Circolare numero 97 del 27-6-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e UNSIAU per la trattenuta in pensione delle quote associative sindacali, richiamando i soggetti legittimati, le modalità di rilascio e revoca della delega, la misura del contributo, i rapporti finanziari, le responsabilità e i rapporti locali. Fornisce inoltre le istruzioni contabili con l’istituzione di due nuovi conti per rilevare le trattenute sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti. Viene precisata la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2007 e il rinnovo annuale su richiesta entro il 30 settembre.
Convenzione INPS-UNSIAU per la riscossione delle quote associative sulle pensioni e istruzioni contabili
Convenzione INPS-UNSIAU per la riscossione delle quote associative sulle pensioni
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Unione Sindacati Autonomi Nazionale (UNSIAU) per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Accanto alle istruzioni operative, la circolare contiene anche le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.
Soggetti legittimati alla delega
La facoltà di chiedere la trattenuta sindacale sulla pensione spetta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS.
La circolare ribadisce espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché l’art. 23-octies fa riferimento alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e i consensi necessari al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Essa deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale dell’UNSIAU, con apposizione del timbro dell’associazione.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti, a cura della sede locale o degli uffici centrali UNSIAU.
Decorrenza della delega
Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui la delega è pervenuta alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione.
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
La circolare precisa inoltre che le deleghe già rilasciate si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca.
Revoca della delega e concorso di più deleghe
La revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua presentazione alla struttura territoriale INPS competente. Se la comunicazione di revoca perviene direttamente all’INPS da parte del pensionato, la struttura periferica procede all’acquisizione della revoca con la medesima decorrenza.
Qualora risultino più deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, è valida ai fini della trattenuta la prima delega ricevuta dall’INPS. La delega successiva produce effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.
La circolare segnala un cambiamento rispetto alle convenzioni precedenti: per le revoche presentate direttamente all’INPS non è più previsto l’obbligo della struttura di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Le aliquote applicabili sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta segue le stesse modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e UNSIAU.
L’INPS versa all’associazione acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. In via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati sulla base di un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e definitivi sono effettuati contestualmente al primo pagamento utile.
Per le pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto con cadenza quadrimestrale, relativo alle trattenute disposte in occasione del primo pagamento e delle rate successive dell’anno di liquidazione. L’importo è ridotto del 3% rispetto alle trattenute calcolate dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.
I conguagli tra acconti e trattenute effettive devono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi o altri oneri. Se, prima di tale data, le rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento coprono almeno il 97% del totale, il conguaglio può essere eseguito sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione se necessaria.
Spese della convenzione e responsabilità
L’associazione si impegna a corrispondere all’Istituto gli importi derivanti dalla revisione dei costi. La circolare indica i costi allora vigenti, fissati dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002:
- gestione delega: euro 0,02;
- nuova delega: euro 0,35;
- cancellazione delega: euro 2,01;
- variazione delega: euro 2,54.
Restano a carico dell’associazione anche ogni altro eventuale onere, compreso quello fiscale, connesso alla convenzione. UNSIAU accetta inoltre senza riserva le decisioni relative ai costi.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità per i rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, UNSIAU si obbliga a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Rapporti a livello locale e banca dati
I rapporti con le strutture periferiche UNSIAU sono affidati al responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti dell’organizzazione devono rivolgersi per la risoluzione delle problematiche locali. Le questioni non risolte in sede periferica vengono trasferite a livello centrale per l’esame della Direzione generale e delle strutture nazionali UNSIAU.
L’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione convenzionata una banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la parte di competenza dell’organizzazione, con inserimento dei dati relativi a nuove deleghe, revoche, cancellazioni e altre variazioni, nel rispetto delle modalità autorizzate e delle norme di sicurezza dettate dall’Istituto e dal Garante per la privacy.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo annuale da parte di UNSIAU deve essere inviata all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto di UNSIAU sono istituiti due conti:
- GPA 25/195, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA 27/195, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/195 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2008. Nell’allegato 2 sono riportate le denominazioni complete e abbreviate dei conti istituiti.
Punti principali
Ambito soggettivo della convenzione
Possono avvalersi della trattenuta sulle pensioni i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio gestito dall’INPS, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché la norma richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Rilascio, presentazione e decorrenza della delega
La delega deve essere resa sul modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy, e deve essere controfirmata dal responsabile locale UNSIAU. I nominativi dei soggetti autorizzati a firmare e presentare le deleghe vanno comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS. Le nuove deleghe e le revoche diventano efficaci entro tre mesi dalla presentazione; per le deleghe di pensionati già in godimento gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione alla struttura INPS competente. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione.
Revoca e pluralità di deleghe
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso prevale la più recente. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all’INPS è acquisita dalla struttura periferica e produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione; la circolare segnala che, rispetto alle convenzioni precedenti, non è più necessario avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale della revoca ricevuta direttamente dall’Istituto.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità pagate con un unico ordine a più contitolari si applicano le stesse modalità di calcolo. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.
Regolazione dei rapporti finanziari e rimborsi
L’INPS versa all’associazione acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati provvisoriamente come un dodicesimo degli acconti dell’anno precedente, maggiorato dell’incremento del monte pensioni per perequazione automatica, con successivo conguaglio al primo pagamento utile. È previsto inoltre un acconto quadrimestrale per le trattenute sulle pensioni di nuova liquidazione, ridotto del 3% dell’importo calcolato per il periodo dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli tra acconti e trattenute effettive avvengono entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o altri oneri.
Spese, costi e responsabilità
L’associazione sostiene i costi del servizio secondo la revisione dei costi, con applicazione dei valori allora vigenti: gestione delega 0,02 euro, nuova delega 0,35 euro, cancellazione delega 2,01 euro, variazione delega 2,54 euro. Restano inoltre a carico dell’associazione ogni altra spesa e onere, anche fiscale, inerente alla convenzione. UNSIAU esonera INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale e si impegna a ristorare l’Istituto di eventuali effetti negativi derivanti da contestazioni sulla validità o regolarità della delega.
Rapporti locali, banca dati e durata
I rapporti a livello periferico sono affidati al responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolte localmente sono deferite alla Direzione generale e alle strutture nazionali UNSIAU. INPS mette a disposizione una banca dati delle deleghe consultabile dall’organizzazione per la parte di propria competenza, nel rispetto delle regole di sicurezza e privacy. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007; il rinnovo annuale deve essere richiesto da UNSIAU con raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione delle trattenute sindacali sono istituiti due conti: GPA 25/195 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA 27/195 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/195 va movimentato a partire dall’esercizio 2008. Le denominazioni complete e abbreviate sono riportate nell’allegato 2.
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