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Legge

L.R. Sardegna 21/2012

Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità

Normativa regionaleL.R. Sardegna 21/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna l’organizzazione sanitaria della Sardegna: istituisce e disciplina registri di patologia e la rete epidemiologica, introduce regole su controlli regionali, rete ospedaliera, indicatori di qualità, pubblicità degli atti e riparto del Fondo sanitario. Alcune disposizioni erano temporanee e risultano oggi abrogate o superate da norme successive.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifiche alla disciplina sanitaria regionale

Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifiche alla disciplina sanitaria regionale

La legge interviene su più profili dell’assetto sanitario della Regione Sardegna, incidendo su registri di patologia, organizzazione epidemiologica, controlli sugli atti aziendali, assetto della rete ospedaliera, qualità e trasparenza delle aziende sanitarie, riparto del Fondo sanitario e alcuni adempimenti organizzativi.

Registri di patologia

Sono istituiti, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, diversi registri regionali di patologia: tumori, nefropatie e dializzati, SLA e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, incidenti cardiovascolari, malformazioni congenite, diabete, malattie rare, obesità-anoressia, midollo osseo ed endometriosi.

I registri raccolgono, su base aziendale, dati anagrafici e sanitari relativi allo stato di salute attuale e pregresso dei pazienti e dei loro familiari, per finalità di studio, ricerca e per una corretta stima epidemiologica ed economica delle patologie. La Giunta regionale, con atto di indirizzo conforme al parere del Garante privacy, definisce tipi di dati sensibili, operazioni consentite, finalità specifiche e soggetti autorizzati all’accesso.

Rete epidemiologica della Sardegna

La rete epidemiologica regionale è articolata nell’Osservatorio epidemiologico regionale, collocato presso l’Agenzia regionale sanitaria con funzioni di coordinamento generale, e nei Centri epidemiologici aziendali, con funzioni di supporto e raccordo a livello di azienda.

All’interno dell’Osservatorio sono istituiti:

  • l’Osservatorio per la medicina di genere;
  • il Registro della mal practice sanitaria, che raccoglie e classifica i dati sul contenzioso sanitario aziendale per rafforzare il risk management e contenere la medicina difensiva; i dati sono pubblicati in forma anonima nei siti web aziendali.

Controlli regionali sugli atti delle aziende sanitarie

La Regione esercita, tramite l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, il controllo preventivo su bilancio di esercizio, atti di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione e atti o contratti pluriennali superiori a 5 milioni di euro. Per gli atti o contratti sotto tale soglia non vi è controllo preventivo, ma comunicazione contestuale all’Assessorato.

Il controllo è sia di legittimità sia di merito. I termini sono di 30 giorni, ridotti a 15 per gli atti di cui alla lettera c); se l’Assessorato chiede chiarimenti, il termine si interrompe e riprende alla ricezione degli elementi integrativi. Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati integralmente al momento dell’invio e non possono essere eseguiti prima dell’esito.

È prevista anche la nomina di commissari regionali per l’adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida al direttore generale rimasto inerte per 30 giorni.

Rete ospedaliera e criteri di riassetto

La ristrutturazione della rete ospedaliera regionale deve rispettare criteri quantitativi e organizzativi: massimo 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, tasso di ospedalizzazione inferiore a 160 ricoveri per 1.000 abitanti, utilizzo dei posti letto almeno al 75% annuo, quota di posti letto a pagamento/libera professione intra moenia tra il 5% e il 10%, e partecipazione di strutture private con possibile riconversione verso riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.

La rimodulazione, l’ampliamento o la trasformazione dei posti letto nelle strutture esistenti è subordinata al possesso dei requisiti minimi e ulteriori di legge. I criteri devono essere applicati tenendo conto delle caratteristiche demografiche, socio-economiche, territoriali e infrastrutturali della Sardegna e dell’esigenza di garantire livelli minimi di assistenza su tutto il territorio. Alcuni ospedali sono esclusi dall’applicazione diretta dei criteri generali: Ozieri, Bosa, Alghero, Tempio Pausania, Ghilarza, Sorgono, Isili, Muravera e La Maddalena.

Per le aziende ospedaliero-universitarie l’applicazione avviene nel rispetto della normativa di riferimento vigente. Le aziende sanitarie devono inoltre attivare sondaggi anonimi sulla soddisfazione dei pazienti e pubblicarne i risultati, aggiornati bimestralmente, sui siti ufficiali.

Somministrazione di lavoro temporaneo

È consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende sanitarie entro il limite del 2% della spesa per il personale di ciascuna azienda.

Indicatori di qualità e trasparenza

La Giunta regionale disciplina caratteristiche e modalità di gestione degli strumenti di controllo, tenendo conto dei sistemi informativi sanitario nazionale e regionale. Nel sistema degli indicatori devono essere inseriti, oltre a quelli già previsti, casistica operatoria, mortalità perioperatoria, infezioni ospedaliere, mortalità neonatale intraospedaliera, contenzioso con pazienti e dipendenti, degenza media, tassi di ospedalizzazione, occupazione e rotazione dei posti letto, casemix, DRG a rischio di inappropriatezza, indice comparativo di performance e tasso di mortalità per patologia.

I dati devono essere pubblicati sul sito aziendale e aggiornati almeno semestralmente. La raccolta e la pubblicazione integrale costituiscono obiettivi del direttore generale e dei direttori sanitari dei presìdi; la loro mancata osservanza può comportare la risoluzione del contratto.

Il controllo degli indicatori per aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie è svolto direttamente dalla Regione, anche tramite l’Agenzia regionale della sanità.

Adempimenti delle aziende sanitarie e consultazioni

La disciplina prevedeva direttive regionali per l’attuazione degli interventi sulla rete ospedaliera, con coinvolgimento dei direttori generali delle aziende sanitarie. Era richiesta la consultazione di enti locali, Università di Cagliari e Sassari per le aziende ospedaliero-universitarie, ordini e collegi professionali, organizzazioni sindacali del personale sanitario pubblico e soggetti privati accreditati con accordi contrattuali.

La proposta di razionalizzazione dei posti letto doveva essere trasmessa all’Assessorato entro 120 giorni dall’approvazione delle direttive. Erano previsti anche criteri specifici per gli ospedali esclusi dalla disciplina generale, con limiti massimi di ospedalizzazione e minimi di utilizzazione dei posti letto. Questa disciplina risulta però successivamente abrogata.

Riparto del Fondo sanitario regionale

La Giunta regionale definiva i criteri di riparto del Fondo sanitario regionale su un arco temporale non inferiore al biennio, sentita la Commissione consiliare competente. I criteri per le ASL dovevano considerare livelli essenziali di assistenza, popolazione residente, variabili territoriali e infrastrutturali, fabbisogno di assistenza, domanda di prestazioni, rete di servizi e obiettivi/funzioni assegnati dalla programmazione regionale. La disposizione è stata successivamente abrogata.

Pubblicità degli atti aziendali

Le aziende sanitarie devono pubblicare sull’albo pretorio online le deliberazioni del direttore generale e le determinazioni dirigenziali immediatamente e comunque entro 15 giorni.

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria

Se, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assessorato competente, non perviene l’elenco dei cinque rappresentanti previsti, la Conferenza è comunque validamente costituita e funzionante con i componenti indicati dalle lettere a), b) e c) della norma richiamata. Resta possibile l’integrazione successiva con i cinque rappresentanti eletti dal Consiglio delle autonomie locali.

Definanziamento e riassegnazione di somme

Una quota di 400.000 euro dell’autorizzazione di spesa originaria è riassegnata dall’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale: 300.000 euro per l’adeguamento e ampliamento degli immobili regionali sede della Direzione generale della sanità e 100.000 euro per il contributo al Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Le variazioni di bilancio sono disposte con decreto dell’Assessore regionale competente.

Regime temporale e attuale rilevanza

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS.

Le disposizioni più rilevanti sulla rete ospedaliera, sui controlli e sul riparto del Fondo sanitario erano comunque inserite in un quadro transitorio e risultano oggi, per quanto indicato nel testo, in larga parte abrogate o superate da norme successive; il provvedimento conserva soprattutto rilievo storico-sistematico per gli istituti che ha introdotto o modificato.

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