Ordinanza n. 2478/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 6.06.2019, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2007 del 2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare che aveva liquidato le spese della fase cautelare senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario il privato aveva ottenuto l’accoglimento della domanda cautelare, con condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA. È stata presentata istanza di correzione di errore materiale per inserire, nel dispositivo dell’ordinanza cautelare, l’attribuzione delle spese al procuratore antistatario, che aveva dichiarato di averle anticipate e ne aveva chiesto la distrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo che l’omessa distrazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario sia riconducibile a un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., quando il difensore abbia reso la dichiarazione di anticipazione e formulato la relativa richiesta. La distrazione costituisce infatti una statuizione obbligata e accessoria rispetto alla decisione sulle spese, priva di autonoma formale rilevanza. È stata quindi ordinata alla Segreteria l’annotazione della correzione ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese della fase di correzione.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Alla omessa distrazione delle spese all'avvocato antistatario è applicabile la correzione dell'errore materiale, sul presupposto che l'omessa pronuncia sull'istanza di correzione possa essere ricondotta più ad una mancanza materiale che non ad un vizio di attività o di giudizio.
L’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è correggibile come errore materiale, purché il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e abbia formulato la richiesta di distrazione.
art. 86, comma 3, c.p.a.
La correzione disposta dal giudice deve essere annotata dalla Segreteria sull’originale del provvedimento corretto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base di tutela dei dati personali nell’oscuramento disposto dal giudice.
Massime di principio
- L’omessa distrazione delle spese processuali in favore dell’avvocato antistatario costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., quando il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e abbia formulato la richiesta di distrazione.
- La pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è una statuizione accessoria e necessariamente conseguente alla decisione sulle spese, senza autonoma formale rilevanza rispetto al decisum complessivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →