Cassazione Penale, Sentenza n. 16109/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 608/2021 (21/10/2021), con cui Toniolo è stato condannato a euro 5.250,00 per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con confisca del veicolo e sospensione della patente per un anno. Il GIP aveva rigettato la restituzione ritenendo che il decreto fosse regolarmente notificato e che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125 comma 3, 175 comma 2, 462 cod. proc. pen.), sostenendo che grava sull'istante un mero onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza e non un onere di prova.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte rilevando che, anche dopo la legge 28 aprile 2014 n. 67, si applicano i principi consolidati: l'istante ha un mero onere di allegazione circa la mancata conoscenza del provvedimento; il giudice non può negare la restituzione se non quando risulti in atti una prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del decreto. La mera regolarità formale della notifica e la compiuta giacenza non costituiscono prova positiva della conoscenza. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio all'ufficio GIP del Tribunale di Padova in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma sostanziale che definisce il reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna; utilizzata come fondamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la restituzione nel termine per proporre opposizione; interpretata alla luce della legge n. 67/2014 e della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte EDU: l'istante ha un mero onere di allegazione e il giudice deve verificare l'effettiva conoscenza del provvedimento; può negare la restituzione solo se esiste prova positiva, anche indiziaria, della conoscenza.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione ai vizi di motivazione e alle modalità di valutazione delle allegazioni, anche se la decisione si è concentrata sull'interpretazione dell'art. 175 cp. 2.
art. 462, cod. proc. pen.
Norma citata nel ricorso come riferimento processuale per i mezzi di impugnazione e questioni procedurali, richiamata a corollario delle doglianze sul rigetto.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Modifica l'art. 175 cod. proc. pen.; la Corte afferma che la normativa non è incompatibile con i criteri interpretativi precedenti e che il principio della mera allegazione dell'istante e della verifica giudiziale rimane applicabile.
Giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018 - Biagi; Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021 - Serio Pietro)
Richiamate per consolidare il principio secondo cui la regolarità formale della notifica non prova di per sé la conoscenza del provvedimento; affermano che, in assenza di prova positiva della conoscenza, il giudice deve disporre la restituzione del termine per l'opposizione.
Massime di principio
- In caso di istanza di restituzione di termini per proporre opposizione a decreto penale, l'interessato deve limitarsi ad allegare le ragioni della mancata conoscenza: non è tenuto a fornire la prova piena di tale mancata conoscenza.
- La mera regolarità formale della notifica (es. compiuta giacenza della raccomandata) non costituisce di per sé prova positiva dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato.
- Il giudice deve accertare, sulla base degli elementi disponibili e con i poteri istruttori previsti dall'art. 175 cp. 2, se sussista prova positiva, anche indiziaria, della conoscenza: solo in tal caso può negare la restituzione del termine.
- Se permane un'obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante ha assolto al suo mero onere di allegazione, il giudice è tenuto a disporre la restituzione del termine per proporre opposizione.
- Nei casi di rigetto fondato unicamente sulla regolarità formale della notifica è possibile il ricorso e l'annullamento con rinvio: dunque, in situazioni analoghe è opportuno contestare la valutazione che equipari notifica formale a effettiva conoscenza.
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