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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10836/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bruni era stato condannato per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 perché nella domanda per il Reddito di Cittadinanza presentata il 19/06/2019 aveva utilizzato la dichiarazione sostitutiva unica della madre in cui non risultavano indicate le vincite di gioco conseguite da Bruni nel 2018 per € 15.248,02. In Cassazione ha proposto due motivi: (1) mancata valutazione/specifica risposta circa il dolo specifico richiesto dall'art. 7 d.l. n.4/2019, deducendo che l'obbligo di indicare le vincite non sarebbe stato immediatamente intellegibile e che l'omissione non avrebbe inciso sull'idoneità a ottenere il beneficio; (2) mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p., contestando il rifiuto della Corte d'appello benché la pena fosse stata inflitta nel minimo edittale, con attenuanti generiche nella massima estensione e sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile come mera riproposizione delle doglianze già disattese in sede di merito e ha confermato che l'errore circa il diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza è un errore di diritto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p.; ha inoltre ritenuto che la normativa sul Reddito di Cittadinanza non sia oscura e che l'omissione di vincite superiori alla soglia fosse consapevole, essendo idonea ad impedire l'ammissione al beneficio. Sul secondo motivo ha ritenuto la questione ammissibile (la richiesta era stata fatta in sede di conclusioni in appello) ma infondata: ha confermato che il diniego della non menzione non è incompatibile con la concessione delle attenuanti o con la sospensione condizionale della pena, trattandosi di istituti con finalità diverse. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26)

    Norma penale che sanziona le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del Reddito di Cittadinanza; applicata per la omissione delle vincite di gioco che avrebbero escluso l'ammissione al beneficio.

  • art. 5 cod. pen.

    Principio secondo cui l'errore sulla legge penale non esclude il dolo; la Corte ha richiamato questo principio per affermare che l'ignoranza o l'errore circa il diritto al beneficio non escludono l'intenzionalità del reato di cui all'art. 7 d.l. n.4/2019.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma che disciplina la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; il ricorrente aveva chiesto la non menzione ma la Corte ha ritenuto legittimo il diniego rispetto alle circostanze del caso.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Previsione che devolve d'ufficio alla cognizione d'appello taluni benefici di legge; rilevante per il profilo procedurale in cui la richiesta di non menzione è stata formulata in sede di conclusioni d'appello.

  • art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Richiamato in relazione ai requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza; conferma che la normativa individua chiaramente i presupposti e le condizioni ostative, inclusa la disponibilità di somme provenienti da vincite di gioco oltre determinate soglie.

Massime di principio

  • L'errore o l'ignoranza circa il diritto a percepire un beneficio amministrativo (es. Reddito di Cittadinanza) costituisce, di regola, un errore di diritto che non esclude il dolo quando si tratta di dichiarazioni rese per ottenere il beneficio: la consapevolezza dell'omissione di fatti rilevanti è valutata concretamente e la mera asserzione di equivocità normativa raramente basta a escludere la responsabilità.
  • La mancata indicazione di somme (es. vincite di gioco) superiori alla soglia prevista per l'ammissione al beneficio è idonea a provare l'intenzionalità dell'omissione se risulta che la cifra avrebbe ostato all'ammissione; la valutazione tiene conto della chiarezza e della accessibilità del corpus normativo.
  • Le doglianze ricorsuali in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione di argomenti già disattesi in appello è inammissibile.
  • La richiesta della non menzione nel certificato del casellario può essere sollevata in sede di conclusioni d'appello, ma l'accoglimento è discrezionale e non è automaticamente imposto dall'applicazione di attenuanti o dalla sospensione condizionale della pena, dato che i diversi istituti perseguono finalità distinte.
  • Sul piano procedurale, per massimizzare le possibilità di successo è opportuno: (a) formulare in modo specifico e documentato i motivi di gravame in ogni grado di giudizio; (b) sollevare tempestivamente e con chiarezza richieste relative a benefici (es. non menzione) già in appello; (c) fornire prova convincente dell'assenza di consapevolezza dell'omissione se si vuole sostenere l'inesistenza del dolo.

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