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Circolare

Circolare numero 93 del 22-6-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che la BCE ha elevato al 4% il tasso ufficiale di riferimento dal 13 giugno 2007. Di conseguenza, il tasso di differimento e di dilazione per i debiti contributivi sale al 10% annuo, con effetti sulle rateazioni concesse dal 13 giugno 2007 e sui differimenti dal mese di giugno 2007. La circolare aggiorna anche le misure delle sanzioni civili, confermando i parametri previsti dalla legge n. 388/2000 e sostituendo, nelle procedure concorsuali, il riferimento al prime rate con il TUR.

Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributivo

Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributivo

La circolare dell’INPS n. 93 del 22 giugno 2007 recepisce la variazione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca Centrale Europea e ne coordina gli effetti sul calcolo degli interessi e delle sanzioni connesse ai contributi previdenziali e assistenziali. Il documento interviene sia sugli interessi di differimento e di dilazione, sia sulla misura delle sanzioni civili applicabili ai ritardi e agli omessi versamenti.

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato il T.U.R. nella misura del 4% con decorrenza dal 13 giugno 2007. Tale valore viene assunto come base per determinare il tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Interessi di differimento e di dilazione

In applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, il T.U.R. maggiorato di 6 punti determina un tasso complessivo pari al 10% annuo dal 13 giugno 2007.

  • Interesse di dilazione: si applica alle rateazioni concesse dal 13 giugno 2007 ed è calcolato al 10%.
  • I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente restano invariati.
  • Interesse di differimento: si applica ai casi autorizzati di rinvio del termine di versamento ed è calcolato al 10% a partire dalla contribuzione del mese di giugno 2007.

La Direzione Centrale delle Entrate Contributive provvede all’inserimento del nuovo tasso nelle tabelle centrali.

Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento

La circolare aggiorna anche la misura delle sanzioni civili a decorrere dal 13 giugno 2007, richiamando l’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  • Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al T.U.R. + 5,5 punti, quindi 9,50% annuo.
  • Per i contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno ma non pagati entro 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo.
  • Per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile è anch’essa pari al T.U.R. + 5,5 punti, quindi 9,50% annuo.

Procedure concorsuali e sanzione ridotta

Per le procedure concorsuali richiamate dalla circolare n. 88/2002, il riferimento al “prime-rate” deve essere sostituito con il tasso ufficiale di riferimento del 4%.

La circolare precisa inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può in nessun caso scendere sotto il limite minimo stabilito dalla legge, corrispondente agli interessi legali.

Punti principali

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) nella misura del 4% con decorrenza dal 13 giugno 2007. Tale variazione costituisce il presupposto per il ricalcolo degli interessi applicabili ai debiti contributivi verso gli enti previdenziali e assistenziali obbligatori.

Interesse di differimento e di dilazione

L’interesse di differimento e quello di dilazione, maggiorati di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito dalla legge n. 402/1996, risultano pari al 10% a decorrere dal 13 giugno 2007. L’interesse di dilazione si applica alle rateazioni concesse dal 13 giugno 2007; i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non vengono modificati. L’interesse di differimento si applica, per i casi autorizzati, alla contribuzione relativa al mese di giugno 2007.

Nuova misura delle sanzioni civili

La circolare dettaglia le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributivo a decorrere dal 13 giugno 2007. Per le inadempienze spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 9,50% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b) secondo periodo, della legge n. 388/2000. Per i contributi accertati dall’Istituto, denunciati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della stessa legge. Per le ipotesi del comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile è ancora pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 9,50% annuo.

Procedure concorsuali e limite minimo

Per le procedure concorsuali richiamate nella circolare n. 88/2002, il riferimento al prime-rate deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 4%. Inoltre, viene ribadito che la sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite legale degli interessi legali.

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