Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35099/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall’escussione, da parte di un ente locale, di due polizze cauzionali collegate a obblighi relativi alla progettazione, realizzazione, gestione e successiva fase di post-gestione di una discarica. La società garante aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme richieste a titolo di garanzia, sostenendo che le polizze dovessero essere qualificate come fideiussioni e non come contratti autonomi di garanzia, con conseguente opponibilità delle eccezioni tipiche del fideiussore e applicabilità degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.; deduceva inoltre che una delle polizze non potesse coprire obbligazioni assunte da un soggetto diverso dall’originario contraente e contestava la durata e la validità delle garanzie, oltre a prospettare l’illegittimità dell’escussione per exceptio doli e la mancata considerazione della pretesa nel passivo fallimentare della società obbligata. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione, qualificando le polizze come contratti autonomi di garanzia, escludendo le eccezioni del fideiussore e ritenendo corretta l’escussione anche quanto a durata, soggetto garantito e quantum. Nel ricorso per cassazione la società garante ha riproposto cinque motivi: errata qualificazione delle polizze; errata esclusione delle eccezioni ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo in tema di exceptio doli; errata individuazione del termine di validità delle polizze; irrilevanza della polizza originaria rispetto alle obbligazioni del successivo cessionario d’azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando in sintesi che le doglianze sulla qualificazione delle polizze e sulla loro durata erano formulate come meri dissensi sul risultato interpretativo del giudice di merito, senza specifica denuncia delle regole ermeneutiche violate; ha inoltre confermato la correttezza della qualificazione delle polizze come contratti autonomi di garanzia, valorizzando il contenuto negoziale che prevedeva il pagamento entro trenta giorni su richiesta motivata, fino al massimale, senza beneficio di preventiva escussione e senza coinvolgimento del debitore principale. Di conseguenza, ha ritenuto non applicabili le eccezioni tipiche della fideiussione e ha escluso la rilevanza del motivo fondato sull’exceptio doli, anche perché la censura sul vizio motivazionale era preclusa per la doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1936 c.c. e ss.

    Richiamati per distinguere la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia; la Corte ribadisce che la garanzia autonoma non è subordinata all’accessorietà propria della fideiussione.

  • artt. 1322, 1325, 1362, 1363, 1367 c.c.

    Sono evocati dalla ricorrente per sostenere un diverso esito interpretativo, ma la Corte rileva che non viene denunciata specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1941 c.c.

    Richiamato per la struttura della fideiussione; la Corte ne esclude l’applicazione perché le polizze sono qualificate come garanzie autonome.

  • art. 1945 c.c.

    Le eccezioni del fideiussore non sono opponibili nel contratto autonomo di garanzia.

  • artt. 1955, 1956, 1957 c.c.

    La Corte conferma che tali eccezioni non trovano ingresso nel contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibili con la sua struttura.

  • art. 117 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’uso di una disciplina regolamentare; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e per la natura della valutazione svolta.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nella motivazione della sentenza di merito per escludere un profilo di colpa dell’ente locale; la Cassazione rileva che la censura non attinge tale passaggio in modo decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge; la Corte rileva che le doglianze, in realtà, mirano a un riesame del merito interpretativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sull’omesso esame di fatti decisivi è dichiarata inammissibile anche per effetto della doppia conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte sottolinea il difetto di specificità dei motivi che non indicano in modo chiaro la violazione di legge e la critica alla sentenza impugnata.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Implica l’inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia pronuncia conforme sulle medesime questioni di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • D.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia n. 502/1991

    Invocato dalla sentenza impugnata e dalla ricorrente sul tema della durata delle garanzie; la Cassazione non ne fa una base decisiva della decisione di legittimità.

  • l.r. 30/1987

    Menionata in relazione agli interventi di bonifica eseguiti dall’amministrazione comunale in via residuale.

  • art. 2558 c.c.

    Invocato per negare la riferibilità della polizza alle obbligazioni del cessionario d’azienda; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Per distinguere fideiussione e contratto autonomo di garanzia occorre guardare al contenuto concreto dell’accordo: se la prestazione del garante è diretta a tenere indenne il creditore dal rischio dell’inadempimento e non a riprodurre la medesima prestazione dovuta dal debitore principale, la garanzia è autonoma.
  • Nel contratto autonomo di garanzia l’assenza di accessorietà può risultare non solo da formule tipiche come "a prima richiesta e senza eccezioni", ma anche da clausole che impongano il pagamento entro un termine breve su semplice richiesta motivata, senza coinvolgimento del debitore principale.
  • Le eccezioni proprie della fideiussione, incluse quelle di cui agli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., sono incompatibili con la struttura del contratto autonomo di garanzia.
  • In sede di legittimità la contestazione dell’interpretazione contrattuale è ammissibile solo se indica specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in quale passaggio logico il giudice di merito si sarebbe discostato da essi; non è consentito proporre una mera diversa lettura del testo negoziale.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: non è deducibile una rivalutazione del contenuto del contratto o delle risultanze fattuali sotto forma di violazione di legge.
  • In presenza di doppia conforme sulle medesime questioni di fatto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non confronta in modo chiaro la ratio decidendi della sentenza impugnata e non spiega in concreto come le norme invocate sarebbero state violate.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.