Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06554/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un2opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta contro il decreto di trasferimento di un compendio immobiliare venduto in una procedura espropriativa riunita, connessa a due esecuzioni immobiliari. Gli opponenti deducevano: irregolarite0 delle operazioni di vendita e delle pubblicite0 prescritte; tardivite0 del versamento del saldo prezzo da parte dell2agggiudicataria; nullite0 del decreto di trasferimento per mancanza o inidoneite0 del certificato di destinazione urbanistica e per difetto delle menzioni urbanistiche richieste dalla legge. Il Tribunale ha dichiarato l2opposizione inammissibile perche9 le censure avrebbero dovuto essere proposte con distinti rimedi avverso i singoli atti della procedura, e perche9 l2acquisto del bene da parte del Ministero della Cultura per esercizio della prelazione artistica rendeva comunque assorbite le doglianze. In cassazione, i ricorrenti principali hanno censurato solo la liquidazione delle spese, lamentando violazione degli artt. 91 e 17 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 d.m. n. 55/2014 per l2eccessiva riduzione delle competenze liquidate. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale con quattro motivi: errata declaratoria di inammissibilite0 dell2opposizione rispetto a vizi delle pubblicite0 e delle operazioni delegate; errata dichiarazione di inammissibilite0 della censura sul saldo prezzo; omessa motivazione sul certificato di destinazione urbanistica; violazione della disciplina urbanistica sulla commerciabilite0 del bene. Tuttavia la Corte non e8 entrata nel merito dei motivi, perche9 ha rilevato la mancata tempestiva integrazione del contraddittorio ordinata con precedente ordinanza interlocutoria e l2intempestivite0 della rimessione in termini richiesta dai ricorrenti principali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per mancata ottemperanza all2ordine di integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimite0, ritenendo tardiva l2istanza di rimessione in termini perche9 proposta ben oltre il tempo ragionevole per riattivare le notifiche non andate a buon fine. Ha quindi dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perche9 tardivo rispetto al termine lungo per impugnare e comunque privo di rituale controricorso nei confronti della controparte che lo aveva resistito. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra ricorrenti principali e ricorrenti incidentali; nulla e8 stato disposto in favore della controricorrente Quintelli per l2inammissibilite0 del suo controricorso. c8 stato inoltre posto a carico dei soli ricorrenti principali l2obbligo di versare l2ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come rimedio per l2opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento e gli atti della procedura esecutiva

  • art. 591 c.p.c.

    richiamato dal Tribunale per affermare che le doglianze sulla pubblicite0 e sulle irregolarite0 degli esperimenti di vendita andavano fatte valere con gli strumenti propri degli atti della procedura

  • art. 591-ter c.p.c.

    richiamato per il reclamo contro gli atti del professionista delegato nelle operazioni di vendita; la mancata impugnazione tempestiva di tali atti e8 stata posta a fondamento della preclusione rilevata dal Tribunale nei motivi incidentali

  • art. 490 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali come norma sulle forme di pubblicite0 della vendita forzata

  • art. 569 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione all2ordinanza di vendita

  • art. 574 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione alla vendita senza incanto e ai relativi adempimenti

  • art. 576 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione alla disciplina della vendita forzata

  • art. 586 c.p.c.

    richiamato in tema di decreto di trasferimento

  • art. 298 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sul saldo prezzo e sulla disciplina esecutiva

  • art. 585 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sul termine per il versamento del saldo prezzo

  • art. 587 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sul mancato o tardivo pagamento del prezzo

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale, ma non centrale nella decisione

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo incidentale come parametro costituzionale della motivazione e del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo incidentale e nella censura per motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare anomalia motivazionale o motivazione apparente

  • art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    richiamato come norma urbanistica sulle menzioni e sul certificato di destinazione urbanistica negli atti di trasferimento

  • art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47

    richiamato in relazione alle formalite0 urbanistiche del trasferimento immobiliare

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso principale sulla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente

  • art. 17 c.p.c.

    richiamato nel ricorso principale insieme alle norme sulle spese, secondo i ricorrenti erroneamente applicato

  • artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamati per i parametri di liquidazione dei compensi professionali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato nella versione novellata per il termine di deposito del controricorso

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l2obbligo di versamento dell2ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilite0 del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata ottemperanza all2ordine di integrazione del contraddittorio comporta l2inammissibilite0 del ricorso; la sola proposizione tardiva di istanza di rimessione in termini non sana l2inadempimento se non segue con immediatezza all2esito negativo delle notifiche.
  • Se la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque senza oltrepassare un tempo ragionevole rapportato alla mete0 del termine originario; diversamente l2atto perde efficacia ai fini processuali.
  • L2ordine di integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimite0 deve essere eseguito nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la prova della tempestiva esecuzione richiede il deposito delle attestazioni o degli avvisi di ricevimento necessari a dimostrare il perfezionamento della notifica.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile; la tardivite0 va valutata rispetto al termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione e, dopo la riforma dell2art. 370 c.p.c., rileva il tempestivo deposito del ricorso incidentale.
  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi, le doglianze devono essere veicolate mediante il rimedio processuale corrispondente allo specifico atto o segmento procedurale censurato; non e8 consentito concentrare in un unico atto censure riferite a fasi distinte della procedura quando la legge prevede rimedi autonomi per ciascun segmento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.