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Circolare

Circolare numero 125 del 10-5-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti applicativi sull’art. 31 della legge n. 300/1970, in continuità con una precedente circolare del 1995. Ribadisce che la documentazione per l’accredito figurativo delle aspettative va verificata subito al momento della domanda; chiarisce inoltre che la disciplina si applica anche a determinate cariche pubbliche di secondo grado. Definisce poi i criteri per individuare le retribuzioni da accreditare figurativamente per i dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali. Infine precisa che le indennità e i compensi per cariche sindacali sono assoggettati al contributo per il Servizio sanitario nazionale, con regole diverse a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente in aspettativa o un soggetto esterno.

Chiarimenti sull’art. 31 della legge n. 300/1970: accredito figurativo dei periodi di aspettativa e contributo SSN per cariche sindacali

Chiarimenti sull’art. 31 della legge n. 300/1970: aspettative, accredito figurativo e contributo SSN

La circolare integra precedenti istruzioni applicative sull’art. 31 della legge n. 300/1970, fornendo chiarimenti operativi su controlli documentali, ambito soggettivo della disciplina, criteri di determinazione delle retribuzioni figurative e trattamento contributivo delle cariche sindacali. Il documento interviene anche a seguito di difformi interpretazioni emerse in sede ispettiva.

Verifica della documentazione e tempestività degli accertamenti

L’Istituto rinnova l’invito a verificare la documentazione allegata alle domande di accredito figurativo dei periodi di aspettativa già al momento della ricezione delle domande stesse. Gli accertamenti sulla corretta applicazione della normativa devono essere eseguiti subito, tenendo conto delle istruzioni interpretative e applicative già emanate.

La circolare evidenzia che un controllo tardivo crea difficoltà oggettive nel reperimento degli elementi probanti e può generare disappunto nei richiedenti che, in assenza di rilievi tempestivi, avevano confidato nella regolarità della propria domanda.

Ambito di applicazione dell’art. 31 e cariche pubbliche di secondo grado

La disciplina dell’art. 31 viene confermata anche per i lavoratori chiamati a svolgere "altre funzioni pubbliche elettive" quando la carica sia attribuita tramite elezione di secondo grado. La condizione essenziale individuata è che la funzione pubblica trovi legittimazione in una elezione di secondo grado espressa da un organo, collegiale o individuale, eletto a suffragio diretto e legato alla sua sorte.

In applicazione di tale interpretazione, la circolare ritiene che l’art. 31 della legge n. 300/1970 continui a trovare applicazione nei confronti dei componenti delle Giunte comunali e provinciali nominati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, articoli 16, 17 e 25. Ove ne ricorrano i presupposti, può continuare a trovare applicazione anche la legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

Retribuzioni figurative per i dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali

Per il calcolo dell’accredito figurativo relativo ai periodi di aspettativa dei dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali, la circolare richiama innanzitutto il principio generale dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In via ordinaria, il valore retributivo figurativo è determinato sulla media delle retribuzioni percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente, oppure, se necessario, negli anni precedenti, con l’obiettivo di ricostruire la retribuzione che l’assicurato avrebbe presumibilmente percepito durante l’assenza.

Per le aspettative ex art. 31 della legge n. 300/1970 opera però una deroga specifica: le retribuzioni da attribuire sono commisurate a quella della categoria e qualifica posseduta al momento del collocamento in aspettativa e devono essere adeguate di volta in volta secondo la dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali, quando il trattamento economico non sia regolato da specifiche norme interne o contrattuali, i valori da accreditare sono quelli fissati dai contratti collettivi per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Presupposti del collocamento in aspettativa e verifica dell’attività lavorativa

La circolare precisa che il collocamento in aspettativa presuppone sempre l’esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, da verificare secondo i criteri generali già adottati dall’Istituto. Nei casi considerati, oltre alla carica o funzione svolta durante l’aspettativa, deve essere verificata l’assenza di attività lavorativa contestuale per conto di qualsiasi datore di lavoro, compresi gli stessi partiti politici e le organizzazioni sindacali.

L’eventuale attività lavorativa contestuale, se tale da comportare obbligo di contribuzione previdenziale e assistenziale, esclude la copertura assicurativa per i periodi interessati.

Contributo per il Servizio sanitario nazionale sulle indennità e sui compensi sindacali

Un ulteriore chiarimento riguarda il contributo dovuto per il Servizio sanitario nazionale sulle indennità e sui compensi percepiti per lo svolgimento di cariche sindacali.

Per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, che svolgano una carica sindacale e percepiscano una indennità, il contributo è dovuto sull’indennità stessa ai sensi dell’art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto soggetti qualificabili come lavoratori dipendenti con altri redditi. La circolare richiama, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità menzionata nel testo.

Diverso è il caso dei soggetti che rivestono cariche sindacali senza provenire da aziende o enti con rapporto di lavoro subordinato: essi sono tenuti al pagamento del contributo SSN sui compensi percepiti dal sindacato secondo la disciplina dei cittadini non mutuati.

Riscossione dei contributi

La circolare ricorda infine che i contributi in questione sono riscossi dall’Amministrazione finanziaria dello Stato con decorrenza 1 gennaio 1992.

Punti principali

Verifica tempestiva della documentazione

La documentazione allegata alle domande di accredito figurativo dei periodi di aspettativa deve essere esaminata tempestivamente, al momento della presentazione della domanda. Gli eventuali accertamenti sulla corretta applicazione della normativa devono essere disposti subito e non a distanza di tempo, sia per le difficoltà probatorie legate al reperimento degli elementi sia per evitare affidamenti ingenerati nei richiedenti dalla mancanza di contestazioni immediate.

Ambito soggettivo della norma e cariche pubbliche di secondo grado

L’art. 31 della legge n. 300/1970 si applica anche ai lavoratori chiamati a svolgere cariche pubbliche cui si accede per elezione di secondo grado, purché l’organo che effettua la nomina sia a sua volta espressione di elezione di primo grado. La circolare conferma l’interpretazione già adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto e richiama, in particolare, la continuità dell’applicazione ai componenti delle Giunte comunali e provinciali nominati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, con possibile applicazione anche della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

Retribuzioni da accreditare figurativamente per dipendenti di partiti e sindacati

Per i dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali collocati in aspettativa, le retribuzioni da assumere a riferimento per l’accredito figurativo sono quelle previste dai contratti collettivi degli impiegati delle imprese metalmeccaniche, quando il trattamento economico del personale non sia disciplinato da specifiche normative interne o contrattuali. La circolare richiama il principio generale dell’art. 8 della legge n. 155/1981, secondo cui il valore retributivo figurativo deve ricostruire la retribuzione presumibilmente percepita, ma evidenzia la deroga speciale prevista per le aspettative ex art. 31 della legge n. 300/1970.

Presupposti dell’aspettativa e assenza di attività lavorativa

Il collocamento in aspettativa presuppone sempre l’esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, da verificare secondo i canoni generali. Nei casi dei dipendenti di partiti e organizzazioni sindacali occorre inoltre accertare che, durante l’aspettativa, non sia svolta attività lavorativa contestuale per conto di qualsiasi datore di lavoro, compresi gli stessi partiti o sindacati, tale da comportare obbligo contributivo e assistenziale e quindi copertura assicurativa.

Contributo SSN sulle indennità e sui compensi per cariche sindacali

I lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, se chiamati a svolgere una carica sindacale e se percepiscono un’indennità, devono versare il contributo dovuto per il Servizio sanitario nazionale sull’indennità stessa, in quanto lavoratori dipendenti con altri redditi, ai sensi dell’art. 31, comma 8, della legge n. 41/1986. Diversamente, i soggetti che rivestono cariche sindacali senza provenire da aziende o enti con rapporto di lavoro subordinato devono pagare il contributo SSN sui compensi percepiti dal sindacato secondo la disciplina dei cittadini non mutuati.

Riscossione dei contributi

La circolare ricorda che i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale sono riscossi dall’Amministrazione finanziaria dello Stato con decorrenza 1 gennaio 1992.

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