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Circolare

Circolare numero 94 del 22-6-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007 alla legge n. 206/2004 in materia di benefici previdenziali e fiscali per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Vengono ampliati i destinatari della maggiorazione figurativa di 10 anni di contribuzione anche ai familiari superstiti, con precisazioni su requisiti soggettivi, decorrenze, regime fiscale, documentazione necessaria e casi particolari come le vittime di Ustica e della banda della Uno Bianca.

Nuove norme sui benefici per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Nuove norme in materia di vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice

La circolare n. 94 del 22 giugno 2007 fornisce istruzioni applicative sulle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007 alla disciplina della legge n. 206/2004. L’intervento normativo amplia i benefici previdenziali e fiscali per le vittime del terrorismo e per alcuni loro familiari, con chiarimenti operativi su decorrenze, certificazioni e trattamento fiscale.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama in particolare l’articolo 1, commi 794, 795 e 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comma 794 sostituisce, nell’articolo 3 della legge n. 206/2004, il requisito dell’invalidità “inferiore all’80 per cento” con quello di invalidità “di qualsiasi entità e grado”; il comma 795 estende il beneficio anche ai familiari delle vittime, nei limiti indicati dalla norma.

Il comma 1270, già oggetto di prima informativa con circolare n. 5 del 4 gennaio 2007, estende l’ambito soggettivo della legge anche ai familiari delle vittime della strage di Ustica e ai familiari, ovvero superstiti, delle vittime della banda della Uno Bianca. La circolare precisa che le nuove istruzioni si coordinano con la precedente circolare n. 113 del 19 ottobre 2005.

Beneficio dell’aumento figurativo di 10 anni

La legge n. 206/2004, come modificata, riconosce un incremento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione, nonché per il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. La circolare chiarisce che:

  • il beneficio si applica ai soggetti che abbiano subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado;
  • si applica ai trattamenti diretti liquidati ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 206/2004 e ai trattamenti pensionistici già in essere;
  • sulle pensioni retributive o miste, l’anzianità figurativa incrementa l’ultima quota calcolata con il sistema retributivo;
  • l’anzianità massima riconoscibile non può superare 2080 contributi settimanali;
  • nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il limite dei 2080 contributi comprende anche la contribuzione accreditata nell’AGO e nelle gestioni speciali, comprensiva del beneficio.

Per i trattamenti liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, il riconoscimento deve essere effettuato applicando i criteri già illustrati nella circolare n. 113/2005 per la determinazione del valore retributivo dei periodi da accreditare figurativamente.

Decorrenza e ricostituzione delle pensioni

Il beneficio dei 10 anni di contribuzione figurativa deve essere riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2007. Ne discende che le nuove prestazioni liquidate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 206/2004, con attribuzione immediata della maggiorazione, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007.

Se i benefici devono essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione, anche se liquidata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 206/2004, le Strutture territoriali devono procedere d’ufficio alla ricostituzione della pensione, previa acquisizione della certificazione. In tal caso, la pensione va ricalcolata dalla decorrenza originaria, con effetti economici dal 1° gennaio 2007.

Beneficio ai familiari delle vittime

Il comma 795 riconosce il beneficio figurativo anche ai familiari delle vittime, anche superstiti, limitatamente a:

  • coniuge e figli, anche maggiorenni;
  • in mancanza di coniuge e figli, ai genitori.

La circolare precisa che il beneficio è subordinato al possesso della cittadinanza italiana al momento dell’evento, come previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 206/2004, e che il familiare deve essere iscritto a una forma previdenziale obbligatoria al momento dell’evento terroristico. Non rileva, invece, la cittadinanza italiana ai fini dell’inclusione del beneficio nel calcolo delle pensioni indirette o di reversibilità.

La verifica dello status deve essere compiuta con riferimento al momento in cui si verifica l’evento tutelato:

  • il coniuge deve essere tale al momento dell’evento;
  • i figli devono esistere al momento dell’evento, indipendentemente dall’età;
  • in caso di divorzio, l’ex coniuge non ha diritto se il divorzio era già intervenuto al momento dell’evento; se invece interviene successivamente, il beneficio spetta comunque;
  • i genitori sono beneficiari solo quando, al momento dell’evento, non vi siano né coniuge né figli.

La circolare ribadisce inoltre che i benefici non sono attribuibili a chi al momento dell’evento terroristico era già pensionato e non svolgeva attività lavorativa.

Regole per il diritto pensionistico

Per i destinatari delle disposizioni dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 206/2004, come modificato dalla legge n. 296/2006, continuano ad applicarsi i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalle regole generali vigenti per gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie gestite dall’Istituto, come già chiarito nella circolare n. 113/2005.

Le pensioni per le quali la maggiorazione è determinante per l’acquisizione del diritto non possono decorrere prima del 1° febbraio 2007. Per le pensioni da liquidare senza che la maggiorazione sia determinante, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007, oppure in caso di ricostituzione, il trattamento va ricalcolato dalla decorrenza originaria con effetti economici dal 1° gennaio 2007.

Regime fiscale dei trattamenti

La circolare affronta anche il regime fiscale applicabile ai trattamenti pensionistici liquidati ai soggetti destinatari della normativa.

Per la maggiorazione figurativa prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 206/2004, l’esenzione IRPEF riguarda soltanto la quota di pensione maturata grazie ai 10 anni di versamenti figurativi riconosciuti. Il chiarimento richiama la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 29 luglio 2005.

Per i trattamenti pensionistici previsti dall’articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 206/2004, come modificati, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che essi non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF. Tale criterio vale anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte della vittima.

Estensione a Ustica e alla banda della Uno Bianca

La circolare ribadisce che tra i destinatari dei benefici rientrano anche i familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 e i familiari e superstiti delle vittime della cosiddetta banda della Uno Bianca.

Per tali soggetti si applicano sia le istruzioni della circolare in esame sia quelle della circolare n. 113/2005, con la precisazione che la decorrenza dei benefici economici non può essere anteriore al 1° gennaio 2007.

Doppia annualità per i superstiti

In relazione all’articolo 5, comma 4, della legge n. 206/2004, la circolare ricorda che la doppia annualità spetta soltanto ai soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità. Ne consegue che può essere erogata ai soli superstiti di soggetto già pensionato e non ai superstiti di assicurato.

La doppia annualità non spetta inoltre a coloro che, pur contitolari della pensione di reversibilità, abbiano perso il diritto al 1° gennaio 2007, come nel caso di figli che abbiano compiuto il 18° anno di età o del coniuge superstite che abbia contratto nuovo matrimonio. L’importo corrisponde alla pensione di reversibilità lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, determinata al momento del decesso del dante causa.

Domanda, certificazione e documentazione necessaria

I benefici possono essere riconosciuti solo dopo l’acquisizione della certificazione rilasciata dalla Prefettura-Ufficio territoriale competente, a seguito di domanda dell’interessato. La certificazione deve attestare:

  • la condizione di invalido e/o di caduto per atti di terrorismo;
  • il grado di invalidità permanente della capacità lavorativa;
  • la data e il luogo dell’evento terroristico;
  • il nesso causale con l’evento tutelato.

La circolare chiarisce che la certificazione è valida anche se non indica, nei casi di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni o la patologia invalidante. Al momento del pensionamento la certificazione deve essere allegata alla domanda di pensione; in caso di ricostituzione può essere acquisita d’ufficio dalla Prefettura o prodotta direttamente dall’interessato.

Per il coniuge della vittima occorre una certificazione o dichiarazione sostitutiva che attesti il rapporto di matrimonio o lo stato di famiglia riferito al momento dell’evento. Per i figli è sufficiente la dichiarazione della data di nascita, da confrontare con il momento dell’evento. I genitori devono allegare lo stato di famiglia della vittima relativo al momento dell’evento e una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di coniuge e figli al momento stesso.

Chi non è ancora pensionato deve produrre la documentazione alla domanda di pensione o, se del caso, alla domanda di incentivo al posticipo del pensionamento (“bonus”).

Contenuto dell’allegato normativo

In allegato è riportato il testo coordinato della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge n. 296/2006. L’allegato ripercorre le principali disposizioni in materia di ambito soggettivo, benefici pensionistici, trattamento fiscale, elargizioni, assegno vitalizio, pensioni ai superstiti, assistenza sanitaria e psicologica, patrocinio a carico dello Stato, procedura di riconoscimento, decorrenza temporale dei benefici e copertura finanziaria.

Punti principali

Modifiche normative introdotte dalla legge n. 296/2006

La legge finanziaria 2007, tramite i commi 794, 795 e 1270 dell’articolo 1, modifica la legge n. 206/2004 estendendo il beneficio dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva anche ai soggetti con invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e ai loro familiari superstiti, limitatamente a coniuge, figli anche maggiorenni e, in mancanza, genitori.

Beneficio contributivo di 10 anni per gli invalidi

Per le vittime di terrorismo con invalidità permanente, il riconoscimento figurativo di 10 anni si applica sia ai trattamenti diretti già liquidati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 206/2004 sia ai trattamenti pensionistici già in essere. Il beneficio vale ai fini del diritto e della misura della pensione e può incidere anche sul TFR o trattamento equipollente. L’anzianità massima riconoscibile non può superare 2080 contributi settimanali.

Estensione ai familiari superstiti

Il comma 795 estende il beneficio ai familiari delle vittime, anche superstiti, dipendenti pubblici o privati o autonomi. Il diritto spetta al coniuge e ai figli, anche maggiorenni; in assenza di questi, ai genitori. La circolare chiarisce che lo status va verificato al momento dell’evento terroristico e che il beneficio non spetta a chi era già pensionato senza attività lavorativa al momento del fatto.

Decorrenze e ricostituzione delle pensioni

Il beneficio decorre dal 1° gennaio 2007. Le nuove pensioni con attribuzione immediata della maggiorazione non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007. Per i soggetti già titolari di pensione, le sedi territoriali devono procedere d’ufficio alla ricostituzione, con effetti economici dal 1° gennaio 2007 e ricalcolo dalla decorrenza originaria.

Regime fiscale

La circolare richiama il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: per il beneficio figurativo di 10 anni è esente da IRPEF solo la quota di pensione maturata grazie ai dieci anni riconosciuti figurativamente. Per i trattamenti diretti previsti dall’art. 4, commi 2 e 3, invece, la pensione non concorre interamente a formare il reddito imponibile. Il criterio si estende anche alle pensioni di reversibilità o indirette ai superstiti.

Casi particolari: Ustica e Uno Bianca

I benefici si applicano anche ai familiari delle vittime della strage di Ustica e ai familiari e superstiti delle vittime della banda della Uno Bianca. Per tali categorie valgono le istruzioni della circolare e quelle della precedente circolare n. 113/2005. La decorrenza dei benefici economici non può essere anteriore al 1° gennaio 2007.

Doppia annualità

La doppia annualità prevista dall’art. 5, comma 4, della legge n. 206/2004 spetta solo ai titolari del diritto alla pensione di reversibilità, quindi ai superstiti di soggetto già pensionato e non ai superstiti di assicurato. Non spetta a chi, pur contitolare, abbia perso il diritto al 1° gennaio 2007; è pari all’importo lordo della reversibilità comprensivo della tredicesima determinato al decesso.

Domanda, certificazione e documentazione

I benefici possono essere riconosciuti solo dopo l’acquisizione della certificazione della Prefettura-Ufficio territoriale competente, rilasciata su domanda dell’interessato, che attesti invalidità/caduta per terrorismo, grado di invalidità, data e luogo dell’evento e nesso causale. Al momento del pensionamento la certificazione va allegata alla domanda; in ricostituzione può essere acquisita d’ufficio o prodotta dall’interessato. Sono richiesti ulteriori documenti per coniuge, figli e genitori per provare il rapporto e la mancanza di altri aventi diritto.

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