Cassazione Civile, Ordinanza n. 11916/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza su una società per gli anni d'imposta 2015-2020, all'esito della quale fu redatto processo verbale consegnato al legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate, condividendo l'attività istruttoria, notificò un avviso di accertamento per il 2017 recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, sulla base della contestazione di inesistenza oggettiva di operazioni documentate da fatture emesse da una cooperativa, relative al noleggio di un carrello elevatore e di una lavasciuga pavimenti, beni che secondo i verificatori non erano mai stati nella disponibilità della società. Il giudice di primo grado accolse il ricorso della contribuente; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettò l'impugnazione dell'Agenzia. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice d'appello respinto il gravame senza esplicitare ragioni di fatto e di diritto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme processuali tributarie per asserita pronuncia oltre il thema decidendum; 3) violazione degli artt. 31 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972; 4) violazione dell'art. 12 l. 212/2000; 5) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2697 e 1176 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo erronea valutazione degli esiti dell'accertamento e della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la sentenza d'appello era affetta da motivazione meramente apparente: le affermazioni riportate non consentivano di comprendere l'iter logico-argomentativo seguito per rigettare l'appello e non era svolto un effettivo esame dei motivi di impugnazione. L'accoglimento del primo motivo ha determinato l'assorbimento degli altri quattro motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; la sua mancanza o mera apparenza integra nullità
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
nelle sentenze tributarie la motivazione deve essere effettiva e intellegibile
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione
art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma asseritamente violata nel controllo fiscale; il relativo motivo resta assorbito
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma asseritamente violata nel controllo fiscale; il relativo motivo resta assorbito
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta pronuncia oltre i limiti del thema decidendum; motivo assorbito
artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati nel contesto del motivo sul thema decidendum; motivo assorbito
art. 12 l. n. 212/2000
richiamato nel terzo motivo assorbito
art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel quinto motivo assorbito
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nell'accertamento; motivo assorbito
art. 1176 c.c.
richiamato nel quinto motivo assorbito, in relazione alla valutazione della condotta e della prova
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro sulla prova nel processo tributario; motivo assorbito
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di merito deve contenere una motivazione effettiva, intellegibile e non meramente apparente; non è sufficiente una formula apodittica che non renda percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nullità della sentenza, quando il testo non consente di comprendere le ragioni della decisione o si limita a enunciazioni generiche e inconferenti rispetto ai motivi di appello.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale: restano rilevanti solo la totale mancanza, la mera apparenza, il contrasto irriducibile o l'obiettiva incomprensibilità della motivazione.
- L'accoglimento di un motivo che investe la validità della motivazione comporta l'assorbimento dei motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito della controversia.
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