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Circolare

Circolare numero 130 del 31-08-2021

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni integrative della circolare n. 57 del 12 aprile 2021 relativa all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Rilascio del nuovo modulo di presentazione della domanda di esonero.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra quanto già disposto con la n.57/2021: viene rilasciato un nuovo modulo semplificato per la presentazione delle domande di esonero ex art.222 DL 34/2020 (con dichiarazione ai sensi degli artt.47 e 76 DPR 445/2000), il termine per la presentazione è prorogato al 30/09/2021. Le domande già presentate restano valide ma possono essere annullate e ripresentate. INPS verificherà la sufficienza delle risorse (477,9 mln €) e, in caso di esaurimento, ridurrà proporzionalmente gli importi autorizzati; gli interessati dovranno versare eventuali eccedenze entro 30 giorni. Restano possibili controlli successivi (DURC, ATECO), registrazione degli aiuti nei registri RNA/Sian/Sipa e recuperi/sanzioni in caso di irregolarità o superamento dei massimali.

Rilascio nuovo modulo e proroga termini per l'esonero contributivo ex art.222 DL 34/2020

Punti principali

Premessa

Richiamo alla circolare n.57/2021 che aveva disciplinato l'accesso all'esonero ex art.222 DL 34/2020 e alla sospensione del modulo con il messaggio n.1850/2021 per adeguare e semplificare le dichiarazioni richieste.

Nuovo modulo e termine di presentazione

È stato rilasciato un modulo semplificato che consente la dichiarazione, ai sensi degli artt.47 e 76 DPR 445/2000, sul rispetto dei limiti individuali del Quadro temporaneo. Le aziende con contribuzione agricola unificata possono modificare gli importi precompilati relativi al periodo 1/1/2020-30/6/2020. Il modulo è disponibile nel Portale delle Agevolazioni (www.inps.it). Termine per la presentazione delle domande: 30/09/2021.

Validità delle domande precedenti

Le domande inviate con il modulo precedente restano valide e non è obbligatorio ripresentare l'istanza. È comunque possibile annullare la domanda tramite la funzione "Rinuncia alla sgravio" e inviarne una nuova. Le domande in stato "Bozza" sono state annullate automaticamente e devono essere reinserite.

Verifica risorse e riduzione degli importi

Le risorse complessive disponibili ammontano a 477,9 milioni di euro. Alla scadenza del termine INPS verificherà la sufficienza delle risorse e, in caso di superamento, ridurrà proporzionalmente l'agevolazione tra tutti i beneficiari. L'importo definitivo sarà comunicato via PEC e gli aventi diritto dovranno versare l'eventuale eccedenza entro 30 giorni.

Gestione specifica per contribuzione agricola

INPS rielaborerà centralmente i prospetti relativi ai primi due trimestri 2020 e comunicherà la parte di esonero relativa al periodo 1/1/2020-30/6/2020 nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole. Eventuali somme versate in eccedenza possono essere compensate con contributi da pagare tramite i moduli del Cassetto.

Controlli successivi, recupero e riduzione dell'importo fruito

Anche dopo l'autorizzazione definitiva INPS effettuerà controlli (es. DURC, verifica del codice ATECO). Se risultano irregolarità o superamenti dei massimali individuali il beneficio può essere ridotto o recuperato. In caso di eccedenze determinate per superamento del massimale, la quota eccedente è dovuta in unica soluzione; per riduzioni a seguito di registrazione nei registri aiuti saranno applicate sanzioni civili per omissione decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'importo definitivo.

Registrazione ai registri degli aiuti e massimali settoriali

L'agevolazione sarà registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) o nei registri Sian/Sipa per il settore agricolo e della pesca/acquacoltura. Massimali: imprese produzione primaria (inclusi produttori di vino ATECO 01.21.00) max €225.000; pesca/acquacoltura max €270.000; altri settori max €1.800.000. Il controllo sul rispetto del massimale avverrà in sede di registrazione e potrà comportare riduzioni e obblighi di versamento.

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