Cassazione Civile, Sentenza n. 2112/2021 del 29/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace; la società contestava un verbale di accertamento per la circolazione di un autobus su corsia preferenziale (accesso ritenuto non autorizzato). Le censure principali riguardavano: 1) interpretazione dell'art. 11, comma 3, L. n. 21/1992 alla luce di successive modifiche (sostanzialmente che dal 2008 la norma consentirebbe l'uso delle corsie anche ai "veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente", quindi anche agli "NCC autobus"); 2) richiesta di acquisizione dell'ordinanza sindacale istitutiva della corsia e censure sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto; 3) presunta illegittimità dell'utilizzo dell'apparecchiatura automatica di rilevamento per le corsie preferenziali; 4) nullità/inesistenza della notifica del verbale; 5) omesso esame di motivi di impugnazione e motivi nuovi non trattati nei precedenti gradi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Motivi principali della decisione: la modifica normativa invocata (art. 29, comma 1 quater lett. d) L. n. 14/2009) che avrebbe esteso l'uso delle corsie ai veicoli NCC non era in vigore alla data dell'infrazione (19 marzo 2010) a causa di ripetute sospensioni disposte dai D.L. succedutisi, per cui il veicolo non risultava autorizzato; la richiesta di acquisizione dell'ordinanza sindacale perde di rilievo ove manchi efficacia della norma invocata; l'utilizzo delle apparecchiature automatiche è ammesso anche per accertare l'abusiva utilizzazione di una corsia preferenziale (con richiamo a precedenti come Cass. n. 25181/2008); la notifica del verbale è risultata tempestiva e perfezionata tramite raccomandata consegnata a mani di persona al servizio del destinatario; eventuali motivi nuovi non discussi nei gradi precedenti sono inammissibili; gli altri profili di doglianza non hanno dato luogo a vizi di diritto tali da giustificare la cassazione. Non si statuiva sulle spese di lite per l'assenza di difesa dell'intimato; è richiamata la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
art. 11, comma 3, L. n. 21/1992
"i taxi e gli altri servizi pubblici" (testo originario) e, nella modifica invocata, "veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente"
La Corte ha valutato che la modifica della norma che avrebbe esteso l'uso delle corsie ai veicoli NCC non era operative alla data dell'infrazione per effetto di successive sospensioni; pertanto al momento del fatto la disciplina vigente non autorizzava l'accesso
art. 29, comma 1 quater, lett. d), L. n. 14/2009 (conversione D.L. n. 207/2008)
Norma che avrebbe esteso l'abilitazione all'uso delle corsie preferenziali ai veicoli NCC, ma la sua efficacia è stata sospesa dai decreti successivi fino a termine successivo alla data dell'infrazione
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33
"sospensione dell'efficacia fino al 30 giugno 2009"
Ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia della modifica normativa richiamata; tale sospensione fu poi prorogata ulteriormente da successivi provvedimenti
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194
Provvedimento che ha prorogato la sospensione dell'efficacia della modifica normativa fino al 31 marzo 2010 (e oltre in ulteriori provvedimenti), con la conseguenza che alla data del 19/3/2010 la modifica non era in vigore
D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada), art. 200
Citato a corredo delle censure: disciplina generale della circolazione stradale e delle sanzioni; la Corte non ha ritenuto che la normativa del Codice dia ragione al ricorrente nella fattispecie concreta
artt. 112, 115, 156, 210 c.p.c.
Norme processuali richiamate nei motivi di cassazione; in particolare l'art. 156 c.p.c. (sulla nullità della notificazione) è stato valutato alla luce della prova documentale della notifica tramite raccomandata e della consegna a persona addetta al servizio del destinatario
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento formale dei motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto i vizi dedotti non meritevoli di accoglimento
art. 23, comma 2, L. n. 689/1981
Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la questione priva di rilevanza alla luce dell'inesistenza della norma invocata nel periodo rilevante
Cass. n. 25181/2008 (precedente)
Precedente richiamato per confermare che l'utilizzo di apparecchiature automatiche può essere ammesso anche per l'accertamento di accessi abusivi a corsie preferenziali riconducibili a varchi di accesso a ZTL
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto
Massime di principio
- Verificare sempre l'efficacia temporale delle modifiche legislative: una norma formalmente approvata può essere sospesa da decreti successivi e quindi non applicabile alla data del fatto
- Se si deduce un diritto fondato su una modifica normativa, occorre provare che la modifica fosse effettivamente in vigore alla data dell'evento
- Le ordinanze o determinazioni amministrative che istituicono corsie o limitazioni devono essere prodotte e/o contestate nel merito se la parte le invoca; l'assenza di efficacia normativa prevale però sulla discussione della singola ordinanza
- L'utilizzo di sistemi automatizzati di rilevazione è ammesso anche per le violazioni relative a corsie preferenziali quando la fattispecie è assimilabile ad accessi a ZTL/varchi (precedente giurisprudenziale consolidato)
- La prova della regolare notifica (es. raccomandata con consegna) è decisiva per l'irricevibilità della relativa eccezione; chi contesta deve allegare e dimostrare l'inesistenza della ricezione
- Gli accertamenti di fatto del giudice di merito (valutazione probatoria) sono difficilmente sindacabili in sede di cassazione se non per vizi di diritto; i motivi nuovi e quelli non sollevati nei precedenti gradi sono normalmente inammissibili
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