Circolare numero 130 del 11-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto dell'art. 22, comma 39, della legge n. 724/1994, l'art. 31 dello Statuto dei lavoratori si applica anche ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei Consigli regionali, a decorrere dal 31 marzo 1993. Ne deriva che i periodi di aspettativa non retribuita sono utili, senza versamento di contributi, ai fini pensionistici e che deve essere annullata e rimborsata la contribuzione eventualmente già versata dal mese di aprile 1993. L'accredito dei contributi figurativi nell'assicurazione IVS avviene su domanda dell'interessato.
Applicazione dell'art. 31 della legge n. 300/1970 ai pubblici dipendenti eletti in cariche parlamentari o regionali
Applicazione dell'art. 31 della legge n. 300/1970 ai pubblici dipendenti eletti
La circolare del Ministero del Tesoro interviene per chiarire gli effetti dell'art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'obiettivo è uniformare il trattamento dei dipendenti pubblici eletti in determinate cariche elettive a quello già previsto per il settore privato.
Ambito soggettivo di applicazione
La disposizione riguarda i dipendenti pubblici eletti:
- nel Parlamento nazionale;
- nel Parlamento europeo;
- nei Consigli regionali.
La circolare richiama anche, in via generale, le pubbliche amministrazioni interessate e precisa che tra i destinatari rientrano pure i professori universitari.
Decorrenza e parità di trattamento
Il Ministero chiarisce che l'interpretazione autentica opera dal 31 marzo 1993. Da tale data i periodi di aspettativa non retribuita riconosciuti ai dipendenti pubblici eletti nelle cariche indicate sono trattati come nel settore privato, realizzando così una parità di trattamento tra pubblico e privato.
Effetti sul versamento contributivo
Per i dipendenti pubblici iscritti all'assicurazione IVS collocati in aspettativa senza assegni, la contribuzione non è dovuta a decorrere dal mese di aprile 1993. Viene quindi superato il contenuto della precedente circolare n. 99 del 24 marzo 1994, punto b, che prevedeva l'obbligo contributivo.
Recupero delle somme già versate
La contribuzione eventualmente già versata a partire da aprile 1993 deve essere:
- annullata;
- ammessa a rimborso;
- trattata secondo le comuni norme vigenti in materia di restituzione dei contributi indebiti.
Accredito figurativo e riflessi pensionistici
Per i soggetti interessati deve essere effettuato, su domanda, l'accredito dei contributi figurativi nell'assicurazione IVS ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970. I periodi di aspettativa non retribuita sono considerati utili:
- ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione;
- ai fini della determinazione della misura della pensione;
ma non anche ai fini del trattamento di fine rapporto, come desumibile dalla stessa disciplina richiamata.
Indicazioni alle amministrazioni
Le amministrazioni destinatarie sono invitate a portare il contenuto della circolare a conoscenza degli uffici che amministrano il personale, in modo da adeguare i comportamenti applicativi e le posizioni contributive interessate.
Punti principali
Interpretazione autentica dell'art. 31 della legge n. 300/1970
L'art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, viene qualificato come norma di interpretazione autentica dell'art. 31 della legge n. 300/1970. La disposizione estende ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei Consigli regionali il regime di aspettativa senza retribuzione previsto dallo Statuto dei lavoratori.
Decorrenza dell'applicazione
Il Ministero del Tesoro chiarisce che la nuova interpretazione opera dal 31 marzo 1993. In tal modo viene realizzata la parità di trattamento tra settore privato e settore pubblico per i dipendenti pubblici eletti nelle cariche indicate.
Effetti contributivi per l'assicurazione IVS
Per i dipendenti pubblici iscritti all'assicurazione IVS che siano collocati in aspettativa senza assegni, non è dovuta, a decorrere dal mese di aprile 1993, la contribuzione all'Istituto. Viene quindi superato quanto stabilito dalla precedente circolare n. 99 del 24 marzo 1994, punto b.
Rimborso dei contributi versati
La contribuzione eventualmente versata da aprile 1993 in poi deve essere annullata e ammessa a rimborso secondo le ordinarie norme vigenti in materia.
Accredito figurativo e limiti di applicazione
Per i dipendenti interessati deve procedersi, su domanda, all'accredito dei contributi figurativi nell'assicurazione IVS ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970. La circolare precisa inoltre che i periodi di aspettativa non retribuita sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione a carico delle rispettive gestioni, ma non ai fini del trattamento di fine rapporto.
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