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Sentenza

Sentenza del 20/09/2019 n. 1676 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma che aveva respinto il ricorso contro l'atto impositivo. Ha sostenuto che il corrispettivo di euro 1.200.000,00 non riguardasse soltanto la cessione della partecipazione pari a un terzo del capitale della R 103 s.r.l., ma comprendesse anche la rinuncia a un proprio credito verso la società derivante da finanziamento soci e la cessione di due crediti. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e di prova dell'atto impositivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha rilevato che la ricorrente non aveva prodotto documentazione contabile idonea a dimostrare l'esistenza e l'importo dei finanziamenti effettuati alla società. Inoltre, non era stato precisato quale fosse l'ammontare del credito vantato personalmente dalla ricorrente, distinguendolo da quello eventualmente spettante agli altri soci. La Commissione ha quindi ritenuto non provata la componente del corrispettivo riferibile alla rinuncia al credito e ha confermato l'atto impositivo e la sentenza di primo grado, condannando l'appellante al pagamento di euro 7.000,00 per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR

    art. 67/1 lett. c) del TUIR

    La norma è richiamata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che, in assenza di prova dei finanziamenti soci e del relativo credito, tali componenti non possono assumere rilevanza ai fini della determinazione della fattispecie tributaria contestata.

Massime di principio

  • Chi sostiene che il corrispettivo di una cessione includa, oltre alla partecipazione societaria, anche la rinuncia a finanziamenti soci o la cessione di crediti deve dimostrare documentalmente l'esistenza, l'importo e la titolarità individuale di ciascun credito.
  • La mera presenza nei bilanci di debiti della società verso i soci non prova automaticamente il credito specifico vantato da uno dei soci, né consente di determinarne il quantum.
  • In materia tributaria, la mancata produzione di scritture contabili, contratti, movimentazioni bancarie o altri documenti idonei può comportare il mancato riconoscimento delle componenti economiche dedotte dal contribuente.
  • Quando una pattuizione comprende più elementi economici, è opportuno indicare e documentare separatamente il valore della partecipazione, il credito oggetto di rinuncia e gli eventuali crediti ceduti.
  • L'onere della prova dell'interpretazione economica più favorevole al contribuente grava, in linea generale, su chi la invoca; una formulazione contrattuale non adeguatamente supportata da documenti contabili può non essere sufficiente.

Testo integrale

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