L.R. Sardegna 19/2012
Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sarda proroga fino al 31 dicembre 2020 le concessioni demaniali per pesca e acquacoltura già in essere al 29 dicembre 2008, per consentire l’avvio delle procedure di evidenza pubblica. Restano esclusi i beni per cui sia già stata rilasciata una concessione all’esito di gara. La Giunta regionale deve fissare entro il 30 giugno 2013 criteri e modalità delle nuove procedure.
Continuità delle concessioni demaniali per pesca e acquacoltura
Continuità delle concessioni demaniali per pesca e acquacoltura
La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, la continuità delle concessioni demaniali rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura, in attesa del riordino della materia e dell’espletamento di procedure comparative ad evidenza pubblica.
Ambito di applicazione e proroga delle concessioni
La norma riguarda le concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, nel demanio regionale e nel mare territoriale, rilasciate dall’Amministrazione regionale nell’esercizio delle funzioni di cui al d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 e successive modificazioni. Le concessioni in essere alla data del 29 dicembre 2008 restano efficaci fino al 31 dicembre 2020, così da consentire l’ordinato avvio delle procedure di evidenza pubblica e assicurare un termine congruo per il loro svolgimento.
Esclusioni dalla proroga
La proroga non si applica ai beni per i quali, tra il 29 dicembre 2008 e la data di entrata in vigore della legge, sia già stato rilasciato un atto di concessione a seguito di procedura di evidenza pubblica svolta mediante comparazione delle istanze concorrenti.
Procedure di evidenza pubblica e criteri di affidamento
In attesa della revisione e del riordino della legislazione di settore, le procedure di evidenza pubblica devono essere definite e pubblicate dall’Amministrazione regionale secondo criteri generali e modalità di affidamento stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente. Tali criteri e modalità dovevano essere adottati entro il 30 giugno 2013 e rispettare i principi di concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza, nonché essere orientati al perseguimento dell’interesse pubblico prevalente della proficua utilizzazione della concessione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Rilievo attuale
La disciplina ha carattere essenzialmente transitorio ed è riferita a concessioni e procedure con scadenze già fissate al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2013. Per tale ragione, pur descrivendo una materia ancora utile sul piano storico-ricostruttivo, non risulta oggi operativa come norma di applicazione corrente.
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