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Ordinanza

Ordinanza n. 2478/2026 - Napoli, Sezione 4

per la correzione della ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 6.06.2019, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2007 del 2019;

Giustizia amministrativa201902007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaaltro

Atto impugnato: ordinanza cautelare che aveva liquidato le spese della fase cautelare senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio originario il privato aveva ottenuto l’accoglimento della domanda cautelare, con condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA. È stata presentata istanza di correzione di errore materiale per inserire, nel dispositivo dell’ordinanza cautelare, l’attribuzione delle spese al procuratore antistatario, che aveva dichiarato di averle anticipate e ne aveva chiesto la distrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo che l’omessa distrazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario sia riconducibile a un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., quando il difensore abbia reso la dichiarazione di anticipazione e formulato la relativa richiesta. La distrazione costituisce infatti una statuizione obbligata e accessoria rispetto alla decisione sulle spese, priva di autonoma formale rilevanza. È stata quindi ordinata alla Segreteria l’annotazione della correzione ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese della fase di correzione.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Alla omessa distrazione delle spese all'avvocato antistatario è applicabile la correzione dell'errore materiale, sul presupposto che l'omessa pronuncia sull'istanza di correzione possa essere ricondotta più ad una mancanza materiale che non ad un vizio di attività o di giudizio.

    L’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è correggibile come errore materiale, purché il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e abbia formulato la richiesta di distrazione.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    La correzione disposta dal giudice deve essere annotata dalla Segreteria sull’originale del provvedimento corretto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base di tutela dei dati personali nell’oscuramento disposto dal giudice.

Massime di principio

  • L’omessa distrazione delle spese processuali in favore dell’avvocato antistatario costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., quando il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e abbia formulato la richiesta di distrazione.
  • La pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è una statuizione accessoria e necessariamente conseguente alla decisione sulle spese, senza autonoma formale rilevanza rispetto al decisum complessivo.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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