Sentenza n. 311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato parzialmente il decreto di nomina nella magistratura tributaria, imponendo il computo dell'anzianità maturata fino alla data della nomina e non soltanto fino alla scadenza del termine per la domanda di interpello
Esito
La controversia
La controversia riguarda il transito di un magistrato ordinario nella magistratura tributaria professionale, disposto con decorrenza dal 1° febbraio 2024 all'esito della procedura straordinaria di interpello prevista dalla legge n. 130/2022. Il decreto di nomina aveva computato, ai fini dell'inquadramento economico, l'anzianità complessivamente maturata al 14 febbraio 2023, data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, attribuendo la classe stipendiale 8 e lo scatto 12. Il TAR aveva ritenuto illegittimo il mancato computo dell'ulteriore anzianità maturata nella magistratura ordinaria fino alla nomina, annullando parzialmente il decreto e imponendo la riedizione del potere. Il Ministero e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria hanno appellato sostenendo che l'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130/2022 imponeva di utilizzare la data del 14 febbraio 2023 anche per l'inquadramento economico. Il magistrato ha resistito e proposto appello incidentale, lamentando il difetto di motivazione del decreto quanto all'attribuzione dello scatto 12, rivendicando lo scatto 14 o 15, contestando il mancato riconoscimento di ulteriori benefici economici della magistratura ordinaria, riproponendo le censure di incompatibilità della disciplina con il diritto dell'Unione e con la Costituzione, nonché la domanda risarcitoria per il ritardo nella nomina e quella relativa alle competenze per l'attività svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello principale. Ha confermato che l'anzianità maturata nella magistratura ordinaria deve essere computata fino alla data effettiva di immissione nella magistratura tributaria, poiché il transito deve garantire continuità di carriera e non può determinare la perdita dell'anzianità maturata durante il periodo di attesa imputabile alla procedura amministrativa. Ha però riformato la sentenza nella parte in cui consentiva di sommare, per il periodo compreso tra il 14 febbraio 2023 e il 1° febbraio 2024, anche l'anzianità derivante dalle funzioni onorarie di giudice tributario. Tale periodo può essere valutato una sola volta: la doppia valorizzazione dell'attività professionale nella magistratura ordinaria e di quella onoraria tributaria è ammessa dalla disciplina speciale soltanto fino alla scadenza del termine per la domanda di interpello e non può essere estesa al periodo successivo. L'appello principale è stato quindi accolto limitatamente a questo punto e respinto per il resto. L'appello incidentale è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha escluso che il magistrato potesse pretendere il trattamento economico corrispondente a quello che avrebbe percepito rimanendo nella magistratura ordinaria, ritenendo applicabili alla magistratura tributaria i criteri speciali di inquadramento previsti dalla legge n. 130/2022 e dalla tabella F-bis, mentre non sono applicabili gli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 425/1984 né il beneficio dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000. È stato escluso anche il diritto all'assegno personale, poiché il trattamento economico riconosciuto nella magistratura tributaria risultava superiore a quello goduto nella magistratura ordinaria. Sono state respinte le censure fondate sul diritto dell'Unione e sulla Costituzione, nonché la domanda risarcitoria. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca e novità delle questioni. La censura sulle spese del primo grado è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 1, commi 4, 5, 7 e 8, l. 130/2022
In caso di transito nella giurisdizione tributaria ... i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7
La data di scadenza del termine per la domanda rileva per la formazione della graduatoria e per la speciale doppia valorizzazione dell'anzianità professionale e onoraria. L'anzianità maturata nella magistratura ordinaria deve invece essere riconosciuta fino all'effettiva immissione nella magistratura tributaria; nel periodo successivo alla scadenza della domanda non può essere aggiunta anche l'anzianità derivante dalla funzione onoraria tributaria.
art. 1-bis d.lgs. 545/1992
Individua il transito nella giurisdizione tributaria cui si riferisce la disciplina speciale della legge n. 130/2022.
tabella F-bis allegata al d.lgs. 545/1992
Determina le qualifiche della magistratura tributaria in base all'anzianità, inclusa quella di magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina.
art. 1, comma 8, l. 130/2022
In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile
L'assegno personale spetta soltanto quando il trattamento fisso e continuativo goduto nella magistratura di provenienza sia superiore a quello spettante nella magistratura tributaria; non spetta quando il transito comporti un trattamento economico complessivo più favorevole.
art. 3 l. 425/1984
Non è applicabile alla progressione economica nella magistratura tributaria, regolata dalla disciplina speciale del transito e dalla tabella F-bis.
art. 4 l. 425/1984
Non è applicabile alla progressione economica nella magistratura tributaria.
art. 5 l. 425/1984
Non è applicabile alla progressione economica nella magistratura tributaria.
art. 50, comma 4, l. 388/2000
I benefici economici collegati all'idoneità alle funzioni di consigliere di Cassazione e alle funzioni direttive superiori non sono estensibili ai magistrati tributari, non esistendo nella relativa magistratura qualifiche equivalenti.
art. 14 preleggi
La disciplina eccezionale che consente la doppia valutazione dell'anzianità professionale e onoraria non può essere applicata estensivamente oltre i casi e il periodo espressamente previsti.
art. 12 preleggi
L'interpretazione deve considerare, oltre al significato letterale, la connessione delle disposizioni e l'intenzione del legislatore, assicurando coerenza sistematica e attuazione della finalità normativa.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal TAR per la possibilità di riproporre davanti al giudice ordinario la domanda relativa alle competenze per l'attività onoraria svolta anteriormente al transito nella magistratura professionale.
art. 1, comma 1, l. 130/2022
Richiamato in relazione alla tabella F-bis e alla struttura delle qualifiche della magistratura tributaria.
Direttiva 77/187/CEE
Il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità della disciplina sui trasferimenti di imprese, poiché il transito tra magistrature non costituisce trasferimento di lavoratori a un nuovo imprenditore ed è frutto di una scelta facoltativa del magistrato.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.
art. 36 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
art. 97 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.
art. 117 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Massime di principio
- Nel transito straordinario di magistrati da una magistratura professionale alla magistratura tributaria, l'anzianità maturata nella magistratura di provenienza deve essere riconosciuta fino alla data effettiva di immissione nei ruoli della magistratura tributaria, anche quando tale data sia successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello.
- La doppia valorizzazione dell'anzianità maturata nella magistratura professionale e di quella maturata nelle funzioni onorarie tributarie costituisce una misura eccezionale e di stretta interpretazione: è consentita soltanto per il periodo espressamente considerato dalla legge, fino alla scadenza del termine per la domanda di interpello, e non può essere estesa al periodo intercorrente tra tale scadenza e l'effettiva immissione nella magistratura tributaria.
- Per il periodo tra la scadenza della domanda di interpello e l'immissione nella magistratura tributaria deve essere computata la sola anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza; non è consentita una scelta alternativa né una cumulabilità con l'anzianità derivante dalla funzione tributaria onoraria, in assenza di una specifica base legislativa.
- Il transito nella magistratura tributaria non attribuisce il diritto a conservare il trattamento economico che sarebbe spettato al magistrato se fosse rimasto nella magistratura di provenienza. Si applicano i criteri speciali di inquadramento previsti dalla legge n. 130/2022 e dalla tabella F-bis, mentre le disposizioni sulla progressione economica proprie della magistratura ordinaria sono applicabili soltanto se compatibili.
- L'assegno personale previsto per il transito nella magistratura tributaria spetta esclusivamente quando il trattamento fisso e continuativo goduto nella magistratura di provenienza sia superiore a quello spettante nella magistratura tributaria per la qualifica di inquadramento; non spetta quando il nuovo trattamento economico complessivo sia più favorevole.
- I benefici economici previsti per le qualifiche e le funzioni della magistratura ordinaria non possono essere estesi alla magistratura tributaria in via analogica quando nell'ordinamento tributario non esista una qualifica equivalente e manchi una specifica disposizione attributiva.
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