Circolare numero 146 del 30-6-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per le Amministrazioni pubbliche che impiegano personale a tempo parziale iscritto o non iscritto all’assicurazione IVS gestita dall’INPS. Vengono chiariti il criterio del minimale contributivo, l’accredito delle settimane, il computo proporzionale dell’anzianità ai fini pensionistici e le modalità di compilazione delle denunce mensili DM10/2 e annuali O1/M. Sono inoltre distinti i casi di personale con rapporto part-time stabile, part-time ciclico e trasformazione tra tempo pieno e tempo parziale, con indicazioni specifiche sui codici e sulle caselle da compilare.
Istruzioni INPS per la contribuzione e le denunce dei lavoratori pubblici a tempo parziale
Istruzioni INPS sul lavoro pubblico a tempo parziale
La circolare fornisce chiarimenti operativi alle Amministrazioni pubbliche in materia di contribuzione e denunce per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, distinguendo tra soggetti iscritti all’assicurazione IVS e soggetti non iscritti. Le istruzioni sono emanate in assenza di specifiche disposizioni ministeriali e si coordinano con la disciplina già applicata al personale scolastico part-time.
Ambito di applicazione e quadro normativo
L’intervento riguarda le Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché le Amministrazioni e gli enti pubblici istituzionali e territoriali. Il testo richiama la legge n. 554/1988 e il D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, recante norme regolamentari di attuazione. Per la parte contributiva viene richiamata la disciplina del minimale di retribuzione oraria di cui all’art. 5 del D.L. 726/1984, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 338/1989.
Minimale contributivo e accredito delle settimane
Ai fini dell’assolvimento della contribuzione, la retribuzione oraria effettiva da confrontare con il minimale si ottiene dividendo la retribuzione del periodo di paga per il numero di ore retribuite nello stesso periodo. La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione effettiva quando questa risulti superiore al minimale orario. Per l’accredito delle settimane, si applica il principio generale secondo cui, nei rapporti part-time con prestazioni concentrate in alcune settimane del mese, vengono riconosciute soltanto le settimane in cui vi è effettivo lavoro.
Riduzione dell’anzianità contributiva ai fini della pensione
Per il personale pubblico iscritto all’assicurazione generale obbligatoria IVS opera il meccanismo di computo proporzionale dell’anzianità contributiva ai fini della misura della pensione previsto dall’art. 5, comma 11, del D.L. 726/1984. La riduzione proporzionale si applica solo quando il rapporto si trasforma da tempo pieno a part-time o viceversa; non si applica invece se il rapporto nasce a tempo parziale e resta tale sino alla cessazione. Per il personale non iscritto all’IVS, che versa contributi ad altre gestioni previdenziali e assistenziali, la trasformazione nel corso dell’anno non rileva ai fini di tale disciplina.
Denuncia mensile DM10/2 e denuncia annuale O1/M: personale iscritto IVS
Per il personale part-time iscritto IVS, nelle denunce mensili DM10/2 devono essere riportati nei quadri B-C il numero dei dipendenti, le ore retribuite, le retribuzioni corrisposte e i contributi dovuti. I dati vanno preceduti dal codice qualifica "O" per gli operai oppure "Y" per gli impiegati, con eventuale codice tipo contribuzione previsto dalle istruzioni richiamate.
Nella denuncia annuale O1/M, la casella "Qual.a" deve contenere la qualifica assicurativa "O" o "Y". La casella "Sett. utili" deve indicare le settimane utili per la pensione, calcolate dividendo le ore complessivamente retribuite nell’anno per le ore dell’orario ordinario settimanale del tempo pieno, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno, deve essere barrata la casella "Trasf. Rapp." e devono essere compilati due distinti modelli O1/M, uno per ciascun tipo di rapporto.
Part-time ciclico
Nei casi di part-time ciclico, cioè con concentrazione delle prestazioni in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno, l’accredito contributivo deve avvenire solo per le settimane nelle quali è concentrata l’attività lavorativa. Nel quadro B del modello O1/M, la casella "SETT." deve riportare il numero delle settimane retribuite in cui si concentra il lavoro; per la casella relativa al numero delle giornate retribuite valgono i criteri generali, con indicazione dei giorni per i quali è stata corrisposta la retribuzione.
Denunce per personale non iscritto IVS
Per il personale part-time non iscritto all’assicurazione IVS, nel DM10/2 devono essere esposti gli stessi dati essenziali relativi a dipendenti, ore retribuite, retribuzioni e contributi, ma preceduti dai codici "100P" e dalla dicitura "OP.PT." per gli operai oppure "200P" e dalla dicitura "IMP.PT." per gli impiegati. Se necessario, possono essere utilizzati i codici tipo contribuzione previsti dal manuale DM 10/89; come esempio, per personale soggetto solo alle assicurazioni TBC e DS, vanno usati i codici "172P" e "272P".
Nella denuncia annuale O1/M, per tale personale va indicata nella casella "Qual.a" la nuova qualifica assicurativa "A" e non va inserito alcun dato nella casella "Sett. utili". Per la casella "SETT." del quadro B e per il numero delle giornate retribuite si applicano le stesse regole già illustrate per il personale iscritto IVS.
Regolarizzazione di periodi pregressi
Eventuali sistemazioni di periodi precedenti, successivi all’entrata in vigore della legge n. 554/1988 e del relativo regolamento, devono essere effettuate con la procedura delle regolarizzazioni contributive, sia per la modulistica aziendale sia per quella individuale.
Punti principali
Ambito e finalità delle istruzioni
La circolare riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dalle Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali. Poiché non risultano emanate specifiche disposizioni ministeriali per i pubblici dipendenti iscritti alle assicurazioni obbligatorie gestite dall’INPS, l’Istituto detta istruzioni di propria competenza, in linea con quanto già comunicato per il personale a part-time della scuola statale.
Minimale di contribuzione e accredito delle settimane
Per la contribuzione si applica la disciplina del minimale di retribuzione oraria prevista dall’art. 5, comma 5, del D.L. 726/1984, poi sostituito dall’art. 1, comma 4, del D.L. 338/1989. La retribuzione oraria effettiva da confrontare con il minimale si ottiene dividendo la retribuzione del periodo di paga per il numero di ore retribuite nello stesso periodo. La contribuzione va versata sulla retribuzione effettiva se superiore al minimale orario. Ai fini dell’accredito delle settimane contributive, se le prestazioni sono concentrate solo in alcune settimane del mese si riconoscono soltanto le settimane in cui vi è effettivo lavoro.
Riduzione dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici
Per i rapporti a tempo parziale si applica il computo proporzionale dell’anzianità contributiva ai fini della misura della pensione previsto dall’art. 5, comma 11, del D.L. 726/1984, nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria IVS. La riduzione proporzionale opera solo in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time o viceversa, e non quando il rapporto nasce part-time e resta tale fino alla cessazione. Per il personale non iscritto all’IVS, per il quale sono versate solo contribuzioni ad altre gestioni, la trasformazione nel corso dell’anno non assume rilevanza ai fini dell’applicazione del citato comma 11.
Denuncia mensile DM10/2 per personale iscritto IVS
Per il personale part-time iscritto all’assicurazione IVS, nelle denunce mensili DM10/2 le Amministrazioni devono esporre nei quadri B-C i dati relativi a numero dei dipendenti, ore retribuite, retribuzioni corrisposte e contributi dovuti. I dati vanno preceduti dal codice qualifica "O" per gli operai o "Y" per gli impiegati, con eventuale codice tipo contribuzione previsto dalle istruzioni richiamate.
Denuncia annuale O1/M per personale iscritto IVS
Nel modello O1/M va indicata nella casella "Qual.a" la qualifica assicurativa "O" o "Y" e nella casella "Sett. utili" il numero delle settimane utili alla pensione, calcolato dividendo le ore complessivamente retribuite nell’anno per le ore dell’orario ordinario settimanale del tempo pieno, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Se nel corso dell’anno vi è stata trasformazione del rapporto, va barrata la casella "Trasf. Rapp." e compilati due distinti modelli O1/M, uno per ciascun tipo di rapporto.
Part-time ciclico e giornate retribuite
Nei casi di part-time con concentrazione dell’attività lavorativa in alcune settimane o mesi dell’anno, l’accredito contributivo avviene solo per le settimane di effettiva prestazione. Nel quadro B del modello O1/M, nella casella "SETT." va indicato il numero delle settimane retribuite in cui l’attività è concentrata; nella casella relativa alle giornate retribuite va indicato, secondo i criteri generali, il numero dei giorni per i quali è stata corrisposta la retribuzione.
Denuncia mensile DM10/2 per personale non iscritto IVS
Per il personale part-time non iscritto all’assicurazione IVS, le Amministrazioni devono indicare nel DM10/2 i dati relativi a dipendenti, ore retribuite, retribuzioni e contributi dovuti, preceduti dai codici "100P" e dalla dicitura "OP.PT." per gli operai oppure "200P" e dalla dicitura "IMP.PT." per gli impiegati. Se necessario, in relazione a situazioni contributive particolari, si utilizzano i codici tipo contribuzione previsti dal manuale DM 10/89; a titolo di esempio, per personale soggetto solo alle assicurazioni TBC e DS, i codici sono "172P" e "272P".
Denuncia annuale O1/M per personale non iscritto IVS
Per questo personale, nel modello O1/M va indicata nella casella "Qual.a" la nuova qualifica assicurativa "A" e non deve essere riportato alcun dato nella casella "Sett. utili". Per la compilazione della casella "SETT." del quadro B e del numero delle giornate retribuite si applicano le stesse regole già richiamate per il personale iscritto IVS.
Regolarizzazioni di periodi pregressi
Le eventuali sistemazioni di periodi già trascorsi, successive all’entrata in vigore della legge n. 554/1988 e del relativo regolamento, devono essere effettuate tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive, sia per la modulistica aziendale sia per quella individuale.
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