L.R. Sardegna 20/2012
Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge chiarisce, per la Sardegna, che la fascia di 300 metri dalla battigia prevista dalle norme del Piano paesaggistico regionale riguarda solo laghi naturali e invasi artificiali, non le zone umide tipizzate. I comuni devono adeguarsi per i titoli abilitativi rilasciati dal 24 maggio 2006. La disciplina è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nel 2013.
Interpretazione autentica sui beni paesaggistici nel Piano paesaggistico regionale sardo
Interpretazione autentica sui beni paesaggistici nel Piano paesaggistico regionale sardo
La legge regionale interviene in materia di tutela paesaggistica nella Regione autonoma della Sardegna, con una disposizione di interpretazione autentica riferita alle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il suo contenuto è volto a precisare l’ambito applicativo della fascia di tutela di 300 metri dalla linea di battigia.
Ambito applicativo dell’interpretazione autentica
La Giunta regionale è chiamata ad assumere una deliberazione di interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 3, lettera g), delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nel rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004 come norma fondamentale di riforma economico-sociale.
L’interpretazione è resa nel senso che:
- la fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia è riferita esclusivamente ai laghi naturali e agli invasi artificiali;
- tale fascia non si applica alle zone umide tipizzate e individuate ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006.
Effetti per comuni ed enti competenti
I comuni e gli altri enti competenti devono adottare gli atti conseguenti in conformità alla deliberazione di interpretazione autentica della Giunta regionale.
L’obbligo opera con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del Piano paesaggistico regionale. La norma, quindi, è espressamente collegata a tale arco temporale per la ricaduta sugli atti già rilasciati.
Decorrenza ed entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Validità attuale della disciplina
La disposizione è stata successivamente colpita da pronuncia della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, anche in via consequenziale, nel testo vigente all’epoca della decisione. Per questo, ai fini applicativi attuali, il provvedimento deve considerarsi privo di utilità pratica ed è da ritenersi obsoleto.
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