Circolare numero 126 del 10-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di rimborso delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI che si astengono dal lavoro per operazioni di soccorso o esercitazioni. Definisce ambito di applicazione, soggetti aventi diritto, termini e contenuto della domanda, modalità di liquidazione, trattamento contributivo e istruzioni contabili. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le attività svolte tra il 13 marzo 1992 e il 17 giugno 1994, con termini speciali per la presentazione delle domande.
Rimborso delle retribuzioni ai datori di lavoro per i volontari del soccorso alpino e speleologico del CAI
Rimborso delle retribuzioni ai volontari del soccorso alpino e speleologico del CAI
La circolare definisce le modalità applicative della legge 18 febbraio 1992, n. 162 e del D.M. 24 marzo 1994, n. 379 in materia di astensione dal lavoro dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI. L'oggetto è il rimborso, in favore dei datori di lavoro, delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti volontari che partecipano a operazioni di soccorso o a esercitazioni connesse.
Quadro normativo e finalità
L'art. 1 della legge n. 162/1992 riconosce ai volontari del soccorso alpino e speleologico il diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui svolgono attività di soccorso o esercitazioni, nonché, in casi specifici, nel giorno successivo all'operazione. La circolare precisa che tali volontari sono distinti da quelli impegnati nell'ambito della protezione civile, per i quali provvidenze analoghe sono rimborsate dal Dipartimento della protezione civile e non dall'INPS.
Ambito delle attività che danno diritto al rimborso
Il regolamento di attuazione individua come operazioni di soccorso alpino e speleologico:
- ogni intervento alpinistico o speleologico volto al soccorso di infortunati o persone in pericolo;
- il recupero dei caduti;
- le corrispondenti attività di addestramento organizzate a livello nazionale o regionale.
Il diritto al rimborso per il giorno successivo all'intervento sussiste solo quando l'operazione abbia avuto durata superiore a 8 ore oppure sia proseguita oltre la mezzanotte del giorno di svolgimento.
Soggetti interessati e competenza INPS
Il diritto riguarda i lavoratori dipendenti volontari del Corpo CAI. In base alla legge, ai volontari compete l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di astensione, con pagamento della retribuzione a carico del datore di lavoro, che può richiederne il rimborso all'Istituto di previdenza presso cui il lavoratore è iscritto.
L'INPS è quindi competente solo nei confronti dei datori di lavoro che versano i contributi pensionistici all'Istituto, sia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia ai fondi speciali di previdenza.
Presentazione della domanda: termini, competenza territoriale e contenuto
La domanda di rimborso deve essere presentata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui si è svolta l'operazione di soccorso o l'esercitazione.
La domanda va presentata alla sede competente per territorio in relazione all'ubicazione della dipendenza aziendale presso cui lavora il dipendente interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi.
La domanda, da redigersi sul modello allegato, deve indicare:
- le generalità del lavoratore;
- l'importo della retribuzione corrisposta;
- l'attestazione del Sindaco o dei Sindaci, o di loro delegati, che comprovi l'impiego nelle attività e la durata;
- la dichiarazione del datore di lavoro sull'effettiva astensione dal lavoro;
- la dichiarazione del lavoratore di appartenere al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI.
Modalità di liquidazione e criteri per il calcolo della retribuzione
Il rimborso non è conguagliabile con gli importi dovuti per contributi assicurativi e viene liquidato dall'Ufficio competente per le prestazioni temporanee tramite la procedura "Pagamenti vari", utilizzando la parte "Riservato INPS" del modulo di domanda.
Ai fini del rimborso, per retribuzione si intendono gli elementi che rientrano nella paga globale di fatto giornaliera e che sono normalmente e continuativamente corrisposti. Per i lavoratori soggetti a salari medi o convenzionali ai fini assicurativi, il trattamento economico da corrispondere resta quello effettivo.
La circolare precisa inoltre che non si applica la trattenuta prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, poiché sulle retribuzioni oggetto di rimborso continua comunque a essere dovuta la normale contribuzione.
Giorni e ore rimborsabili, verifiche e registrazioni obbligatorie
Sono rimborsabili esclusivamente le giornate e le ore di effettiva astensione dal lavoro. Devono quindi essere escluse:
- le ore lavorate nella stessa giornata prima o dopo l'attività di soccorso;
- le giornate di riposo settimanale;
- le festività;
- le ferie;
- il sabato nei casi di settimana corta.
La documentazione giustificativa deve essere conservata agli atti della sede e restare a disposizione degli organi di controllo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a registrare sui documenti obbligatori di lavoro l'astensione del dipendente per le giornate di impiego in operazioni di soccorso o esercitazioni.
Adempimenti contributivi
La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari è soggetta alla normale contribuzione previdenziale e assistenziale. La circolare richiama espressamente la precedente circolare n. 60 del 4 marzo 1993, ribadendo che l'intero trattamento economico e previdenziale è garantito dalla legge.
Regime contabile e rilevazione degli oneri
Gli oneri dei rimborsi devono essere imputati nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali", poiché posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 162/1992. A tal fine viene istituito il conto GAU 30/89.
Al termine di ciascun esercizio, la sede deve trasmettere alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza una dichiarazione attestante l'importo dei rimborsi effettuati e la concordanza con il saldo del conto GAU 30/89, secondo le modalità che saranno indicate nelle circolari di chiusura contabile.
Disciplina transitoria per il periodo 13 marzo 1992 - 17 giugno 1994
La circolare ammette il rimborso anche per le operazioni di soccorso e le esercitazioni effettuate tra il 13 marzo 1992, data di entrata in vigore della legge, e il 17 giugno 1994, data di pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale.
Per tali fattispecie le domande dovevano essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, cioè entro il 16 agosto 1994.
Per le domande transitorie:
- l'attestazione del Sindaco o dei Sindaci poteva essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità del volontario ai sensi della legge n. 15/1980;
- le domande già presentate prima delle istruzioni non dovevano essere rinnovate, purché contenessero gli elementi essenziali richiesti;
- il modulo allegato poteva essere utilizzato direttamente dalla sede come documento di liquidazione;
- poteva anche prescindersi dalla dichiarazione del lavoratore circa l'appartenenza al Corpo, in quanto verificabile tramite gli elenchi trasmessi annualmente dal CAI all'INPS.
Elementi operativi richiamati negli allegati
La circolare richiama un modello di domanda e le istruzioni contabili, oltre a un messaggio precedente che aveva anticipato la materia e imposto alle sedi di accettare le domande presentate nei termini, senza procedere a conguagli contributivi in attesa delle istruzioni definitive. Sono inoltre riportati il nuovo conto GAU 30/89 e il modello di dichiarazione annuale da trasmettere alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza.
Punti principali
Premessa e finalità
Si dà attuazione all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, che riconosce ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI il diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni di soccorso o di esercitazione e, in taluni casi, anche il giorno successivo. La circolare chiarisce che tali volontari non vanno confusi con quelli della protezione civile, per i quali il rimborso compete al Dipartimento della protezione civile.
Ambito di applicazione delle attività rimborsabili
Sono considerate operazioni di soccorso alpino e speleologico gli interventi alpinistici o speleologici diretti al soccorso degli infortunati, delle persone in pericolo o al recupero dei caduti, nonché le attività di addestramento organizzate a livello nazionale o regionale. Il rimborso per il giorno successivo all'operazione spetta solo se l'intervento è durato più di 8 ore oppure si è protratto oltre la mezzanotte.
Soggetti aventi diritto al rimborso
Il rimborso è riconosciuto ai datori di lavoro dei volontari che siano lavoratori dipendenti, poiché la legge garantisce ai volontari l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di astensione. L'INPS è competente al rimborso solo nei confronti dei datori di lavoro che versano a esso i contributi pensionistici, sia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia ai fondi speciali.
Domanda di rimborso: termini, sede competente e documentazione
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello dell'operazione di soccorso o dell'esercitazione. Va inoltrata alla sede territorialmente competente in relazione all'ubicazione della dipendenza aziendale in cui presta servizio il lavoratore, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi. La domanda, da redigere sul modulo indicato, deve contenere le generalità del lavoratore, l'importo della retribuzione corrisposta, l'attestazione del Sindaco o dei Sindaci delegati, la dichiarazione del datore di lavoro sull'astensione e la dichiarazione del lavoratore di appartenere al Corpo CAI.
Modalità di rimborso e criteri di quantificazione
Il rimborso delle retribuzioni, non conguagliabile con i contributi assicurativi, viene gestito tramite la procedura "Pagamenti vari". La retribuzione da rimborsare comprende gli elementi normalmente e continuativamente corrisposti che rientrano nella paga globale di fatto giornaliera. Per i lavoratori soggetti a salari medi o convenzionali ai fini assicurativi, il trattamento economico dovuto è quello effettivo. Sono rimborsabili solo le giornate e le ore di effettiva astensione, escluse le ore lavorate nella stessa giornata e i giorni di riposo settimanale, festivi, ferie o sabato in caso di settimana corta.
Adempimenti contributivi e documentazione
Le somme corrisposte dal datore di lavoro ai volontari restano soggette all'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale, poiché la legge garantisce l'intero trattamento economico e previdenziale. I documenti giustificativi del rimborso devono restare agli atti della sede per eventuali controlli. Il datore di lavoro deve inoltre registrare sui documenti obbligatori di lavoro l'astensione del lavoratore nelle giornate di impiego in soccorso o esercitazione.
Istruzioni contabili
Gli oneri sono imputati alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in quanto a carico dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 162/1992. Viene istituito il conto GAU 30/89. A fine esercizio la sede deve trasmettere alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza una dichiarazione con la verifica di concordanza tra le somme indicate e il saldo del conto.
Disciplina transitoria
Per le operazioni svolte tra il 13 marzo 1992 e il 17 giugno 1994 le domande potevano essere presentate entro il 16 agosto 1994. Per tali domande l'attestazione del Sindaco o dei Sindaci competenti poteva essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità del volontario ai sensi della legge n. 15/1980. Le domande già presentate prima delle istruzioni non dovevano essere rinnovate, purché contenessero gli elementi essenziali richiesti; in tal caso il modulo previsto poteva essere usato dalla sede come documento di liquidazione. Per queste domande era inoltre possibile prescindere dalla dichiarazione del lavoratore sull'appartenenza al Corpo, verificabile tramite gli elenchi forniti dal CAI.
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