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Sentenza

Sentenza del 14/12/2015 n. 2227 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento induttivo - Accertamento senza che ci sia stato contraddittorio - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’accertamento è stato ritenuto illegittimo in assenza del preventivo contraddittorio tra Ufficio e contribuente. L’Amministrazione non può fondare validamente la pretesa impositiva sugli studi di settore senza consentire al contribuente di partecipare al procedimento e di vincere, mediante deduzioni e prove, la presunzione semplice utilizzata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell’accertamento induttivo fondato sugli studi di settore, poiché adottato senza che fosse previamente instaurato un contraddittorio effettivo nella fase amministrativa. Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice e, pertanto, il contribuente deve essere posto nella condizione di fornire osservazioni, chiarimenti ed elementi idonei a superare o contestare la ricostruzione dell’Ufficio.

Norme richiamate

  • Studi di settore

    Lo studio di settore è uno strumento idoneo per determinare la capacità contributiva, se nella fase procedimentale amministrativa si sia svolto il contraddittorio fra l'Ufficio ed il contribuente.

    Gli studi di settore non determinano automaticamente il reddito imponibile, ma costituiscono una presunzione semplice utilizzabile dall’Amministrazione solo se accompagnata da un contraddittorio effettivo, nel quale il contribuente possa fornire elementi contrari.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    Prima di emettere un accertamento basato su elaborazioni presuntive, l’Ufficio deve consentire al contribuente di interloquire e di spiegare le ragioni dello scostamento rispetto agli studi di settore. L’omissione di tale fase comporta l’illegittimità dell’accertamento.

Massime di principio

  • Un accertamento fondato su studi di settore o su altri strumenti presuntivi non è automaticamente valido: l’Amministrazione deve consentire un contraddittorio preventivo ed effettivo.
  • Il contribuente deve poter contestare lo scostamento e presentare documenti, circostanze economiche o caratteristiche dell’attività idonee a dimostrare che la ricostruzione standardizzata non rappresenta la sua reale capacità contributiva.
  • Gli studi di settore hanno valore di presunzione semplice e non possono, da soli, sostituire una motivazione concreta e riferita alla situazione specifica del contribuente.
  • In assenza di contraddittorio, l’accertamento può essere impugnato per violazione delle garanzie partecipative e per insufficienza del procedimento che ha condotto alla pretesa fiscale.

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