Cassazione Penale, Sentenza n. 30746/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda due amministratori di una società poi dichiarata fallita, condannati in primo grado per plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre che uno di essi per simulazione di reato. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione, prosciogliendo gli imputati da alcune contestazioni relative a immobili e a parte della bancarotta documentale, ma confermando la responsabilità per tre condotte distrattive: due prelievi di denaro in favore di uno degli imputati e l'appropriazione di beni strumentali; aveva inoltre mantenuto la condanna del solo primo imputato per simulazione di reato. Con i ricorsi per cassazione, proposti con atti distinti ma sostanzialmente identici, si denunciava: 1) in relazione alla somma di euro 21.500,00, violazione dell'art. 216 l. fall. e difetto di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe ignorato la tesi difensiva secondo cui i pagamenti erano anticipi personali dell'imputato, destinati al rimborso, e non distrazioni; 2) in relazione alla somma di euro 23.400,00, violazione dell'art. 216 l. fall. e carenza di motivazione perché la stessa sentenza di primo grado avrebbe dato atto dell'impiego di tale somma per il pagamento di creditori della fallita tramite vaglia postali; 3) in relazione ai beni strumentali, violazione dell'art. 216 l. fall. e dell'art. 367 c.p. e difetto di motivazione, poiché la Corte di appello avrebbe affermato la distrazione dei beni e la simulazione di reato sulla base di un semplice sospetto, senza spiegare perché la denuncia di furto dovesse provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; 4) omessa risposta al motivo di appello che evidenziava l'incoerenza tra la motivazione di primo grado, che escludeva ulteriori distrazioni di denaro, e il mancato proscioglimento dalle corrispondenti imputazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha affermato che il giudice di appello, quando l'impugnazione non sia inammissibile, non può limitarsi a un mero rinvio alla motivazione di primo grado ma deve rispondere in modo puntuale e analitico a ogni punto devoluto, altrimenti incorre in motivazione apparente. Ha inoltre osservato che, per la distrazione dei beni strumentali, la motivazione richiamata non spiegava in modo logicamente coerente e oltre il ragionevole dubbio perché gli imputati dovessero ritenersi responsabili, né perché la denuncia di furto fosse incompatibile con un'ipotesi di distrazione. Quanto al quarto motivo, ha rilevato che, pur affermandosi in motivazione l'insussistenza di alcuni reati o capi di imputazione, nel dispositivo mancava il corrispondente proscioglimento. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
Norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta richiamata per contestare le distrazioni patrimoniali e la tenuta irregolare delle scritture; la Corte non ne discute il contenuto tipico, ma censura la carenza di motivazione sulla sua applicazione ai fatti.
art. 367 c.p.
Norma relativa alla simulazione di reato, richiamata come capo autonomo contestato a uno degli imputati; la Cassazione verifica la tenuta della motivazione sulla prova del fatto contestato.
art. 192 c.p.p.
Richiamato solo implicitamente nel ragionamento sulla necessità di una motivazione che consenta di ritenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, in coerenza con la valutazione della prova.
art. 627 c.p.p.
La decisione di annullamento con rinvio implica il ritorno ad altra sezione della Corte di appello per nuovo esame dei motivi accolti.
Massime di principio
- Il giudice di appello, se l'impugnazione è ammissibile, non può limitarsi a un generico richiamo alla motivazione di primo grado: deve rispondere in modo specifico e analitico a ogni censura devoluta, altrimenti la decisione è affetta da motivazione apparente.
- La motivazione di un provvedimento cautelare non può essere automaticamente trasposta nel giudizio di merito, perché si fonda su uno standard probatorio diverso e non è sufficiente a sorreggere una condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
- Quando la sentenza ritiene insussistente una parte delle imputazioni, il dispositivo deve coerentemente pronunciare il corrispondente proscioglimento; una divergenza tra motivazione e dispositivo integra vizio rilevante.
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la qualificazione distrattiva di movimenti di denaro o di beni richiede una motivazione che confuti in modo effettivo le specifiche giustificazioni difensive e spieghi perché l'operazione abbia inciso sul patrimonio della fallita in modo incompatibile con le finalità lecite dedotte dalla difesa.
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