L.R. Abruzzo 27/2003
Norme in materia di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere per verificare l’appropriatezza della spesa a carico del SSR/SSN e contenerne gli scostamenti. Prevede limiti annuali di spesa per ASL e medici, trasmissione periodica dei dati ai prescrittori, sanzioni in caso di superamenti ingiustificati e una relazione annuale della Giunta al Consiglio.
Monitoraggio delle prescrizioni e contenimento della spesa sanitaria in Abruzzo
Monitoraggio delle prescrizioni e contenimento della spesa sanitaria in Abruzzo
La legge regionale disciplina, per la Regione Abruzzo, un sistema di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere volto a contenere la spesa a carico del SSN/SSR e a promuovere l’appropriatezza prescrittiva. Il provvedimento coinvolge ASL, medici convenzionati, medici ospedalieri, specialisti e struttura regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina mira a contrastare l’erogazione di prestazioni a carico del SSN che non siano assistenzialmente necessarie, non efficaci o non appropriate, oppure non economicamente giustificate rispetto ad altre forme di assistenza. L’obiettivo dichiarato è rendere corresponsabili le diverse categorie di erogatori sanitari nel mantenimento dell’equilibrio finanziario del Servizio Sanitario Regionale.
Prestazioni escluse dal finanziamento pubblico
L’erogazione a carico del SSN è esclusa per le prestazioni:
- non rispondenti a necessità assistenziali tutelate dai principi del SSN;
- prive dei requisiti di efficacia e appropriatezza, o la cui efficacia non sia dimostrabile scientificamente, oppure utilizzate in casi clinici non corrispondenti alle indicazioni raccomandate;
- non economicamente giustificate, quando esistano altre forme di assistenza idonee a soddisfare le medesime esigenze.
Rilevazione sistematica della spesa e confronto con i prescrittori
Le ASL devono predisporre strumenti di rilevazione sistematica della spesa indotta da prescrizioni:
- farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere dei medici convenzionati per medicina generale e pediatria di libera scelta;
- effettuate da medici ospedalieri e altre strutture di ricovero e cura al momento della dimissione o in ambulatorio;
- effettuate da medici specialisti abilitati a prescrivere a carico del SSR.
I dati devono essere trasmessi con periodicità predefinita ai singoli prescrittori e valutati congiuntamente con i responsabili delle strutture distrettuali e ospedaliere di riferimento, per verificare il livello di appropriatezza anche rispetto all’andamento medio aziendale o regionale. Per i medici convenzionati di medicina generale il confronto tiene conto della popolazione assistita pesata per età e sesso.
Definizione dei limiti annuali di spesa
La spesa sanitaria complessiva annualmente assegnata a ciascuna ASL è determinata dai contributi regionali ripartiti dal Fondo sanitario regionale e dalle entrate proprie, esclusi i saldi di mobilità.
Su tale base, il 13% della spesa complessiva è individuato come limite aziendale appropriato per l’assistenza farmaceutica territoriale, salvo modifiche derivanti da nuove disposizioni statali.
Le ASL definiscono inoltre per ciascun medico un limite economico annuale individuale, calibrato sulle caratteristiche anagrafiche ed epidemiologiche della popolazione assistita e sull’andamento storico della spesa farmaceutica individuale, escludendo l’incidenza della fornitura diretta di farmaci da parte delle strutture pubbliche. Il limite viene notificato al convenzionato dopo negoziazione con la struttura distrettuale competente e può essere attribuito in forma unitaria ai medici che operano in forma associativa prevista dalla convenzione.
Regime sanzionatorio
Il Direttore generale della ASL applica le sanzioni previste quando dalle rilevazioni emerga uno scostamento duraturo dal livello appropriato, secondo i criteri fissati dalla legge, dopo contestazione formale e valutazione delle controdeduzioni.
Sono previste specifiche conseguenze per diverse categorie di soggetti:
- il Direttore generale decade automaticamente dalla carica se non attua il monitoraggio delle spese previsto;
- per i medici dipendenti, il mancato rispetto del livello individuale appropriato, se non giustificato, integra mancato raggiungimento degli obiettivi e comporta, previa contestazione, la riduzione della retribuzione di risultato secondo una graduatoria preventivamente definita dalla direzione aziendale;
- per i medici convenzionati di medicina generale e pediatria di libera scelta, prescrizioni farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere ingiustificate e superiori al livello appropriato comportano sanzioni stabilite dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni di categoria.
Clausola valutativa e relazioni alla Giunta
La Giunta regionale deve presentare annualmente alla Commissione consiliare competente, sulla base dei dati forniti dalle ASL, una relazione sui principali flussi di spesa monitorati, cioè:
- spesa indotta da prescrizioni dei medici convenzionati di medicina generale e pediatria di libera scelta;
- spesa provocata da medici ospedalieri e altre strutture di ricovero e cura;
- spesa derivante dalle prescrizioni dei medici specialisti abilitati a prescrivere per il SSR.
Le relazioni successive alla prima devono indicare anche l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
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