Sentenza del 09/11/2018 n. 28667 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Accertamenti sulle merci mediante analisi di laboratorio - Contestazione - Modalità alternative - Termine per l'adozione del provvedimento conclusivo - Perentorietà - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la diversa classificazione doganale di una partita di merce, effettuata dall'Amministrazione sulla base di analisi di laboratorio, con conseguente richiesta di maggiori dazi, IVA e interessi. La società aveva contestato gli esiti delle analisi e impugnato sia la determinazione del Direttore regionale che aveva respinto l'istanza di risoluzione della controversia, sia il successivo avviso di pagamento. La CTR aveva annullato gli atti ritenendo, tra l'altro, che la determinazione fosse tardiva perché adottata oltre il termine di quattro mesi e che fosse necessaria una preventiva determinazione del Direttore della Dogana. L'Agenzia ha contestato tali conclusioni in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, quando l'operatore contesta gli esiti delle analisi senza chiedere controvisita o intervento dei periti, si procede direttamente alla redazione del verbale e alla successiva istanza di risoluzione della controversia al Direttore regionale. Non era quindi necessaria una previa determinazione del Direttore della Dogana. Il termine di quattro mesi per la decisione del Direttore regionale è ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non determina la decadenza dell'Amministrazione dal potere di decidere né l'illegittimità automatica del provvedimento. L'avviso di pagamento, pur qualificato come avviso bonario e non ricompreso nell'elenco ordinario degli atti impugnabili, è stato ritenuto autonomamente impugnabile perché esponeva le ragioni della pretesa tributaria e consentiva al contribuente di ottenere immediatamente una pronuncia sulla propria posizione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 61, 65 e 66
Il termine di quattro mesi previsto per l'adozione del provvedimento è da ritenersi ordinatorio, non essendo prevista alcuna decadenza.
Le analisi di laboratorio possono accertare natura, caratteri e composizione delle merci. L'operatore può contestarne i risultati chiedendo la ripresa del contraddittorio. Se non richiede controvisita o intervento dei periti, si procede direttamente alla redazione del verbale; da tale verbale decorre il termine per chiedere la risoluzione della controversia al Direttore regionale.
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 68 e 70
Il Direttore regionale decide sulla controversia con provvedimento motivato.
La decisione sulla controversia spetta al Direttore regionale secondo la procedura prevista dalla legge; l'eventuale adozione oltre il termine indicato non comporta, in assenza di una specifica previsione, la perdita del potere decisorio.
D.P.R. n. 34 del 1974, art. 61, comma 3
La contestazione degli esiti delle analisi deve essere presentata entro il termine previsto dalla disposizione; in mancanza di tempestiva contestazione, il risultato delle analisi può considerarsi accettato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
L'elenco degli atti impugnabili non esclude che anche un atto formalmente qualificato come avviso bonario possa essere autonomamente impugnato quando manifesta in modo concreto e compiuto una pretesa tributaria e sussiste l'interesse del contribuente a contestarla immediatamente.
D.Lgs. n. 374 del 1990, artt. 4, 8 e 9
Le disposizioni sono state richiamate nel contesto della disciplina degli accertamenti e degli atti doganali, ma la decisione ha fondato l'esito principale soprattutto sull'interpretazione della procedura prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973.
Massime di principio
- Nelle controversie doganali basate su analisi di laboratorio, l'operatore deve contestare tempestivamente i risultati e scegliere consapevolmente se chiedere controvisita o intervento dei periti; in assenza di tali richieste, la procedura può proseguire direttamente con la redazione del verbale.
- Il superamento di un termine procedimentale non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre verificare se la norma qualifica espressamente il termine come perentorio o prevede una specifica decadenza.
- La competenza dell'organo amministrativo deve essere ricostruita in base alla sequenza procedimentale prevista dalla legge; non è sempre necessaria una determinazione intermedia dell'ufficio locale prima della decisione dell'organo regionale.
- Anche un atto denominato avviso bonario può essere impugnabile quando contiene una pretesa tributaria sufficientemente determinata e rende attuale l'interesse del contribuente a contestarla.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente nel merito l'obbligazione doganale: elimina la precedente decisione e demanda al giudice del rinvio l'ulteriore esame secondo i principi stabiliti dalla Corte.
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