Circolare numero 132 del 10-09-2021
L’articolo 66, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha introdotto delle novità in materia di tutela previdenziale della malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina e si riepilogano le disposizioni inerenti alla prestazione economica di malattia per i lavoratori del settore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le modifiche introdotte dall'art.66 del DL 25/05/2021 n.73 (convertito) in tema di indennità di malattia per i lavoratori iscritti al FPLS, entrate in vigore il 26/05/2021: riduzione dei requisiti contributivi da 100 a 40 giornate, calcolo dell'indennità basato sulle ultime 40 prestazioni, aumento del massimale giornaliero a 100 euro, conferma della durata massima di 180 giorni/anno e indicazioni operative su erogazione, obblighi dei datori e utilizzo del flusso UniEmens.
Novità su tutela previdenziale della malattia per iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 66 DL 73/2021)
Punti principali
Ambito soggettivo e esclusioni
Sono assicurati i lavoratori dello spettacolo (art.3 D.lgs. 708/1947 e aggiornamenti) indipendentemente dalla tipologia di rapporto, salvo esclusioni esplicite: lavoratori autonomi esercenti attivita musicale, dipendenti a tempo indeterminato di Fondazioni lirico-sinfoniche soggetti a norme di pubblico impiego, iscritti dipendenti di amministrazioni pubbliche indicate dal D.lgs.165/2001.
Requisiti contributivi per il diritto
Per eventi dal 26/05/2021 il requisito minimo è di 40 contributi giornalieri dovuti o versati dal 1° gennaio dell'anno solare precedente fino all'inizio dell'evento; non sono utili contributi figurativi o riscatti. Si ribadisce il principio di automaticita delle prestazioni.
Decorrenza e durata
L'indennità decorre dal 4° giorno dall'inizio dell'evento e spetta fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare. In caso di prosecuzione, ricaduta entro 30 giorni o certificati di continuazione non si applicano i 3 giorni di carenza e si sommano i periodi ai fini della misura.
Misura dell'indennità
60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno; 80% dal 21° giorno fino a 180 giorni; 40% per disoccupati e per giorni non lavorativi dei lavoratori che prestano attività in giorni predeterminati. Ricovero: indennità ridotta a 2/5 se assenza di familiari a carico. Regole specifiche per contratti a termine e part-time (intera per giorni lavorativi, 40% per pause contrattuali).
Determinazione della retribuzione media (RMGG) e massimale
La retribuzione media giornaliera si calcola sulle ultime 40 prestazioni giornaliere soggette a contribuzione (comprende rateo tredicesima e premi). Per lavoratori di durata limitata è previsto un massimale giornaliero elevato a 100 euro (da 67,14) a decorrere dal 26/05/2021.
Modalita di erogazione e obblighi dei datori
Per i contratti a tempo indeterminato l'indennità è anticipata dal datore di lavoro; INPS paga direttamente disoccupati, lavoratori 'saltuari' a termine o a prestazione e occupati in attivita saltuaria o stagionale. Il datore che anticipa deve verificare i requisiti e la retribuzione; il lavoratore collabora fornendo documentazione.
Flussi informativi e controlli (UniEmens)
I datori di lavoro devono valorizzare l'elemento obbligatorio nel flusso UniEmens che indica il tipo di trattamento retributivo garantito in caso di malattia; l'INPS potrà così verificare i diritti e pagare direttamente senza richiedere documentazione aggiuntiva. Le Strutture territoriali forniscono elementi utili ai datori per eventuali integrazioni contrattuali.
Riferimenti normativi e decorrenza
Modifiche apportate dall'art.66 del DL n.73/2021, convertito dalla L.106/2021, operative dal 26/05/2021; richiamate varie circolari storiche (n.124/2017, n.134363/1980, n.134403/1983, n.160/1983) per dettagli applicativi.
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