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Circolare

Circolare numero 98 del 2-7-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i versamenti a carico del datore di lavoro destinati alla previdenza pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005, non rientrano nella contribuzione ordinaria ma sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10%. La disciplina si applica anche ai fondi aperti e alle forme pensionistiche complementari individuali, purché autorizzate/approvate dalla COVIP, anche se il versamento deriva da accordo individuale. Inoltre, l'1% del gettito del contributo di solidarietà confluisce nel Fondo di garanzia per i casi di omessi o insufficienti versamenti datoriali; la circolare detta le modalità di esposizione nel DM10 e aggiorna il piano dei conti con nuovi codici e contabilità separate.

Regime previdenziale delle contribuzioni datoriali alla previdenza complementare, fondo di garanzia e istruzioni contabili

Regime previdenziale delle contribuzioni datoriali alla previdenza complementare, Fondo di garanzia e istruzioni contabili

La circolare interviene sull'applicazione del contributo di solidarietà ai versamenti a carico del datore di lavoro destinati alla previdenza pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Contestualmente disciplina la quota dell'1% del gettito da destinare al Fondo di garanzia per i casi di omessi o insufficienti versamenti e aggiorna le istruzioni operative e contabili.

Ambito di applicazione del contributo di solidarietà

L'art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che, ferme restando le ordinarie regole contributive sulle quote a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare finalità di previdenza pensionistica complementare, si applichi il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

La circolare sottolinea che la nuova formulazione normativa è più ampia rispetto alla disciplina precedente e non richiede più che il versamento sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il presupposto determinante è soltanto la destinazione delle somme alla previdenza complementare, purché la forma pensionistica rientri tra quelle disciplinate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 252/2005 e sia approvata dalla COVIP.

Forme pensionistiche interessate

Ai fini dell'applicazione del regime agevolato/contributivo, la circolare ricorda che:

  • le forme pensionistiche complementari collettive comprendono quelle di cui agli artt. 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del D.Lgs. n. 252/2005, autorizzate dalla COVIP e iscritte all'albo di cui all'art. 20;
  • le forme pensionistiche complementari individuali sono quelle di cui all'art. 13 del decreto, approvate dalla COVIP.

Di conseguenza, i versamenti datoriali diretti a tali forme sono esclusi dalla ordinaria contribuzione previdenziale e assoggettati al contributo di solidarietà del 10%, anche quando il conferimento discenda da un semplice accordo individuale tra le parti. La circolare precisa inoltre che tale regola vale anche per i fondi aperti e per le forme previdenziali complementari individuali, purché in possesso dei requisiti previsti dal decreto.

Fondo di garanzia e quota dell'1%

Il comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005 dispone che una percentuale pari all'1% del gettito del contributo di solidarietà confluisca nel Fondo di garanzia previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. Il Fondo è istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS ed è destinato a coprire il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte dei datori di lavoro, dei contributi destinati alla previdenza complementare, nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

La circolare precisa che la quota dell'1% si applica solo a quella parte del gettito del contributo di solidarietà relativa alle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza complementare. Inoltre, poiché il gettito del contributo di solidarietà affluisce alla gestione pensionistica di legge cui è iscritto il lavoratore, gli altri enti previdenziali interessati devono riversare al Fondo di garanzia la quota corrispondente all'1% secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

Modalità operative per le aziende

Per garantire una corretta esposizione nel modello DM10, la circolare impone di distinguere tra:

  • contributo di solidarietà dovuto su finanziamenti datoriali destinati alla previdenza complementare ex D.Lgs. n. 252/2005;
  • contributo di solidarietà dovuto su finanziamenti datoriali destinati a finalità diverse dalla previdenza complementare.

Per i primi, le aziende devono continuare a utilizzare i codici già esistenti nei quadri B-C del DM10:

  • M900, con il nuovo significato di "contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e agli altri fondi gestiti dall'INPS;
  • M940, con il nuovo significato di "contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002.

Per i contributi dovuti su somme o accantonamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare devono invece essere usati i nuovi codici:

  • M980, per la generalità dei lavoratori iscritti al F.P.L.D. e agli altri fondi INPS;
  • M990, per i dirigenti industriali già iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002.

In corrispondenza di tali codici devono essere esposti il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto; la casella "giornate" non deve contenere alcun dato. L'adeguamento deve essere eseguito con la prima denuncia utile e comunque non oltre il terzo mese successivo alla data della circolare.

Istruzioni contabili

La circolare rileva che il contributo di solidarietà ex art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 era sino ad allora contabilizzato in modo indistinto, sia quando riferito a somme destinate alla previdenza complementare sia quando riferito ad altre finalità. Con l'entrata in vigore dell'art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005 si rende necessario distinguere contabilmente le due fattispecie.

Per il contributo applicato su somme destinate alla previdenza complementare restano in uso i conti esistenti, opportunamente rinominati, collegati ai codici DM10 M900 e M940. Per il contributo applicato su somme destinate a finalità diverse dalla previdenza complementare sono istituiti nuovi conti, distinti per gestione e per competenza degli anni precedenti o dell'anno in corso. Tra questi figurano, a titolo esemplificativo, i conti FPR 21/126, FPR 21/186, FPU 21/126, FPU 21/186, FPV 21/126, FPV 21/186, FPX 21/126, FPX 21/186, FPY 21/126, FPY 21/186, nonché una serie di conti FPZ dedicati ai fondi bancari e VLR per il Fondo volo.

Fondo di garanzia: contabilità separata e riparto

Per la quota dell'1% da destinare al Fondo di garanzia, la circolare istituisce una contabilità separata nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, identificata dal conto PTY, con la seguente articolazione:

  • PTY 21/110, per la competenza anni precedenti;
  • PTY 21/170, per la competenza dell'anno in corso.

Gli importi derivanti dai codici DM10 M900 e M940 vengono ripartiti dalla procedura DM e, per la quota pari all'1%, imputati ai suddetti conti PTY.

Variazioni al piano dei conti

L'allegato alla circolare elenca in modo analitico le variazioni al piano dei conti, distinguendo i casi di:

  • variazione di denominazione di conti già esistenti;
  • istituzione di nuovi conti per il contributo di solidarietà relativo a somme destinate alla previdenza complementare o a finalità diverse;
  • conti specifici per le diverse gestioni e per la competenza degli anni precedenti o dell'anno in corso.

Indicazioni finali

La circolare chiarisce quindi il nuovo perimetro applicativo del contributo di solidarietà sulle contribuzioni datoriali e introduce una separazione sia nelle modalità di denuncia sia nelle rilevazioni contabili. L'obiettivo è distinguere con precisione le somme destinate alla previdenza complementare da quelle impiegate per finalità diverse, assicurando al contempo il finanziamento del Fondo di garanzia mediante la quota dell'1% del gettito.

Punti principali

Ambito applicativo del contributo di solidarietà

Il D.Lgs. n. 252/2005 prevede che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse dal TFR, destinate alla previdenza complementare, si applichi il contributo di solidarietà del 10% ex art. 9-bis del D.L. n. 103/1991. La circolare evidenzia che non è più necessaria la previsione di tali versamenti nella contrattazione collettiva: ciò che rileva è la destinazione alla previdenza complementare e l'appartenenza a forme disciplinate dall'art. 1 del decreto e approvate dalla COVIP. L'assoggettamento al contributo si estende anche a fondi aperti e forme complementari individuali, se in possesso dei requisiti di legge, anche quando il versamento discenda da accordo individuale.

Fondo di garanzia e quota dell'1%

Il comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che l'1% del gettito del contributo di solidarietà confluisca nel Fondo di garanzia istituito presso la gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, già previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992. Il Fondo è destinato a coprire il rischio derivante da omessi o insufficienti versamenti dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali. La circolare precisa che ciascun ente previdenziale interessato deve riversare la quota corrispondente all'1% del gettito del contributo di solidarietà di propria competenza.

Modalità operative e codici DM10

Per distinguere correttamente i contributi in denuncia DM10, le aziende devono utilizzare codici diversi a seconda che il contributo di solidarietà riguardi somme destinate alla previdenza complementare oppure finalità diverse. Per la previdenza complementare restano i codici M900 e M940, con il nuovo significato riferito all'art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005. Per le somme destinate a finalità diverse dalla previdenza complementare vengono istituiti i codici M980 e M990. In corrispondenza di tali codici vanno indicati numero dei dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto; la casella "giornate" non va compilata. L'adeguamento deve avvenire con la prima denuncia utile e comunque non oltre il terzo mese successivo alla circolare.

Istruzioni contabili e nuovi conti

La circolare dispone la separata rilevazione contabile del contributo di solidarietà in funzione della destinazione delle somme. I conti già esistenti vengono mantenuti per il contributo relativo alla previdenza complementare, con denominazione aggiornata, mentre per le somme destinate a finalità diverse sono istituiti nuovi conti per le diverse gestioni e fondi interessati (FPR, FPU, FPV, FPX, FPY, FPZ, VLR), distinti per competenza anni precedenti e anno in corso. Inoltre, nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, viene istituita la contabilità separata PTY per il Fondo di garanzia, con i conti PTY 21/110 e PTY 21/170 per la quota dell'1% ripartita dalla procedura DM.

Variazioni al piano dei conti

In allegato sono elencate le variazioni al piano dei conti: alcune codifiche vengono variate nella denominazione e altre sono istituite ex novo. Le nuove denominazioni distinguono tra contributo di solidarietà su somme destinate a previdenza complementare e contributo su somme destinate a finalità diverse dalla previdenza complementare, con ulteriori distinzioni per le varie gestioni interessate e per la competenza di anni precedenti o dell'anno in corso.

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