Circolare numero 128 del 10-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che il D.L. 3 maggio 1995, n. 154 proroga al 30 novembre 1995 il termine previsto dal D.L. 646/1994 per la sospensione dei versamenti contributivi e delle prestazioni del SSN nelle zone alluvionate 1993-1994. La proroga estende il periodo di sospensione dal 4 novembre 1994 al 30 novembre 1995 e comporta l’adeguamento dei termini per denunce, domande di sospensione e recupero dei contributi sospesi. Sono fornite istruzioni distinte per datori di lavoro e per artigiani/esercenti attività commerciali, con indicazione delle nuove scadenze e delle regole per eventuali versamenti già effettuati.
Proroga al 30 novembre 1995 della sospensione dei termini contributivi per le zone alluvionate 1993-1994
Proroga dei termini contributivi per le zone alluvionate 1993-1994
La circolare dà attuazione alla proroga introdotta dal D.L. 3 maggio 1995, n. 154 per i soggetti colpiti dalle alluvioni del 1993-1994. L’effetto principale è l’estensione fino al 30 novembre 1995 della sospensione dei termini contributivi e delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale già prevista dal D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
Ambito temporale della sospensione
La sospensione, per effetto della proroga, copre il periodo dal 4 novembre 1994 al 30 novembre 1995. La circolare precisa che la disciplina va applicata con riferimento ai diversi soggetti beneficiari, distinguendo tra datori di lavoro e lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.
Datori di lavoro
Per i datori di lavoro si considera sospesa:
- la presentazione delle denunce DM10;
- il versamento dei contributi con scadenza legale dal 20 novembre 1994 al 20 novembre 1995;
- la presentazione delle denunce O1/M relative all’anno 1994.
La modulistica sospesa deve comunque essere presentata entro il 1 dicembre 1995. Anche il recupero dei contributi sospesi è prorogato: il debito deve essere versato in unica soluzione entro il 1 dicembre 1995 oppure, su domanda, in tre rate quadrimestrali con scadenza 1 dicembre 1995, 1 aprile 1996 e 1 agosto 1996.
Domande di sospensione e rateazione
La circolare richiama le precedenti istruzioni già emanate in materia, precisando che il D.L. 154/1995 non modifica condizioni e modalità di accesso al beneficio. Tuttavia, la domanda di sospensione con la documentazione richiesta e la domanda di rateazione del debito contributivo sospeso devono essere presentate entro il 1 dicembre 1995. Se le domande sono già state presentate entro il 2 maggio 1995, non occorre ripresentarle.
Effetti di eventuali versamenti già eseguiti
Se la prima rata è stata pagata entro il 2 maggio 1995, il debito da ripartire in tre rate quadrimestrali deve essere calcolato detraendo dall’importo complessivo dei contributi sospesi quanto già versato.
Artigiani ed esercenti attività commerciali
La proroga si applica anche ai lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali. Per questi soggetti la sospensione riguarda:
- le rate di gennaio 1995 dell’emissione 1994;
- le rate del 20 aprile 1995, 20 luglio 1995 e 20 ottobre 1995 dell’emissione 1995;
- i contributi sul minimale e, per le rate del 20 luglio e del 20 ottobre, anche i rispettivi acconti sui redditi eccedenti il minimale.
Modalità di pagamento per gli autonomi
Per il pagamento in unica soluzione, i contribuenti devono utilizzare i bollettini già in loro possesso. Se invece intendono avvalersi del pagamento parziale, devono essere forniti gli strumenti necessari per la regolarizzazione, tenendo conto di quanto eventualmente già versato il 2 maggio 1995. La circolare rinvia a successive istruzioni operative per i dettagli applicativi.
Punti principali
Proroga della sospensione contributiva
L’art. 5, comma 1, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154 proroga al 30 novembre 1995 il termine del 30 aprile 1995 previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Di conseguenza, la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e dei contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale riguarda il periodo 4 novembre 1994 - 30 novembre 1995.
Istruzioni per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro si considerano sospesi la presentazione delle denunce DM10 e il versamento dei contributi con scadenza legale dal 20 novembre 1994 al 20 novembre 1995, nonché la presentazione delle denunce O1/M relative all’anno 1994. La modulistica dovrà comunque essere presentata entro il 1 dicembre 1995. Il recupero dei contributi sospesi è prorogato e dovrà avvenire in unica soluzione entro il 1 dicembre 1995 oppure, su domanda, in tre rate quadrimestrali con scadenza 1 dicembre 1995, 1 aprile 1996 e 1 agosto 1996.
Domande di sospensione e di rateazione
Le condizioni e le modalità per ottenere il beneficio non sono modificate dal D.L. 154/1995 e restano quindi quelle già indicate nelle precedenti circolari richiamate. La domanda di sospensione, con la documentazione prescritta, e la domanda di rateazione del debito contributivo sospeso devono essere presentate entro il 1 dicembre 1995. Se tali domande sono già state presentate entro il 2 maggio 1995, il debitore non deve produrne di nuove.
Contributi già versati prima della proroga
Poiché il provvedimento di proroga è stato pubblicato il 3 maggio 1995, se la prima rata è stata pagata entro il 2 maggio 1995, il debito da rateizzare in tre rate quadrimestrali alla scadenza della sospensione del 30 novembre 1995 deve essere determinato sottraendo dall’importo complessivo dei contributi sospesi l’importo già versato.
Istruzioni per artigiani ed esercenti attività commerciali
La proroga si applica anche ai lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali. Per tali soggetti il beneficio riguarda complessivamente le rate di gennaio 1995 dell’emissione 1994 e le rate del 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 1995 dell’emissione 1995, relative ai contributi sul minimale e, per il 20 luglio e 20 ottobre, anche agli acconti sui redditi eccedenti il minimale.
Modalità di pagamento per gli autonomi
Se i contribuenti optano per il pagamento in unica soluzione, devono utilizzare i bollettini già in loro possesso. Se invece chiedono il pagamento parziale, devono essere messi a disposizione gli strumenti necessari per la regolarizzazione, tenendo conto di quanto eventualmente già versato il 2 maggio 1995. La circolare annuncia ulteriori istruzioni in merito.
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