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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-699/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2025. — FG contro Caja Rural de Navarra SCC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 8 de Donostia – San Sebastián. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli da 3 a 5 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola di commissione di apertura del mutuo – Domanda di annullamento di tale clausola – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Carattere chiaro e comprensibile delle clausole. — Causa C-699/23

Giurisprudenza europea62023CJ0699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la disciplina della commissione di apertura in un mutuo ipotecario alla luce della direttiva 93/13 sulle clausole abusive. Ha precisato che il requisito di trasparenza non impone al professionista di dettagliare analiticamente tutti i servizi remunerati, purché il consumatore possa comprendere l’onere economico e controllare eventuali duplicazioni di costi. Ha inoltre ritenuto compatibile con la direttiva l’espressione della commissione in percentuale sul capitale mutuato e l’uso, da parte del giudice nazionale, di parametri statistici, purché resti garantito un controllo effettivo del carattere abusivo.

Commissione di apertura nei mutui ipotecari: estensione del controllo di trasparenza e limiti del controllo di abusività ex direttiva 93/13

La questione giuridica

Se, in relazione a una clausola di commissione di apertura in un mutuo ipotecario, la direttiva 93/13 imponga che la clausola specifichi in dettaglio tutti i servizi remunerati, i tempi di esecuzione, una tariffa oraria e fatture dettagliate, e se la commissione possa essere pubblicizzata solo insieme al tasso d’interesse; se la commissione espressa in percentuale sull’importo del mutuo sia compatibile con trasparenza e assenza di abusività; e se una giurisprudenza nazionale possa fondare il giudizio di abusività su statistiche nazionali e su un mero controllo dell’importo senza indicazione analitica dei servizi remunerati. Le questioni sulla direttiva 2014/17 riguardanti il costo dell’esame di solvibilità e l’applicabilità ai contratti anteriori al 21 marzo 2016 sono state dichiarate irricevibili per difetto di applicabilità temporale.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, in un contratto di mutuo ipotecario, l’articolo 5 della direttiva 93/13 non osta a che una commissione di apertura, destinata dalla normativa nazionale a remunerare i servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo, sia ritenuta trasparente anche se la clausola non elenca in dettaglio tutti i servizi, non indica una tariffa oraria e non richiede fatture analitiche, purché il consumatore sia posto in grado, sulla base dell’insieme delle informazioni precontrattuali e contrattuali, di valutare le conseguenze economiche, comprendere la natura dei servizi e verificare l’assenza di doppioni di costo. La Corte ha inoltre affermato che gli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano, in linea di principio, a che il prezzo di tale commissione sia espresso come percentuale dell’importo del mutuo, né a una giurisprudenza nazionale che, ai fini del controllo di abusività, tenga conto anche di statistiche nazionali sul costo medio delle commissioni, purché il giudice nazionale possa esercitare un controllo effettivo su buona fede e significativo squilibrio. Le questioni fondate sulla direttiva 2014/17 sono state dichiarate irricevibili perché il contratto era stato concluso prima della data di applicazione della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7 direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2014/17/UE
  • Articolo 7 direttiva 2014/17/UE
  • Articolo 43 direttiva 2014/17/UE
  • Legge spagnola 5/2019 (articolo 14)
  • Orden del Ministerio de la Presidencia del 5 maggio 1994 (allegato II)

Commissione di apertura nei mutui ipotecari: trasparenza e abusività ex direttiva 93/13

La Corte di giustizia, Ottava Sezione, è intervenuta in un rinvio pregiudiziale del Juzgado de Primera Instancia n. 8 de Donostia – San Sebastián in una controversia tra un consumatore mutuatario e il relativo istituto di credito. La causa riguarda una clausola di commissione di apertura inserita in un contratto di mutuo ipotecario e la sua compatibilità con gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13/CEE.

Fatti e procedimento principale

Nel 2010 FG ha stipulato con Caja Rural de Navarra un contratto di credito con garanzia ipotecaria. La clausola contrattuale prevedeva una commissione di apertura pari allo 0,35% dell’importo totale del mutuo, corrispondente a EUR 588,70. Nel 2022 FG ha agito in giudizio chiedendo, in particolare, che tale clausola fosse dichiarata abusiva.

Il giudice nazionale ha osservato che la questione si inseriva nel contesto della giurisprudenza della Corte sulla commissione di apertura, in particolare le sentenze Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria del 2020 e Caixabank (Commissione di apertura del mutuo) del 2023. Ha quindi sollevato dieci questioni pregiudiziali, incentrate sul requisito di trasparenza, sulla possibile abusività della clausola e sulla rilevanza della direttiva 2014/17/UE.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato principalmente:

  • gli articoli 3, 4, 5 e 7 della direttiva 93/13/CEE;
  • l’articolo 7 e l’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE;
  • l’articolo 267 TFUE.

Sono state inoltre menzionate la Ley 5/2019 spagnola sui contratti di credito immobiliare e l’Orden del 5 maggio 1994 sulla trasparenza delle condizioni finanziarie dei mutui ipotecari, che qualificano la commissione di apertura come remunerazione dei servizi connessi all’esame, concessione o trattamento del mutuo.

Ricevibilità delle questioni

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità formulata dalla banca sulla sufficienza della motivazione del rinvio. Ha ritenuto che il giudice nazionale avesse descritto in modo sufficientemente preciso il contesto di fatto e di diritto, nonché i dubbi interpretativi residui rispetto alla giurisprudenza precedente.

Ha invece dichiarato irricevibili la terza e la nona questione, perché vertenti sulla direttiva 2014/17/UE, non applicabile ratione temporis al contratto concluso nel 2010. In forza dell’articolo 43, paragrafo 1, di tale direttiva, essa non si applica ai contratti di credito in corso al 21 marzo 2016.

Trasparenza della clausola di commissione di apertura

Per le questioni prima, seconda, quarta e quinta, la Corte ha ricordato che il requisito di trasparenza dell’articolo 5 della direttiva 93/13 non si limita alla mera intelligibilità grammaticale della clausola. La clausola deve consentire al consumatore di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo contrattuale e di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che ne derivano.

La Corte ha tuttavia escluso che ciò comporti l’obbligo di:

  • specificare in contratto la natura di tutti i singoli servizi remunerati dalla commissione;
  • indicare il tempo impiegato per ciascun servizio;
  • comunicare una tariffa oraria;
  • fornire fatture analitiche con ripartizione delle voci e delle imposte.

È sufficiente che il consumatore possa ragionevolmente comprendere quali servizi siano coperti dalla commissione, valutare l’impatto economico complessivo e verificare che non vi siano sovrapposizioni tra spese diverse o duplicazioni di remunerazione. La valutazione spetta al giudice nazionale, considerando la clausola, le informazioni precontrattuali e la pubblicità relativa al prodotto.

Commissione espressa in percentuale sull’importo del mutuo

Sulla sesta questione, la Corte ha affermato che gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 non ostano, in linea di principio, a che il prezzo dei servizi coperti dalla commissione di apertura sia espresso come percentuale dell’importo del mutuo concesso.

Tale modalità di calcolo non è di per sé contraria né al requisito di trasparenza né alla valutazione di abusività. Tuttavia, il giudice deve verificare caso per caso se il consumatore sia stato realmente messo in condizione di comprendere le conseguenze economiche della clausola e se la stessa non determini un significativo squilibrio tra diritti e obblighi.

Abusività, buona fede e margine di controllo del giudice nazionale

Per le questioni settima, ottava e decima, la Corte ha ribadito che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 richiede una verifica della buona fede e del significativo squilibrio, ma non consente un controllo limitato alla sola dimensione quantitativa della commissione.

La Corte ha precisato che:

  • un significativo squilibrio non può essere escluso o accertato solo confrontando il costo complessivo del mutuo con l’importo della commissione;
  • il giudice nazionale può considerare il fatto che i servizi remunerati rientrino o meno ragionevolmente nelle prestazioni necessarie alla concessione e gestione del mutuo;
  • può essere rilevante la sproporzione dell’importo rispetto al capitale finanziato;
  • il controllo deve restare effettivo e non può essere ridotto a una mera verifica dell’esistenza di un tetto statistico medio.

La Corte ha ammesso che il giudice nazionale possa tener conto di statistiche sul costo medio delle commissioni di apertura, ma solo come elemento tra gli altri e non come criterio esclusivo. Ha inoltre osservato che il fatto che la clausola non specifichi la natura precisa dei servizi e il prezzo di ciascuno non basta, da solo, a integrare abusività, se il controllo sul rispetto della buona fede e sull’assenza di squilibrio resta effettivo.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi statuito che:

  • l’articolo 5 della direttiva 93/13 non osta alla giurisprudenza nazionale descritta, purché il consumatore sia in grado di comprendere la portata economica della commissione e di verificare l’assenza di duplicazioni di costo;
  • gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 non ostano a che la commissione sia espressa in percentuale sull’importo del mutuo;
  • l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una giurisprudenza nazionale che utilizzi anche statistiche sul costo medio delle commissioni, se il controllo giudiziale resta pieno ed effettivo.

Le spese del procedimento principale sono rimesse al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivemutui ipotecaritrasparenza contrattualecredito immobiliare

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