 giugno 1993
La circolare chiarisce gli effetti dell’art. 10, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, che incrementa di un punto percentuale il contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali a decorrere dal 1 giugno 1993. In conseguenza, vengono rideterminate le aliquote contributive già indicate nella circolare n. 80 del 3 aprile 1993 e vengono impartite istruzioni operative per i versamenti del 1993 e per i successivi conguagli.
Nuove aliquote contributive
Per i redditi fino a L. 53.475.000, il contributo annuo passa:
- dal 14% al 15% per i titolari d’impresa di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- dall’11% al 12% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Per i redditi eccedenti L. 53.475.000 fino al massimale di L. 89.125.000, il contributo annuo passa:
- dal 15% al 16% per i titolari d’impresa di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- dal 12% al 13% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
La circolare riporta anche le corrispondenti aliquote mensili e complessive per i periodi gennaio-maggio 1993 e giugno-dicembre 1993, distinguendo tra fascia di reddito e categoria del soggetto assicurato.
Contributi sul minimale di reddito
Ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, i contributi sul minimale di reddito devono essere versati in quattro rate uguali, con scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento. I bollettini ad importo prestampato emessi nel mese di marzo risultavano calcolati con le aliquote precedenti; per questo motivo l’Istituto dispone la stampa di nuovi bollettini.
Poiché non è materialmente possibile far pervenire in tempo utile i nuovi bollettini per il pagamento della rata di giugno, la circolare stabilisce che tale importo sarà riscosso con scadenza 20 ottobre 1993. L’importo del rateo è indicato in L. 15.354 per soggetto assicurato e su di esso saranno calcolati direttamente dal Centro gli interessi al tasso legale annuo del 10%, pari al 2,5% per i tre mesi di differimento.
Per le modalità di addebito, verranno ristampati i bollettini relativi alla terza e alla quarta rata dell’emissione 1993. Alla terza rata sarà aggiunto quanto dovuto per il mese di giugno. In via eccezionale, i soggetti iscritti per la prima volta nel 1993 riceveranno bollettini con il solo importo integrativo, poiché per costoro l’importo delle rate potrebbe essere già stato rideterminato in relazione a domande di condono per periodi pregressi presentate entro il 30 aprile 1993 ai sensi dell’art. 4 della legge 17 aprile 1993, n. 63.
Contributi sui redditi eccedenti il minimale
L’aumento di aliquota produce effetti anche sul calcolo dei contributi dovuti sui redditi d’impresa prodotti nel 1992 eccedenti il minimale di L. 18.424.432, da versare in due rate di uguale importo entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1993.
Per i titolari d’impresa sono già stati trasmessi, nel mese di marzo, i modelli GA/GC 21; per i collaboratori, i modelli GA/GC 30 bis saranno inviati nel mese di giugno. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per il 1992, si applicano le aliquote medie riportate dalla circolare:
- 14,583% sui redditi da L. 18.424.433 a L. 53.475.000 per titolari d’impresa e collaboratori oltre 21 anni;
- 15,583% sui redditi da L. 53.475.001 a L. 89.125.000 per titolari d’impresa e collaboratori oltre 21 anni;
- 11,583% sui redditi da L. 18.424.433 a L. 53.475.000 per collaboratori fino a 21 anni;
- 12,583% sui redditi da L. 53.475.001 a L. 89.125.000 per collaboratori fino a 21 anni.
La circolare riporta anche le aliquote da utilizzare quando il periodo di contribuzione è inferiore all’anno. Per il periodo 1 gennaio/31 maggio 1993 sono indicate aliquote mensili e complessive più basse, calcolate sulle aliquote annue precedenti; per il periodo 1 giugno/31 dicembre 1993 valgono le nuove aliquote annue incrementate di un punto percentuale. La somma complessivamente dovuta deve essere versata per metà entro il 20 luglio e per l’altra metà entro il 20 ottobre 1993. Le somme versate a tali scadenze devono essere considerate acconti dei contributi dovuti sui redditi prodotti nel 1993.
La circolare precisa inoltre che il contributo 1993 deve essere calcolato sul reddito annuo derivante dall’attività di impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF e riferito al 1992. Se, per effetto di norme fiscali, il reddito dichiarato ai fini IRPEF è superiore a quello effettivamente prodotto nel 1992, il contributo INPS va calcolato sul reddito effettivo e non su quello dichiarato.
Contributi a saldo per il 1994
L’incremento di un punto percentuale si riflette anche sui contributi da versare a saldo nel corso del 1994. La circolare richiama il mutamento introdotto dalla circolare n. 80/1993: dal 1993 il contributo IVS non è più dovuto sui soli redditi dell’attività che ha dato titolo all’iscrizione, denunciati ai fini IRPEF per l’anno precedente, ma sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno cui i contributi si riferiscono.
Se la totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 1993 risulta superiore ai redditi del 1992 già assoggettati a contribuzione a titolo di acconto entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1993, sulla differenza è dovuto un contributo a saldo entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi prodotti nel 1993, presumibilmente entro il 10 luglio 1994. Per tale saldo si applicano le aliquote indicate al punto relativo ai contributi sui redditi eccedenti il minimale.
Contributi volontari e comunicazioni agli interessati
L’aumento di un punto percentuale incide anche sulla misura dei contributi volontari. La circolare annuncia che la tabella con i nuovi importi sarà trasmessa successivamente e che, per consentire il corretto pagamento, saranno ristampati i bollettini di conto corrente postale relativi alla seconda, terza e quarta rata 1993.
Le sedi devono portare le istruzioni a conoscenza delle associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e dell’utenza, utilizzando i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci. In particolare, viene raccomandato di segnalare che le avvertenze stampate sul retro dei modelli GA/GC 21, già trasmessi ai titolari d’impresa nel marzo precedente, non contengono l’indicazione dell’aumento disposto dal decreto-legge n. 155. La circolare avverte infine che le nuove aliquote potrebbero essere modificate in sede di conversione in legge del decreto, circostanza già evidenziata dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 giugno.
Punti principali
Aumento del contributo IVS dal 1 giugno 1993
L’art. 10, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 dispone un aumento di un punto percentuale del contributo IVS per artigiani ed esercenti attività commerciali. Le aliquote della circolare n. 80 del 3 aprile 1993 vengono pertanto aggiornate: per i redditi fino a L. 53.475.000 le aliquote diventano 15% per titolari e collaboratori oltre i 21 anni e 12% per i collaboratori fino a 21 anni; per i redditi eccedenti L. 53.475.000 fino al massimale di L. 89.125.000 le aliquote diventano 16% e 13% rispettivamente.
Contributi sul minimale di reddito
I contributi sul minimale devono essere versati in quattro rate trimestrali entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Poiché i bollettini stampati a marzo erano calcolati con le aliquote precedenti, verranno ristampati nuovi bollettini. Il rateo di giugno, per la difficoltà di recapito entro la scadenza del 20 luglio, sarà riscosso con scadenza 20 ottobre 1993 per un importo di L. 15.354 per soggetto assicurato, con interessi al tasso legale annuo del 10% (2,5% per i tre mesi di differimento). Saranno ristampati anche i bollettini relativi alla terza e quarta rata; alla terza rata sarà aggiunto quanto dovuto per il mese di giugno, salvo per i soggetti inseriti per la prima volta nelle gestioni nel 1993, ai quali sarà inviato il solo importo integrativo.
Contributi sui redditi eccedenti il minimale
L’aumento incide anche sul calcolo dei contributi dovuti sui redditi d’impresa prodotti nel 1992, eccedenti il minimale di L. 18.424.432, da versare in due rate uguali entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1993. I titolari d’impresa hanno già ricevuto i mod. GA/GC 21; per i collaboratori saranno inviati nel mese di giugno i mod. GA/GC 30 bis. Le aliquote medie da applicare al reddito 1992 sono: 14,583% e 15,583% per titolari e collaboratori oltre 21 anni; 11,583% e 12,583% per collaboratori fino a 21 anni, con riferimento alle due fasce reddituali previste. Gli importi complessivi devono essere versati per metà al 20 luglio e per metà al 20 ottobre 1993 e saranno considerati acconti sui contributi relativi ai redditi prodotti nel 1993.
Calcolo dei contributi in base al periodo di contribuzione
Per il periodo 1 gennaio/31 maggio 1993 si applicano, sui redditi da L. 18.424.433 a L. 53.475.000, aliquote mensili e complessive calcolate su base annua del 14% per titolari e collaboratori oltre 21 anni e dell’11% per i collaboratori fino a 21 anni; sulla fascia da L. 53.475.001 a L. 89.125.000, le aliquote annue sono 15% e 12% rispettivamente. Per il periodo 1 giugno/31 dicembre 1993, le aliquote annue diventano 15% e 16% per titolari e collaboratori oltre 21 anni, e 12% e 13% per collaboratori fino a 21 anni, con aliquote mensili e complessive differenziate per i due scaglioni di reddito.
Contributo a saldo per l’anno 1994
L’aumento di un punto percentuale si riflette anche sui contributi da versare a saldo nel corso del 1994. Dal 1993 il contributo IVS non è più dovuto sui redditi dell’anno precedente, ma sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno cui i contributi si riferiscono. Se i redditi d’impresa prodotti nel 1993 risultano superiori a quelli del 1992 già assoggettati ad acconto, sulla differenza è dovuto un contributo a saldo entro un mese dalla scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi 1993, presumibilmente entro il 10 luglio 1994. Si applicano le aliquote indicate per il punto 2.
Contributi volontari e attività di اطلاعazione
L’aumento delle aliquote incide anche sulla misura dei contributi volontari; la tabella dei nuovi importi sarà trasmessa successivamente. Per consentire il corretto pagamento saranno ristampati i bollettini di conto corrente postale relativi alla seconda, terza e quarta rata 1993. Le sedi dovranno informare associazioni di categoria, consulenti del lavoro e utenza con i mezzi più opportuni, evidenziando anche che le avvertenze stampate sui modelli GA/GC 21 non riportano l’aumento introdotto dal decreto-legge n. 155 e che le nuove aliquote potrebbero essere modificate in sede di conversione, come già osservato dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 giugno.
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