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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30827/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di merito aveva rigettato l’appello contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva aggravato la misura di sicurezza originariamente applicata, sostituendo la libertà vigilata di durata annuale con la casa lavoro per la durata minima di due anni. Il tribunale di sorveglianza aveva fondato l’aggravamento su elementi ritenuti sintomatici di elevata pericolosità sociale: frequentazioni con soggetti pregiudicati, una denuncia per minacce e lesioni personali in concorso con altra persona ai danni di un terzo, collegamenti con ambiente criminale organizzato e risultati di intercettazioni segnalati dalla DDA. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avesse valutato in modo incongruo e assertivo i presupposti dell’inasprimento, senza considerare adeguatamente la personalità e il percorso rieducativo della ricorrente, e attribuendo rilievo a fatti non ancora definitivamente accertati in sede penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che la censura mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito dei presupposti dell’aggravamento della misura di sicurezza, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale di sorveglianza, che aveva desunto l’accentuarsi della pericolosità sociale da comportamenti reiterati, da frequentazioni con soggetti pregiudicati, da una denuncia per minacce e lesioni personali e da elementi investigativi e intercettivi indicativi della mancata rescissione dei collegamenti con l’ambiente criminale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’aggravamento della libertà vigilata può essere disposto quando le trasgressioni degli obblighi imposti facciano emergere un incremento della pericolosità sociale, senza necessità di attendere la definizione del procedimento penale relativo ai fatti posti a base della valutazione di sorveglianza. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • libertà vigilata

    Misura di sicurezza originariamente applicata e poi sostituita per aggravamento in ragione dell’accentuazione della pericolosità sociale.

  • casa lavoro

    Misura di sicurezza più grave, applicata in sostituzione della libertà vigilata per la durata minima di due anni.

  • art. 29859 del 24/06/2009, Longo, Rv. 244719 - 01

    "Rientra nel potere discrezionale del giudice l’apprezzamento dell’accentuarsi della pericolosità sociale in presenza di trasgressioni degli obblighi imposti con la libertà vigilata, e quindi la decisione di aggravamento dell’indicata misura di sicurezza"

    Il giudice può aggravare la misura di sicurezza quando dalle trasgressioni degli obblighi della libertà vigilata emerga un aumento della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all’aggravamento di una misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può valorizzare condotte, frequentazioni e dati investigativi idonei a rappresentare un incremento della pericolosità sociale, anche se i fatti richiamati integrano autonome ipotesi di reato non ancora definiti con sentenza irrevocabile.
  • L’inasprimento della libertà vigilata mediante sostituzione con una misura più grave può essere disposto quando le trasgressioni o la persistente adesione a contesti criminali rendano inattuale o insufficiente la misura in atto rispetto alle esigenze di controllo e prevenzione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio fattuale già esaminato dal giudice di sorveglianza, salvo vizi logici o giuridici effettivi della motivazione.
  • Ai fini della sorveglianza rileva la valutazione prognostica della pericolosità sociale del soggetto, che può prescindere dall’accertamento definitivo della responsabilità penale per i singoli episodi richiamati a supporto dell’aggravamento.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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