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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11916/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza su una società per gli anni d'imposta 2015-2020, all'esito della quale fu redatto processo verbale consegnato al legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate, condividendo l'attività istruttoria, notificò un avviso di accertamento per il 2017 recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, sulla base della contestazione di inesistenza oggettiva di operazioni documentate da fatture emesse da una cooperativa, relative al noleggio di un carrello elevatore e di una lavasciuga pavimenti, beni che secondo i verificatori non erano mai stati nella disponibilità della società. Il giudice di primo grado accolse il ricorso della contribuente; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettò l'impugnazione dell'Agenzia. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice d'appello respinto il gravame senza esplicitare ragioni di fatto e di diritto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme processuali tributarie per asserita pronuncia oltre il thema decidendum; 3) violazione degli artt. 31 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972; 4) violazione dell'art. 12 l. 212/2000; 5) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2697 e 1176 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo erronea valutazione degli esiti dell'accertamento e della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la sentenza d'appello era affetta da motivazione meramente apparente: le affermazioni riportate non consentivano di comprendere l'iter logico-argomentativo seguito per rigettare l'appello e non era svolto un effettivo esame dei motivi di impugnazione. L'accoglimento del primo motivo ha determinato l'assorbimento degli altri quattro motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; la sua mancanza o mera apparenza integra nullità

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    nelle sentenze tributarie la motivazione deve essere effettiva e intellegibile

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il vizio dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il minimo costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma asseritamente violata nel controllo fiscale; il relativo motivo resta assorbito

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma asseritamente violata nel controllo fiscale; il relativo motivo resta assorbito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta pronuncia oltre i limiti del thema decidendum; motivo assorbito

  • artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel contesto del motivo sul thema decidendum; motivo assorbito

  • art. 12 l. n. 212/2000

    richiamato nel terzo motivo assorbito

  • art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel quinto motivo assorbito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nell'accertamento; motivo assorbito

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel quinto motivo assorbito, in relazione alla valutazione della condotta e della prova

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro sulla prova nel processo tributario; motivo assorbito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza di merito deve contenere una motivazione effettiva, intellegibile e non meramente apparente; non è sufficiente una formula apodittica che non renda percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nullità della sentenza, quando il testo non consente di comprendere le ragioni della decisione o si limita a enunciazioni generiche e inconferenti rispetto ai motivi di appello.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale: restano rilevanti solo la totale mancanza, la mera apparenza, il contrasto irriducibile o l'obiettiva incomprensibilità della motivazione.
  • L'accoglimento di un motivo che investe la validità della motivazione comporta l'assorbimento dei motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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