Circolare numero 09 del 28-06-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità di definizione e recupero dei contributi sospesi per i soggetti colpiti dagli eventi del 2002 nella provincia di Catania, in attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011. I datori di lavoro privati interessati possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 2007 pagando il debito contributivo ridotto al 50%, al netto di quanto già versato, con possibilità di rateazione secondo le modalità vigenti. Per i pagamenti tardivi si applica il ravvedimento operoso, con sanzioni e interessi, mentre i versamenti effettuati entro il 31 luglio 2007 sono considerati tempestivi ai fini del termine del 30 giugno. La circolare indica inoltre le istruzioni operative per il versamento tramite modello F24 e il contenuto dei dati da inserire.
Recupero dei contributi sospesi per gli eventi sismici ed eruttivi della provincia di Catania
Recupero dei contributi sospesi per la provincia di Catania
La circolare disciplina la definizione del pagamento dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici ed eruttivi che hanno colpito la provincia di Catania nell’ottobre 2002, in attuazione dell’art. 1, comma 1011, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’intervento si inserisce nel solco delle indicazioni già fornite con la circolare n. 5 del 22/3/2006 e riguarda le modalità pratiche di regolarizzazione della posizione contributiva.
Ambito di applicazione
Possono accedere alla definizione i datori di lavoro privati aventi sede legale e operativa, alla data dell’evento, nei comuni indicati nell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, richiamata nella precedente circolare. La norma consente la chiusura della posizione relativa ai contributi sospesi per gli eventi del 2002.
Termine per la regolarizzazione
La posizione deve essere definita entro il 30 giugno 2007. La circolare precisa inoltre che, in ragione del poco tempo disponibile, i versamenti eseguiti entro il 31 luglio 2007 saranno considerati come effettuati entro il termine del 30 giugno 2007.
Importo dovuto e condizioni di pagamento
Il soggetto interessato deve corrispondere l’ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già effettuati a titolo di capitale e interessi, con riduzione del 50%. Restano ferme le modalità di rateizzazione già vigenti. Oltre il termine utile, il pagamento non è più assistito dalla riduzione e comporta l’applicazione di sanzioni e interessi.
Ravvedimento operoso e conseguenze del ritardo
Per i pagamenti tardivi trova applicazione il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche se siano già state notificate cartelle esattoriali. La circolare richiama il principio secondo cui la sanzione è ridotta a un ottavo del minimo nei casi di omesso o insufficiente pagamento del tributo o di un acconto, purché la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla violazione, con contestuale versamento del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Modalità operative di versamento
Per il versamento devono essere utilizzati i modelli 031/R e 031/CM, che devono risultare già consegnati; se non ancora presentati, possono essere trasmessi entro il pagamento in unica soluzione o, in caso di rateazione, al momento del versamento della prima rata. Il pagamento deve avvenire tramite modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali".
Compilazione del modello F24
La circolare fornisce le istruzioni di compilazione del modello F24: codice Ente 001; codice Sede della sede ENPALS competente; causale contributo "SOLS" per i contributi sospesi del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per quelli del Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa corrispondente alla matricola dell’impresa comprensiva del numero di attività; periodo di riferimento "da" e "a" in formato mm/aaaa; importo a debito pari alla rata mensile o all’intero importo in caso di pagamento in unica soluzione; eventuali importi a credito compensati per crediti verso erario, INPS, regioni ed enti locali.
Punti principali
Norma di riferimento e finalità
La circolare dà seguito alla precedente n. 5 del 22/3/2006 e comunica l’intervenuta pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, della norma contenuta nell’art. 1, comma 1011, della Legge n. 296/2006. Tale disposizione consente la definizione del pagamento dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici ed eruttivi che hanno interessato la provincia di Catania nell’ottobre 2002.
Soggetti interessati e termine per la definizione
La definizione riguarda i datori di lavoro privati aventi sede legale e operativa, alla data dell’evento, nei comuni indicati nell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, già richiamati nella circolare n. 5/2006. La posizione può essere definita entro il 30 giugno 2007.
Importo da versare e condizioni economiche
Il pagamento deve avvenire corrispondendo l’ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, con riduzione del 50%. Restano ferme le vigenti modalità di rateizzazione. Se il pagamento avviene oltre il termine utile, devono essere aggiunte sanzioni e interessi.
Ravvedimento operoso e effetti del ritardo
Per il ritardato pagamento si applica il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche se siano già state notificate le cartelle esattoriali. La sanzione ridotta è pari a un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, purché la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla commissione della violazione, unitamente al pagamento del tributo o della differenza dovuta e degli interessi moratori al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Proroga operativa del termine
In considerazione del breve tempo concesso per la regolarizzazione, i versamenti eseguiti entro il 31 luglio 2007 sono considerati effettuati entro il termine del 30 giugno 2007.
Modalità di versamento e documentazione
Si ricorda che devono essere già stati consegnati i modelli 031/R e 031/CM; se non ancora presentati, possono essere inoltrati entro e non oltre il pagamento in unica soluzione oppure al momento del versamento della prima rata. Il pagamento, sia in unica soluzione sia rateizzato, deve avvenire con modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali".
Compilazione del modello F24
Nel modello F24 devono essere indicati: codice Ente 001; codice Sede della sede ENPALS presso cui è aperta la posizione contributiva; causale contributo "SOLS" per i contributi sospesi del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per quelli del Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa corrispondente alla matricola dell’impresa con numero di attività (nove caratteri); periodo di riferimento "da" e "a" in formato mm/aaaa; importi a debito versati pari alla rata o all’intero importo; importi a credito compensati per eventuali crediti verso erario, INPS, regioni ed enti locali.
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